Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51322 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51322 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/10/2022 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 ottobre 2022 con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 01 luglio 2021, dal Tribunale di Lodi, ha ritenuto la continuazione tra i reati contestati nel presente procedimento ed i reati giudicati dal Tribunale di Lodi con sentenza del 14 settembre 2018 e per l’effetto determinato la pena in aumento a quella più grave già inflitta in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione della legge penale nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna indicazione in ordine alle modalità di calcolo della pena comminata per i due reati posti in continuazione con quelli già giudicati né avrebbe fatto alcun riferimento specifico alla gravità
oggettiva della condotta o ad altri elementi logico-fattuali emersi nel corso dell’istruttoria.
3. L’unico motivo di ricorso è generico e non consentito.
La difesa, infatti, si è limitata a sostenere la carenza e manifesta illogicità dell motivazione inerente alla determinazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza indicare i motivi per cui la pena individuata sarebbe incongrua e senza prendere specifica posizione sulle considerazioni della Corte territoriale in ordine all’adeguatezza della pena applicata a titolo di continuazione
Deve essere ricordato, inoltre, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata)
La Corte di merito ha ritenuto equo determinare un aumento a titolo di continuazione pari a mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di ricettazione e mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 per il reato di cui all’art. 624bis cod. pen., con motivazione sintetica ma esente da illogicità (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).
Il riferimento all’equità della pena è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, laddove venga irrogata, come nel caso di specie, una pena al di sotto della media ed un aumento minimale a titolo di continuazione, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata).
Deve essere ribadito, inoltre, il principio di diritto secondo cui: «il giudice merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01), deponendo una
2 GLYPH
qR
determinazione di tale tipo per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione sul trattamento sanzionatorio.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
La Presidente
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consig GLYPH estensore