Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29307 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Velletri, decidendo quale giudice dell’esecuzione ed a seguito di rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 42894 del 14/6/2023), ha accolto la richiesta della difesa d NOME COGNOME ed ha applicato la continuazione criminosa tra i reati (artt. 64 comma secondo, cod. pen., artt. 216-223 L.F. e artt. 2 e 10 L. 74/2000) oggetto della sentenza n. 721 del 30.6.2017, emessa dal GUP del Tribunale di Brescia, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 1983 del 2018, divenuta irrevocabile il 19/9/2019, e il reato di cui agli artt. 216-223 L.F. oggetto della sen n. 903/2022 emessa dal Tribunale di Velletri, irrevocabile il 13/9/2022. L’applicazion della continuazione è stata calcolata tenendo come pena base quella finale inflitta con l sentenza bresciana divenuta irrevocabile il 19.9.2019 ed aumentando per la continuazione con il reato di cui alla condanna del Tribunale di Velletri, con u rideterminazione della pena complessiva in anni sette di reclusione.
Avverso la decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi di ricorso.
2.1. Il primo dei passaggi di censura del ricorrente eccepisce violazione di legge relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. ed alla determinazione della pen base della continuazione criminosa, individuata in cinque anni di reclusione, corrispondente a quella finale inflitta con la condanna emessa dal GUP presso il Tribunale di Brescia.
La difesa lamenta che, trattandosi di pena conseguente, a sua volta, ad una rideterminazione per l’applicazione della disciplina del reato continuato tra i plurimi di imputazione contestati al ricorrente, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovut individuare la pena base scomponendo la continuazione interna, vale a dire sciogliendo il cumulo, ed indicando il reato più grave tra quelli unificati, sul quale poi calcol aumenti per la continuazione complessivamente da disporre in fase esecutiva e, infine, la riduzione per il rito abbreviato relativo alla sentenza bresciana.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, altresì, violazione di legge per mancanza d motivazione, con conseguente nullità del provvedimento impugNOME ai sensi degli artt. 177 e 125, comma 3, cod. proc. pen., e corrispondente vizio anche sotto il profilo dell’ar 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla giustificazione degli aumen per i reati satellite della continuazione criminosa, lasciata ad una mera formula di st con un semplice richiamo “ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., alla gravità de reato, nonché al comportamento criminoso complessivamente considerato”; si rappresenta il contrasto di tale modalità argomentativa rispetto agli orientamenti legittimità sul tema, anche a Sezioni Unite.
La difesa lamenta, altresì, l’eccessività della misura del disposto aumento, quantifica in due anni di reclusione a fronte della richiesta di contenerla in sei mesi.
Il AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME in accoglimento del primo motivo di ricorso e segnalando, altresì, quanto al secondo motivo, la necessità di motivazione specifica sui singo aumenti per la continuazione, soprattutto se non minimali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, per le ragioni che si indicheranno seguito.
La questione che pone il ricorrente con la prima delle due argomentazioni difensive, assorbente rispetto a quella contenuta nel secondo motivo di ricorso, è relativa all modalità per procedere alla determinazione della pena base nel calcolo della continuazione criminosa in fase esecutiva.
Si tratta di un problema ermeneutico che è stato più volte affrontato dalla giurisprudenz di legittimità.
La Corte di cassazione, infatti, ha chiarito da tempo, senza instabilità interpretative, al fine di procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra rea separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificat a norma dell’art. 81 cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve dapprima scorporare tut i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, s pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato a base del nuovo computo (ex multis Sez. 1, n. 17948 del 31/1/2024, S., Rv. 286261; Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845).
Tale principio si deve leggere in collegamento con le affermazioni delle Sezioni Unite, che hanno dettato ulteriori regole per l’operare della continuazione nella fase esecutiva.
Anzitutto, il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamen sanzioNOMErio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fiss giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, dep. 2017, Rv. 268735).
Inoltre, dovrà tenersi presente che, ai fini dell’individuazione della violazione più g nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. deve essere considerata come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione pi
grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. 7029 del 28/9/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865). Infine, poiché nella fattispecie ricorre anche l’ulteriore elemento di complicazione calcolo della sanzione per il reato continuato, costituito dalla nec:essità di determinar riduzione di pena premiale, dovuta al rito abbreviato con cui si è definito il proce presso il Tribunale di Brescia ed il conseguente epilogo decisorio definitivo, è be rammentare come le Sezioni Unite abbiano anche stabilito che l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudica rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi – siano essi reat satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave – deve essere applicata riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35852 del 22/2/2018, Cesarano, Rv. 273547). Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, anche ripercorrendo la ricostruzione della fattispec concreta, pur se riferita ad una continuazione non in fase esecutiva, è impressa anche la metodologia del calcolo corretto da seguire in casi nei quali vi sia uno soltanto dei pe della continuazione ad essere caratterizzato da una condanna decisa a seguito di rito alternativo.
2.1. Nel caso di specie, la pena del reato continuato in fase esecutiva è stata calcola tenendo come base quella finale inflitta con la sentenza bresciana divenuta irrevocabile il 19.9.2019, senza operare alcuno scorporo tra i reati componenti della continuazione interna di tale decisione, adottata all’esito di rito abbreviato, e senza individuare, q il reato più grave di per sé, cui far seguire i successivi, complessivi aumenti; la pena c cumulativamente assunta come base del calcolo della continuazione in fase esecutiva è stata poi aumentata applicando la disciplina ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. reato continuato espresso nella condanna del Tribunale di Velletri (anche in questo caso con valutazione unitaria di esso, senza “scorporo”), rideterminardo la pena complessiva in anni sette di reclusione.
Si tratta di un percorso decisorio evidentemente disallineato rispetto ai princ ermeneutici declinati dalla giurisprudenza di legittimità.
L’ordinanza impugnata, pertanto, valutati i principi sin qui riassunti, deve ess annullata con rinvio al Tribunale di Velletri ed il giudice dell’esecuzione dovrà atten alle soluzioni interpretative ed ai percorsi argomentativi già sintetizzati.
Deve anche evidenziarsi che non si comprende esplicitamente, dal provvedimento impugNOME, come sia stata valutata la diminuzione per il rito abbreviato relativa a decisione irrevocabile della Corte d’Appello di Brescia (probabilmente, si è ritenuto fos già inserita nella pena finale, erroneamente prescelta come base di calcolo), sicchè anche in questa prospettiva il provvedimento impugNOME dovrà essere chiarito.
Il secondo motivo di ricorso, come si è anticipato, avendo ad oggetto la qualità del motivazione riferita al calcolo della pena del reato continuato, rimane assorbito d disposto annullamento sulla prima questione.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugNOME, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Velletri.
Così deciso il 17 aprile 2024.