Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7407 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7407 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del Tribunale di Foggia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 6.3.2025 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili;
Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza sulla base dell’osservazione che, al di là della omogeneità dei reati per cui Ł intervenuta condanna, non Ł ravvisabile contiguità cronologica e non vi sono elementi indicativi altrimenti di una preordinazione delittuosa;
Considerato che il ricorso oppone, invece, che i reati siano stati commessi in un arco temporale circoscritto (sei mesi) e ‘in territori contigui’, così articolando doglianze in punto di fatto con cui sollecita la interpretazione alternativa di elementi che il giudice dell’esecuzione ha già valutato in modo non manifestamente illogico;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 17550/2025
CC – 04/12/2025