Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50126 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50126 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2023 del TRIBUNALE di PISTOIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie e le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pistoia, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 8/2/2023, depositata il 28/2/2023, ha revocato il beneficio dell’indulto concesso a COGNOME NOME nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1.709,87 di multa con l’ordinanza del Tribunale di Roma del 18/1/2010 sulla pena complessiva di cui al provvedimento di cumulo di pene concorrenti del 23/9/2009 e ha rigettato l’istanza avanzata dallo stesso condannato di riconoscere la continuazione tra i reati di cui alla sentenza del GUP del Tribunale di Roma, irrevocabile il 18/9/2008, e quella successiva del Tribunale di Pistoia, irrevocabile il 30/9/2022.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18/1/2010, ha concesso a NOME COGNOME il beneficio dell’indulto per anni tre ed euro 1709,87 in relazione alla pena oggetto del cumulo del 23/9/2009, relativo alle pene inflitte con la sentenza del Tribunale di Roma, irrevocabile il 19/6/2001, e a quella del Gup Tribunale Roma, irrevocabile il 18/9/2008.
In data 4/12/2014 lo stesso COGNOME è stato condannato dal Tribunale di Pistoia in relazione a un furto commesso in data 21/4/2009 alla pena di anni tre.
Il pubblico ministero, pertanto, ha chiesto la revoca del beneficio che il giudice dell’esecuzione, trattandosi di revoca di diritto, ha disposto.
Il difensore ha avanzato richiesta di applicare la continuazione tra il reato oggetto dell’ultima sentenza e quelli giudicati con le sentenze contenute nel precedente cumulo. Richiesta che il giudice dell’esecuzione, escluso che fosse ravvisabile il presupposto previsto dall’art. 81 cod. pen., ha rigettato.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ripercorsi i provvedimenti emessi nei confronti dell’interessato, reso noto che è attualmente pendente avanti la Corte di appello di Perugia un procedimento di revisione, evidenziato che la richiesta di applicare la disciplina della continuazione proposta in via subordinata non potrebbe essere decisa senza considerare la richiesta di revoca dell’indulto, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 99, comma quarto, cod. pen., 47, comma 12, ord. pen. e 666, 667, comma 4 e 674 cod. proc. pen. Nel primo articolato motivo la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione, che avrebbe “il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti”, avrebbe omesso di considerare che la pena inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia con riferimento alla recidiva è illegale, circostanza questa che escluderebbe che tale pronuncia possa determinare la revoca dell’indulto. L’estinzione della pena di cui al cumulo, infatti, a ben vedere, non sarebbe stata conseguenza dell’indulto concesso quanto, piuttosto, dell’avvenuta esecuzione della parte residua della pena con il positivo espletamento dell’affidamento in prova al servizio sociale così che, essendo venuti meno gli effetti penali delle precedenti condanne, la recidiva non avrebbe potuto e dovuto essere ritenuta e applicata dal Tribunale di Pistoia.
3.2. Vizio di motivazione in relazione agli art. 656, comma 5, 666, 667, comma 4 e 674 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che dopo avere richiesto la revoca dell’indulto il Procuratore della Repubblica di Pistoia ha emesso il provvedimento per l’esecuzione della pena di cui ha disposto la sospensione, provvedimento questo che sarebbe incompatibile con la precedente
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richiesta di revoca dell’indulto, tanto da imporre di ritenere che questa sia stata così implicitamente “revocata”.
3.3. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati. Nel terzo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto i fatti sarebbero stati commessi a distanza di un solo anno e non di tre e gli stessi, per la specie dei beni sottratti e per la similitudine delle modalità di commissione, sarebbero parte di un medesimo disegno criminoso.
In data 3 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 28 ottobre 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l’AVV_NOTAIO, approfonditi gli argomenti quanto all’illegittimità del ritenuta recidiva e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, insiste per l’accoglimento del ricorso.
