Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5146 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5146 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 09/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Salerno, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 11/07/2025 dalla Corte di appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIONOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con l’adozione delle statuizioni consequenziali;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in data 11 luglio 2025, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di applicazione della continuazione presentata nell’interesse di NOME COGNOME e, per l’effetto, ha riconosciuto tale vincolo tra i reati accertati con le seguenti sentenze:
sentenza emessa il 25.03.2003 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno con cui COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Salerno, il 7.12.2002;
sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 22.01.2007 con cui COGNOME era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1001, n. 2003, commessi in Salerno, nel corso degli anni 2001 e 2002;
sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno il 20.02.2007, che aveva applicato a COGNOME la pena concordata di anni due di reclusione per i reati di cui all’art. 416bis cod. pen., commesso in Salerno fino al 2004, e di cui all’art. 323 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, commesso in Salerno nel luglio 2004;
sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, il 10.10.2016 con cui COGNOME era stato condannato alla pena di anni quindici di reclusione ed euro 59.000,00 di multa per i reati: di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi in Salerno, dal 1999 al 2002 (capo 20); di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi in Salerno, nell’estate del 2000 (capo 20-bis); di cui agli artt. 56, 629, 628 cod. pen., 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi in Salerno, il 26-27 ottobre 2000 (capo 29); di cui agli artt. 629,
628 cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, commesso in Salerno, in data 11.02.2000 (capo 35); di cui agli artt. 629, 628 cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi in Salerno, nell’ottobre 2000 (capo 44); di cui agli artt. 629, 628 cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi in Salerno, dall’aprile 1998 al giugno 2001 (capo 59); di cui agli artt. 9, 10, 12 legge n. 497 del 1974, 3 legge 18 aprile 1975, n. 110, 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi in Salerno, il 25.11.2002 (capo 12).
1.1. Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena ex. art. 671 cod. proc. pen., ha così operato:
la pena base, pari ad anni dieci di reclusione ed euro 46.000,00 di multa, Ł stata individuata in riferimento al piø grave reato di cui al capo 20) della sentenza del 10.10.2016, sopra indicata sub 4;
non si Ł reputata sussistente alcuna ragione per modificare gli aumenti per la continuazione interna stabiliti dalla Corte di appello di Napoli in ordine agli altri reati conclusivamente giudicati con la succitata sentenza sub 4, aumenti che avevano condotto alla pena complessiva di anni quindici, mesi sei di reclusione ed euro 59.000,00 di multa;
procedendo alla determinazione dell’aumento per la fattispecie accertata con la sentenza dalla Corte di appello di Salerno il 22.01.2007, sub 2, si Ł valutata l’estorsione pluriaggravata dal concorso di piø persone riunite e dalla finalità mafiosa, per la quale era stata irrogata la pena di anni otto di reclusione, e si Ł stimato doversi determinare l’aumento di anni sei, mesi sei di reclusione, in considerazione della particolare gravità della vicenda, anche comparata con le altre estorsioni commesse da COGNOME, per cui l’incremento di pena Ł stato quantificato in modo piø consistente; di conseguenza, la pena Ł lievitata ad anni ventidue di reclusione ed euro 59.000,00 di multa;
in ordine al reato accertato con la sentenza sub 1, in virtø della quale COGNOME era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, già computata la riduzione per il rito, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l’aumento Ł stato determinato in anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in corrispondenza degli aumenti stabiliti per lo stesso reato nella sentenza sub 4; pertanto, la pena Ł lievitata ad anni ventitrØ di reclusione ed euro 61.000,00 di multa;
per quanto concerne i reati accertati con la sentenza emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno il 20.02.2007, sub 3, si sono ritenute sussistenti specifiche ragioni, coordinate con la gravità del reato di cui all’art. 416bis cod. pen., per reputare adeguato l’aumento da apportare in quello di anni due di reclusione.
1.2. Conclusivamente, la pena complessiva Ł stata determinata in quella di anni venticinque di reclusione ed euro 60.900,00 di multa, pena indicata come limite invalicabile in quanto già fissato nel cumulo dal Procuratore generale territoriale, inferiore al quintuplo delle pena base per il delitto piø grave.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME chiedendone l’annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonchØ la mancanza di motivazione con riferimento alla determinazione della pena esitata dall’applicata continuazione.
