Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37493 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37493 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli, decidendo in sede di incidente di esecuzione a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale con sentenza n. 17532 del 2023, ha accolto l’istanza di applicazione della continuazione criminosa formulata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. da NOME COGNOME ed ha ritenuto la continuazione tra i r giudicati dalla Corte d’Appello di Napoli con le sentenze: n. 6598 del 2017 (irrevocabile dal 11.12.2018); n. 3825 del 2013 (irrevocabile il 21.1.2015) e n. 10319 del 2017 (irrevocabile il 5.10.2020), rideterminando in complessivi 27 anni di reclusione la pena inflitta nei suoi confronti.
La Prima Sezione Penale ha annullato la prima ordinanza, che aveva ritenuto sussistente una parte della continuazione richiesta, limitatamente alla misura della pena inflitt ritenendo carente la motivazione relativa agli aumenti disposti per i reati satelli contrariamente all’orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità al riguardo.
Avverso l’ordinanza emessa dal giudice del rinvio ha proposto ricorso il condannato, tramite i difensori di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen. e dell’art. 627 cod. proc. p nonché vizio di motivazione carente, per l’omessa, adeguata indicazione delle ragioni che hanno determinato la misura degli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite.
Il giudice dell’esecuzione si sarebbe limitato a individuare solo la pena base e la misura degli aumenti disposti, senza alcuna spiegazione circa la loro quantificazione, contravvenendo al vincolo di rinvio e ricalcando, quindi, il deficit della preceden ordinanza.
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.
3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria e conclusioni scritte con le qual ribadisce le ragioni del ricorso e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, rispondendo alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La motivazione del provvedimento impugnato ha sinteticamente dato atto delle ragioni degli aumenti apportati per i reati satellite della continuazione criminosa facend riferimento alla tipologia di condotte commesse, graduandone la gravità, sulla quale ci si
sofferma descrivendole e fornendo dettagli sulla loro realizzazione concreta e sulle loro ricadute in termini di valutazione della personalità del ricorrente.
Il tenore della motivazione consente di ritenere che il giudice dell’esecuzione abbia rispettato i canoni argomentativi stilati dalla giurisprudenza di legittimità per adempie all’obbligo di giustificare la scelta dosimetrica sanzionatoria nella continuazio criminosa.
Non vi è dubbio, infatti, che l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte imponga che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, debba anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite e con grado di impegno motivazionale richiesto, in ordine ai singoli aumenti di pena, correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il ra di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e, inolt risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).
Tuttavia, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non ha tradito tali indicazion ermeneutiche.
Il provvedimento ha spiegato in modo esauriente (vedi pag. 5) l’entità degli aumenti di pena, attraverso significativi cenni ai molteplici elementi che hanno determinato la quantificazione degli aumenti prescelta; in particolare, si è fatto riferimento alla gra delle condotte di reato attribuite al ricorrente, aventi ad oggetto un traffico internazion di stupefacenti di ampie dimensioni ed inserite in un contesto di criminalità organizzata nel quale egli era gestore di una cd. piazza di spaccio rifornita in via esclusiva dal “RAGIONE_SOCIALE“, RAGIONE_SOCIALE di riferimento.
Va anche sottolineato come il giudice dell’esecuzione abbia in maniera equilibrata dimensionato gli aumenti di pena secondo la tipologia di reato satellite in valutazione, determinandoli in pochi mesi di reclusione quando relativi ad episodi di cessione di quantitativi di droga (peraltro anche di consistente entità) ex art. 73 D.P.R. n. 309 d 1990 e disponendo più sensibili aumenti solo in relazione ai reati associativi ex art. 7 D.P.R. n. 309 del 1990, pure contenuti nelle due sentenze definitive valutate ex art. 81 cod. pen.
In ultima analisi, non sussistono i vizi motivazionali lamentati dalla difesa.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed al rigetto segue la condanna del ricorren al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 settembre 2024.