Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1592 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1592 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, preso atto della rinunzia ai pri due motivi di appello, accoglieva il terzo e condannava l’appellante applicando l’aumento del pena in continuazione rispetto al precedente giudicato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
I) violazione di legge processuale in riferimento alla violazione del contraddittorio ed al dell’imputato detenuto di partecipare all’udienza di primo grado;
II) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lettere e) cod. proc. pen., in riferimento al misura dei disposti aumenti per la riconosciuta continuazione ed omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, stimate solo equivalenti.
2. I motivi sono inammissibili.
Il primo motivo di ricorso è stato oggetto di specifica rinunzia al corrispondente motiv appello. La rinuncia operata, ai sensi dell’art. 589, comma 2, del codic:e di rito, dal difen procuratore speciale, produce inammissibilità del relativo motivo di impugnazione, second quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. La intervenuta interruzione d catena devolutiva rende inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’aart. 606, comma cod. proc. pen.
Le due residue doglianze, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, son del pari inammissibili.
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha correttamente applicato in misur proporzionata alla gravità dei fatti riconosciuti gli aumenti di pena disposti in continu rispetto al precedente giudicato pe fatti omogenei, contenendo la misura degli aumenti ne ampiamente nei limiti indicati dall’art. 81 del codice penale.
Anche con riguardo al terzo motivo non sussiste alcuno dei vizi lamentati, in quanto statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando u valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legitt qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffic motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza s limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie, la Corte territoriale ritenuto che la pena fosse congrua rispetto al numero delle gravi rapine commesse, sottolineando come, a seguito dei contenuti aumenti operati per la continuazione, la mitezza della pena fina irrogata non giustificasse la concessione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis con giud prevalenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila, in favor della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.