In data 6 novembre 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria di replica con la quale l’AVV_NOTAIO, approfonditi ulteriormente gli argomenti quanto all’illegittimità della ritenuta recidiva e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato, insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo articolato motivo, ulteriormente sviluppato con le considerazioni contenute nelle memorie successivamente depositate, la difesa, in estrema sintesi, deduce che l’indulto non avrebbe dovuto essere revocato in quanto la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia -quella che costituisce il presupposto della revoca- sarebbe “errata” e non avrebbe dovuto e potuto essere pertanto considerata dal giudice dell’esecuzione, cui sarebbe attribuito il potere di “interpretare” il giudicato.
Ad avviso della difesa, infatti, la conclusione in ordine alla ritenuta recidiva punto sul quale peraltro la motivazione della sentenza del Tribunale di Pistoia sarebbe inesistente- sarebbe il frutto di una violazione di legge in quanto il giudice avrebbe omesso di considerare che la pena inflitta con la precedente condanna si era estinta per il positivo espletamento dell’affidamento in prova al servizio sociale e che, quindi, venuto meno ogni effetto penale, tale condanna non avrebbe dovuto essere considerata per l’applicazione della recidiva.
Sotto altro profilo, poi, sempre secondo la difesa, alla data di celebrazione dell’udienza di appello i termini di prescrizione del reato oggetto della sentenza
emessa dal Tribunale di Pistoia erano interamente decorsi e, quindi, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto ora dichiarare l’estinzione del reato.
Le doglianze sono infondate.
2.1. Le censure prendono le mosse dalla sentenza Sez. 1, n. 132 del 05/12/2012, dep. 2013, Piccirillo, Rv. 253860 – 01 per la quale «il giudice dell’esecuzione quando sia richiesto dell’applicazione dell’indulto o comunque sia investito di un incidente di esecuzione ha il compito di interpretare il giudicato, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’accoglimento o meno della richiesta», pronuncia questa che, secondo l’assunto del ricorrente, consentirebbe al giudice dell’esecuzione di verificare se quanto statuito dal giudice della cognizione è corretto o meno.
Nella sostanza, quindi, sempre secondo la prospettazione contenuta nell’impugnazione, il principio stabilito da Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260696 – 01 non si applicherebbe solo al caso in cui una norma sia stata dichiarata incostituzionale ma anche alle ipotesi in cui il giudice del merito sia incorso in altri errori, come sarebbe avvenuto nel caso di specie applicando erroneamente la recidiva, che ha comportato un aumento di pena di due terzi.
Nel caso di specie -oltre agli errori in cui sarebbe incorso il giudice di merito (la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e la mancata considerazione che la pena per la precedente condanna era stata dichiarata estinta, almeno in parte, per l’espletamento dell’affidamento in prova)- d’altro canto, a favore della prospettiva indicata militerebbe la novità sopravvenuta costituita dall’interpretazione contenuta in Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabatini, Rv. 284878 – 01, per la quale per dichiarare la recidiva reiterata è necessaria una pluralità di condanne, che nel caso di specie non ci sarebbe stata.
2.2. I principi evidenziati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza COGNOME, alla motivazione della quale si rinvia, non possono essere applicati al caso di specie.
L’articolata lettura effettuata in quella pronuncia della natura e dell’efficacia del giudicato e dei poteri attribuiti al giudice dell’esecuzione si riferisce ai casi cui il criterio previsto per il bilanciamento delle circostanze del reato o per la determinazione della pena sia mutato in conseguenza di una pronuncia di illegittimità costituzionale sopravvenuta all’irrevocabilità della sentenza.
In tali specifiche ipotesi, infatti, la necessità di riconoscere al giudic dell’esecuzione il potere di interpretare il giudicato e di modificare le statuizioni della sentenza irrevocabile è giustificato, finché il rapporto esecutivo è pendente, dai peculiari effetti che conseguono alla dichiarazione di incostituzionalità che,
determinando il venir meno ab origine della norma, impone la rimozione di ogni effetto negativo che derivi dall’applicazione della stessa.