La rideterminazione della pena effettuata dal giudice dell’esecuzione Ł, secondo la difesa, viziata dall’individuazione di riduzioni delle pene previste per i singoli reati posti in continuazione irrisorie e non proporzionate, fino a essere risultate confermative della
sanzione irrogata in cognizione, con riferimento ai reati oggetto della sentenza sub 3.
2.1. Il ricorrente, con specifico riferimento al reato accertato dalla sentenza sub 2, evidenzia che la riduzione della pena inflitta per l’estorsione giudicata con la suddetta decisione risulta del tutto inadeguata per eccesso (anni sei, mesi sei di reclusione, in luogo di anni otto di reclusione): le argomentazioni svolte dal giudice dell’esecuzione in merito alla maggiore gravità di questo reato, rispetto alle altre fattispecie estorsive in relazione a cui gli aumenti in continuazione erano stati fissati in pochi mesi di reclusione ciascuno e mai superiori a un anno di reclusione, sono illogiche, in quanto la comparazione del valore economico inerente alle altre estorsioni avrebbe dovuto far risaltare che quella di cui al capo 35) della sentenza sub 4 aveva avuto ad oggetto il profitto di ben 50 milioni di lire, quintuplicato rispetto a quello delle estorsioni in esame; nØ l’aver commesso il reato da parte di piø persone riunite ai danni di imprenditori commerciali aveva costituito una peculiarità rispetto alle altre estorsioni, tutte connotate da questi stessi elementi; inconferente si ritiene anche il riferimento al collegamento della fattispecie in esame con lo sviluppo imprenditoriale del clan di appartenenza, giacchØ il controllo del noleggio dei videogiochi era già un’attività del sodalizio criminale, al pari delle altre attività imprenditoriali collegate all’azione estorsiva.
La difesa sostiene che, stante il quadro così delineato e valutato il complesso delle ulteriori considerazioni svolte nel provvedimento impugnato, il giudice dell’esecuzione, stigmatizzando l’aumento molto piø contenuto stabilito per le altre estorsioni, ha finito per quantificare in via inammissibilmente compensativa un surplus di pena per l’estorsione oggetto della sentenza sub 2, incrementando di ben otto volte l’aumento di pena quantificato per le estorsioni accertate con la sentenza sub 4.
2.2. Per quanto concerne la pena stabilita in aumento per i reati giudicati con la sentenza sub 3, la conferma della sanzione originariamente irrogata viene denunciata come illegittima, dal momento che la motivazione non avrebbe potuto esaurirsi nella considerazione che la pena stabilita per il reato associativo era stata eccezionalmente mite.
2.3. Anche in ordine all’aumento di pena stabilito per il reato accertato con la sentenza sub 1, la motivazione fornita risulta, secondo il ricorrente, illogica in rapporto alla comparazione quantitativa relativa al reato oggetto del capo 20-bis) accertato con la sentenza sub 4: la parificazione sanzionatoria in riferimento all’aumento di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3000 di multa, poi ridotto di un terzo per il rito abbreviato, ha omesso di rilevare che, mentre il reato di cui alla sentenza sub 1 era stato qualificato come detenzione di lieve entità di 11,13 grammi di eroina, quello di cui al capo 20-bis) cit. aveva riguardato la detenzione e cessione di circa 50/100 grammi per volta la settimana di cocaina o eroina, per il tempo di circa due mesi: considerata la riduzione per il rito applicata all’aumento fissato per il reato sanzionato con la sentenza sub 1, l’avere stabilito la medesima pena per delitti del tutto diversi fra loro, sia per il profilo ponderale dell’oggetto che per il profilo cronologico, costituisce, per la difesa, un esito sanzionatorio chiaramente censurabile.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto la Corte di appello ha esercitato in modo congruo il suo potere discrezionale nell’individuazione degli aumenti e ha stabilito la pena complessiva giustificando i passaggi con motivazione adeguata, tenuto conto che l’unico limite posto al giudice dell’esecuzione, ex art. 671, comma 2, cod. proc. pen., Ł quello del divieto del superamento del cumulo materiale e che risulta rispettato anche l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., nel senso che il giudice dell’esecuzione non può individuare la pena in misura diversa da quella oggetto di applicazione della pena concordata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł – nei limiti devoluti dall’impugnazione (la quale, naturalmente, non ha contestato il riconoscimento della continuazione, che resta incontestato) – fondato soltanto in parte e va accolto nei corrispondenti sensi, mentre va disatteso per la restante parte.
