Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 851 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 851 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2021 del TRIBUNALE di ROVIGO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata 1’11 giugno 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Rovigo, che ha condannato NOME per cinque furti tentati (capi A, C, D, E e F) e due furti consumati (capi B e G), tutti aggravati dalla violenza sulle cose e dall’esposizione alla pubblica fede e riguardanti beni contenuti in altrettante autovetture parcheggiate sulla pubblica via.
La decisione avversata – nella parte relativa alla determinazione della pena – ha prima sancito l’equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) e «la contestata aggravante» e poi ha così statuito: «Si stima equo
determinare la pena base in misura pari al minimo edittale, ovvero in mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa. Tale pena dovrà quindi essere ridotta, per il tentativo, a mesi quattro di reclusione ed euro 90,00 di multa per quanto attiene ai capi a), c), d) e) e f)».
Contro la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Venezia, che ha formulato due doglianze, entrambe per violazione di legge.
2.1. Il primo argomento di censura attiene alla circostanza che il Giudice monocratico non ha tenuto in alcuna considerazione la continuazione tra i reati, con necessità di indicare il reato più grave e la pena posta a base del calcolo, oltre che l’aumento per la continuazione. Al contrario, la sentenza impugnata ha solo indicato una pena base su cui ha effettuato la diminuzione per il tentativo.
2.2. Il secondo argomento di censura concerne la concessione della sospensione condizionale della pena per la seconda volta, senza subordinarla agli obblighi previsti dall’art. 165, comma 2, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In primo luogo, è fondato il ricorso quanto al calcolo della pena, dal momento che quest’ultimo è articolato come se si procedesse per un solo reato tentato, mentre il procedimento verte su due episodi di furto consumato e cinque di furto tentato.
Il Giudice avrebbe dovuto, quindi, esprimersi sul riconoscimento della continuazione o del concorso materiale tra reati.
Mentre, in quest’ultimo caso, sarebbe stato necessario operare il cumulo materiale tra le pene definite per ciascuna fattispecie, consumata o tentata, nel secondo caso, sarebbe stato necessario, in ossequio al disposto di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen.:
individuare il reato più grave tra quelli commessi;
specificare la pena per quest’ultimo;
individuare gli aumenti per ciascuna fattispecie, consumata e tentata, posta in continuazione.
Tutto ciò è mancato, sicché la sentenza impugnata va annullata per consentire al Giudice del rinvio una nuova formulazione del calcolo della pena.
Altro vizio che impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata concerne la concessione di una seconda sospensione condizionale della pena senza la previsione di uno degli obblighi di cui all’art. 165, comma 1, richiamato dal comma secondo del medesimo articolo. L’imputato, infatti, risulta gravato da una sentenza di patteggiamento alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e 350 euro di multa a pena sospesa.
Peraltro la Corte rileva che la sentenza impugnata ha sancito la sospensione condizionale sia della pena detentiva che di quella pecuniaria, mentre il cumulo delle pene detentive e pecuniarie inflitte con quella sentenza e con quella oggi sub iudice, supera il tetto di cui all’art. 163 cod. pen., il che avrebbe al più consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 ultimo comma e art. 163, comma 1, ultimo periodo, cod. pen. di sospendere la sola pena detentiva.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata quanto al trattamento sanzionatorio ed alla concessione della sospensione condizionale della pena ed il Giudice del rinvio va individuato nella Corte di appello di Venezia ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso il 15/11/2022.