Il potere così riconosciuto al giudice dell’esecuzione, come pure evidenziato dalle stesse Sezioni Unite, d’altro canto, non può estendersi fino ad effettuare una nuova e diversa valutazione di e nel merito in ordine agli elementi già considerati, anche erroneamente, dal giudice della cognizione. Ciò in quanto l’incidente di esecuzione, anche in questi specifici casi, non è e non diventa un mezzo di impugnazione ulteriore deputato a verificare la correttezza, in fatto e in diritto, della decisione emessa, ormai divenuta irrevocabile.
2.2. Nel caso di specie, così evidenziata in breve la prospettiva ermeneutica di riferimento, quanto richiesto dal ricorrente non è consentito.
Diversamente da quanto indicato nell’atto di ricorso, infatti, il giudice dell’esecuzione non ha il potere di “interpretare” il giudicato nel senso richiesto, non può, cioè, verificare l’adeguatezza e la congruità della motivazione della sentenza in ordine alla recidiva, non può verificare se questa sia stata correttamente o meno ritenuta e applicata, né può dichiarare l’estinzione del reato, anche se intervenuta prima della sentenza di appello.
Violazioni e vizi questi che devono -nel caso di specie avrebbero dovutoessere dedotti attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione nel corso del processo di merito ovvero, una volta divenuta irrevocabile la sentenza e sempre che ne sussistessero le condizioni, con il ricorso straordinario o con la revisione.
2.3. La revoca dell’indulto, preso atto che il ricorrente ha commesso un reato nei cinque anni dall’entrata in vigore della legge, è stata correttamente disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 241/2006 e il provvedimento, pertanto, non sindacabile è sul punto.
Nel secondo motivo la difesa deduce che il pubblico ministero avrebbe implicitamente revocato la richiesta di revoca dell’indulto proposta in quanto, prima della pronuncia del giudice dell’esecuzione, ha emesso un decreto di esecuzione, anche sospeso, nel quale si tiene conto dell’indulto.
La censura è manifestamente infondata.
La circostanza che il pubblico ministero abbia emesso il decreto di esecuzione nelle more della decisione del giudice dell’esecuzione, anche sospeso, non costituisce implicita revoca della richiesta di revoca dell’indulto.
In tal modo, infatti, l’organo dell’accusa si è limitato, correttamente e senza pregiudicare in alcun modo l’esito della richiesta sub iudice, a dare esecuzione alla pena che, comunque, deve essere eseguita.
L’eventuale revoca di una istanza o di una richiesta proposta, d’altro canto, non può essere desunta implicitamente.
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Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della continuazione in quanto i fatti sarebbero stati commessi a distanza di poco più di un anno e non di tre, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato, e gli stessi, per la specie dei beni sottratti e per la similitudine delle modalità di commissione, sarebbero parte di un medesimo disegno criminoso.
La doglianza è fondata.
4.1. In tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito, attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse, deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire, ove rinvenuti, la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Locuzione questa con la quale si intende che il soggetto agente deve avere avuto una rappresentazione unitaria -almeno nelle linee essenziali- sin dal momento ideativo del programma nel quale si inseriscono le diverse condotte.
Ciò in quanto in tal modo, escluso che vi sia stata una successione di autonome risoluzioni, si giustifica la valutazione di ridotta pericolosità sociale che consente il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862 – 01).
4.2. L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità de lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 18/01/2016, COGNOME e altro, Rv. 266413).
Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01, che si è espressa nel senso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
4.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non ha dato adeguato conto di essersi conformato ai principi esposti.
Nella motivazione del provvedimento impugnato, infatti, nonostante l’indicata omogeneità dei reati, non vi è alcuna specifica considerazione in ordine alle concrete modalità di commissione dei reati e allo svolgimento dei fatti così che la conclusione risulta essere fondata esclusivamente su un presupposto errato, il dato cronologico (“il notevole arco temporale che intercorre tra i fatti”), ritenuto “assorbente” e in sostanza decisivo, indicato in tre anni laddove, di contro, questo è contenuto in poco più di un anno.
Il provvedimento, pertanto, fondato su di unico elemento, errato in fatto, in assenza di un’effettiva motivazione, deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Pistoia per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione con rinvio al Tribunale di Pistoia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 14 novembre 2023.