Assodata l’applicazione della continuazione, il ricorso ha veicolato alcune censure circa il computo adottato dal giudice dell’esecuzione per la determinazione della pena complessiva, con particolare riferimento agli aumenti di pena per i reati (divenuti) satellite, come accertati con le sentenze sopra indicate ai nn. 1, 2 e 3, dedotti come stabiliti senza adeguata giustificazione e, anzi, inmodo illogico e ingiustificatamente penalizzante per il condannato.
¨ opportuno ricordare che, fra i riferimenti essenziali operanti in sede esecutiva allorquando si tratti di applicare gli artt. 81 cod. pen. e 671, cod. proc. pen., vanno annoverati i seguenti cardini ermeneutici.
Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01).
Incombe al giudice, nel quantificare la pena complessiva, non solo di individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, ma anche di calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con la specificazione che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine alla quantificazione dei singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi, in modo tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01, in coerente sviluppo di quanto enunciato da Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, COGNOME, Rv. 201549 – 01).
Va, infine, puntualizzato (onde chiarire un aspetto che pare prospettato in modo difforme dall’Autorità requirente) che il disposto di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso (come quello in esame) in cui l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi, in parte, sentenze emesse a seguito d’applicazione della pena su richiesta delle parti e, in parte, sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, El Azhary, Rv. 281194 – 01, con la precisazione che la suddetta norma trova, tuttavia, applicazione in relazione al riconoscimento, anche parziale, della continuazione tra i reati oggetto delle sole sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.).
Dato atto che non sussiste materia controversa nØ in merito all’individuazione della pena base, corrispondente al reato sanzionato in modo piø grave nell’ambito della decisione sub 4, nØ in ordine alla riproposizione anastatica degli aumenti stabiliti in sede cognitoria con riferimento alla già deliberata continuazione interna inerente agli altri reati accertati con la medesima decisione, come alfine cristallizzatasi nella cosa giudicata, si esamina per primo il terzo motivo, articolato dal ricorrente con riferimento all’aumento apportato con riferimento alla violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicata con la sentenza sub 1, alfine inquadrata quale fattispecie di lieve entità ai sensi del comma 5 della norma.
La critica sviluppata dal ricorrente non possiede pregio giuridico.
Il giudice dell’esecuzione, invero, non ha trascurato il dato per cui l’episodio d spaccio di sostanza stupefacente (eroina) ha riguardato una quantità circoscritta, ma, nella congrua comparazione sanzionatoria con l’aumento di pena irrogato con la sentenza sub 4 per gli altri reati in materia di sostanze stupefacenti, ha considerato che l’unitarietà progettuale con questo ulteriore episodio, per come prospettata dallo stesso COGNOME, Ł stata ritenuta sussistente, nell’ordinanza in verifica, in dipendenza della conclusione che anche la condotta di spaccio separatamente accertata in forza della sentenza sub 1 era stata finalizzata al finanziamento illecito della cosca a cui all’epoca apparteneva il condannato: la funzionalizzazione associativa del reato ha, dunque, sorretto l’applicazione della continuazione.
¨ stato, quindi, spiegato, con motivazione lineare, che l’individuazione dell’aumento per questo reato divenuto satellite – aumento fissato comunque diminuendo la pena, sempre al netto della riduzione per il rito abbreviato, rispetto alla sanzione irrogata in cognizione – ha dovuto tener conto, fra gli altri indicatori, di quella connotazione del reato stesso, risultata determinante per l’emersione, con riferimento a quella violazione, del medesimo disegno criminoso.
Di conseguenza – e sempre nel solco della ragionevole proporzionalità, nel rapporto con le pene irrogate in relazione agli altri illeciti, di natura omogenea, accertati nell’ambito della serie di illeciti avvinti in continuazione – la quantificazione dell’aumento per la violazione acclarata con la sentenza sub 1 Ł stato il risultato della discrezionalità sanzionatoria dispiegata dal giudice dell’esecuzione, discrezionalità che, essendo stata espressa con argomentazioni congrue e non illogiche, Ł incensurabile in questa sede.
La corrispondente doglianza va, pertanto, disattesa.
Passando all’esame della censura introdotta con il secondo motivo e relativa agli aumenti applicati dal giudice dell’esecuzione relativamente ai reati oggetto della sentenza sub 3, il Collegio ritiene che vada fatta una distinzione fra l’aumento per il delitto di cui all’art. 416bis e quello relativo alla violazione dell’art. 323 cod. pen.
