Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7411 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7411 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 27/12/2024 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di XXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza con cui in data 27.12.2024 la Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili;
Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio;
Rilevato che il ricorso, dopo una lunga premessa di citazioni giurisprudenziali e di considerazioni di ordine generale sull’istituto della continuazione, lamenta essenzialmente la mancata valutazione dello stato di tossicodipendenza del condannato, senza tuttavia contrastare il dato oggettivo preso in considerazione dalla Corte d’appello, e cioŁ che la certificazione di tale stato risultasse solo a far data dal 2020 mentre i reati a cui si chiede di applicare la disciplina della continuazione sono stati commessi nel 2016;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso Ł da considerarsi generico e deve dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D. Lgs. 196/03 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 17567/2025
CC – 04/12/2025
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.