Si ribadisce che il complessivo aumento Ł stato quantificato in entità sanzionatoria corrispondente a quella stabilita dal giudice della cognizione, in misura pari ad anni due di reclusione, con pronuncia emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., che aveva ratificato l’accordo delle parti, individuante la pena di anni due, mesi quattro di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416bis cod. pen., dal 2002 al 2004 (dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva), nonchØ la pena di mesi sei di reclusione per l’aumento relativo al reato di abuso di ufficio aggravato, posto in continuazione interna con il primo reato, con complessiva pena di anni tre di reclusione, ridotta ad anni due di reclusione, per la diminuente del rito.
La contestazione sollevata dal ricorrente nel senso della carenza motivazionale in merito alla scelta del giudice dell’esecuzione di riproporre nel computo della pena complessiva quell’entità sanzionatoria senza riduzione, deve ritenersi fondata esclusivamente con riguardo all’aumento di pena relativo al reato di cui all’art. 323 cod. pen.
Invero, per quanto concerne l’entità della pena applicata per la partecipazione all’associazione mafiosa, durata peraltro alcuni anni, la valutazione espressa dal giudice dell’esecuzione sul carattere mite, in modo stimato come eccezionale, della sanzione concordata a suo tempo dalle parti, tale da non poter essere ulteriormente ridotta, non può ritenersi apodittica, come ha lamentato, in modo per vero sincretico, il ricorrente.
Il giudice dell’esecuzione ha, infatti, specificato tale valutazione sottolineando gli aspetti della vicenda giudicata in sede di cognizione sintomatici del particolare rilievo assunto da
COGNOME nella cosca di riferimento nel periodo di interesse anche in connessione con la condotta di abuso di ufficio contestualmente giudicata.
La conclusiva ponderazione in ordine alla pena per il reato associativo ha, quindi, concretato un giudizio di valore che – pur con argomentazioni doverosamente correlate alla cornice edittale del delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. al tempo del commesso reato – ha esternato la valorizzazione di aspetti risultati, in modo evidente e oggettivo, pregnanti, in guisa tale da costituire un’adeguata e non illogica base giustificativa alla, certo severa, determinazione di non apportare una riduzione alla pena applicata in cognizione nella quantificazione dell’aumento da applicare conclusivamente per il suddetto reato satellite.
La motivazione offerta, invece, non ha fornito un fondamento altrettanto specifico, se non di riflesso, alla determinazione di confermare l’aumento di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 323 cod. pen., valutato nel quadro della progettualità criminosa sottesa dalla ritenuta, complessivo continuazione.
Inoltre, il giudice dell’esecuzione non ha formulato alcun riferimento alla questione inerente alla verifica da svolgersi per stabilire se – a seguito della sopravvenienza, rispetto all’epoca dell’applicazione della pena concordata, della legge 8 agosto 2024, n. 114, il cui art. 1 ha, fra le altre innovazioni, disposto l’abrogazione del reato di abuso di ufficio – fosse stato instaurato il procedimento per l’eventuale corrispondente revoca parziale, ove del caso, della sentenza applicativa della pena e quale fosse stato il relativo esito.
La mancanza di adeguata, autonoma motivazione in ordine all’entità di questo aumento e, prima ancora, in ordine alla verifica della persistente forza esecutiva del titolo, nei sensi che precedono, a seguito dell’innovazione normativa suindicata, infirma la relativa parte della statuizione quantificativa della pena complessiva del reato continuato.
Il secondo motivo, quindi, Ł da accogliere soltanto per tale ultima parte, ferma la sua infondatezza per la parte di esso inerente all’aumento riferito al reato di cui all’art. 416bis cod. pen.
5. Appare parimenti fondato il primo motivo di impugnazione, in cui il ricorrente ha criticato la motivazione in merito alla determinazione in anni sei, mesi sei di reclusione dell’aumento relativo all’estorsione aggravata dalle piø persone riunite e dalla finalità mafiosa, commessa negli anni 2001 e 2002, oggetto della sentenza sub 2, in virtø della quale COGNOME era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione.
Il giudice dell’esecuzione, per giustificare la rilevante entità sanzionatoria prescelta, ha avuto riguardo alla particolare gravità dell’episodio estorsivo, che aveva comportato il profitto illecito di lire 10.000.000, indicato come pari al doppio delle somme che erano state provento delle altre estorsioni già sanzionate con la sentenza sub 4, e ha aggiunto, indicandoli come fattori qualificanti l’irrogazione della pena, che la condotta illecita si era diretta ai danni di un imprenditore commerciale, era stata commessa da piø persone riunite e si era indirizzata a condizionare il settore del noleggio dei videogiochi, onde favorire la fornitura camorristica in quell’ambito: in definitiva, un’estorsione funzionalizzata allo sviluppo imprenditoriale della cosca, fatto reputato, per tali implicazioni, di gravità assai piø significativa.
Tali argomenti si sono rivelati, tuttavia, inadeguati a dar conto della veramente cospicua differenziazione sanzionatoria rispetto alle pene in aumento per le fattispecie estorsive già contemplate nella continuazione interna sanzionata con la sentenza sub 4, essendosi dal ricorrente evidenziato, a confutazione della richiamata motivazione, che: l’estorsione di cui al capo 35) della decisione della Corte di appello di Napoli del 10.10.2016 aveva determinato il profitto di lire 50.000.000, ben cinque volte maggiore di quello generato dall’estorsione oggetto di esame; in secondo luogo, anche le ulteriori fattispecie estorsive erano state
commesse da piø persone riunite e in danno di imprenditori commerciali; inoltre, la richiamata sentenza sub 4, con l’avvenuto accertamento del reato associativo di cui al corrispondente capo 1), aveva fatto emergere che il controllo del noleggio dei videogiochi faceva già parte delle attività programmate dal sodalizio criminale, al pari delle altre attività coordinate con le attività estorsive perpetrate dai sodali, fra cui COGNOME.
Le obiezioni sollevate dalla difesa, non resistite da specifici richiami nella motivazione dell’ordinanza in esame ai vari reati posti in comparazione, disvelano l’obiettiva inadeguatezza dell’apparato argomentativo offerto dal giudice dell’esecuzione per giustificare l’entità, nettamente superiore (siccome pari ad anni sei, mesi sei di reclusione) dell’aumento sanzionatorio corrispondente alla fattispecie estorsiva accertata con la sentenza sub 2 rispetto a quelli (segnalati come quantificati in alcuni mesi – mai superiori a un anno – di reclusione) apportati, nella continuazione interna, con riferimento agli altri delitti di estorsione già accertati con la sentenza sub 4.
Deve constatarsi, quindi, che, alla base dell’individuazione dell’aumento di pena in disamina con un’entità oggettivamente molto rilevante, il giudice dell’esecuzione ha affrontato il tema dalla sua compatibilità proporzionale con le pene in aumento inerenti a reati omologhi della serie di reati posti in continuazione con argomenti rivelatisi non approfonditi in modo adeguato e, per come esposti, risultati friabili al cospetto delle critiche difensive, così da non consentire di escludere la concreta possibilità di una decisione irragionevole sul punto, in quanto avulsa dal rispetto del criterio di proporzionalità reciproca fra le entità sanzionatorie (sulla cui portata v. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, cit.).
Questo rilievo determina la fondatezza della censura formulata dal ricorrente laddove ha lamentato la relativa carenza motivazionale, con la conseguente necessità di annullare l’ordinanza impugnata, in relazione alla corrispondente statuizione, al fine di dare corso a nuovo giudizio che sfoci in una motivazione idonea a dare articolato conto, con l’effettiva disamina anche delle altre fattispecie estorsive accertate a carico di COGNOME e già poste in continuazione, delle connotazioni specifiche che afferiscono alla fattispecie estorsiva giudicata con la decisione sub 2 e, in tal senso, fissi, con intatta libertà valutativa ma osservando il principio ora enucleato, la pena in aumento da annettere alla fattispecie stessa.
6. In definitiva, le considerazioni svolte impongono di annullare l’ordinanza impugnata soltanto per la parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio inerente ai reati inerenti alla complessiva estorsione giudicata con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 22 gennaio 2007 e al reato di abuso di ufficio giudicato con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 20 febbraio 2007.
Segue il corrispondente rinvio per nuovo giudizio, limitato ai predetti punti, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013).
La restante parte dell’impugnazione viene, per contro, rigettata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti di pena per i reati satellite giudicati con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 22 gennaio 2007 e per il reato di cui all’art. 323 cod. pen., giudicato con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Salerno del 20 febbraio 2007 con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti alla Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME