Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46849 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46849 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a GELA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni della difesa dei ricorrenti, nel senso dell’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, emessa in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata all’esito di abbreviato, ha assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME dalla fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascritta al capo 1, con conseguente rideterminazione della pene per le fattispecie, agli stessi rispettivamente ascritte, di cui all’art. 73, comma 5, del citato decreto, i continuazione tra loro, già oggetto di rigetto di precedente ricorso per cassazione con dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità in ordine a esse ex art. 624 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza d’appello sono stati proposti distinti ricorsi negli interessi dei citati imputati, con articolazione, ciascuno, di un unico motivo (censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Entrambi gli imputati deducono violazione di legge in termini di omessa motivazione circa la commisurazione giudiziale della pena, anche con riferimento agli aumenti per la continuazione.
Circa la posizione di NOME COGNOME, si evidenzia che, escluso il reato già ritenuto più grave tra quelli in continuazione, l’associazione di cui al capo 1, sarebbe stata determinata in modo eccessivo la pena per la fattispecie base di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (anni due e mesi sei di reclusione), discostandosi essa di gran lunga del minimo edittale, e sarebbe immotivato oltre che sproporzionato l’aumento di pena operato per le altre ipotesi di «lieve entità» in continuazione, anche in considerazione degli aumenti eseguiti per il coimputato NOME COGNOME. In particolare, il giudice di merito, determinata la pena per il reato base (anni due e mesi due di reclusione ed euro 2.400,00 di multa) e aumentata la stessa di due terzi per la recidiva (anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa), immotivatamente avrebbe aumentato la pena di quaranta giorni di reclusione ed euro 150,00, di multa, per il primo episodio in continuazione, e di venti giorni di reclusione ed euro 50,00 per ciascuno degli ulteriori reati in continuazione, peraltro, errando nel numero complessivo di fattispecie ascritte, pari non a 15 bensì a 12.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, non confrontandosi con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata che argomenta in merito al trattamento
sanzionatorio, compresi goli aumenti per la continuazione e in relazione a ogni episodio, tenendo conto delle diverse condotte, emergendo, peraltro, che solo il 68 vede entrambi gli imputati correi (per l’inammissibilità in ragione del mancato confronto con le ragioni sottese al provvedimento impugnato, ex plurimis e limitando i riferimenti solo a talune delle più recenti: Sez. 4, n. 2644 de 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 494:11 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
La Corte territoriale, difatti, esclusa la responsabilità per il reat associativo già ritenuto il più grave tra quelli in continuazione (capo 1), ha proceduto alla rideterminazione della pena, previa individuazione del reato più grave con riferimento a entrambi gli imputati. Nel dettaglio, il giudice di merito: ha considerato, per ciascuno dei prevenuti, più grave la fattispecie (di «lieve entità») commessa per prima, perché con essa gli imputati si sono determinati a porsi contro la legge commettendo una pluralità di fattispecie in continuazione; ha determinato la pena base in considerazione delle accertate condotte (per entrambi pari a due anni e sei mesi di reclusione ed euro 2.400,00 di multa); ha determinato l’aumento per NOME COGNOME in forza della già accertata recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. (anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 4.000,00), e, per entrambi, prima di procedere alla riduzione per il rito, ha determinato gli aumenti per la continuazione nei termini effettivamente sintetizzati nei due ricorsi.
Parimenti inammissibile per aspecificità è la censura con la quale COGNOME sindaca l’apparato motivazionale nella parte in cui si sostiene che il numero delle fattispecie ascrittegli sarebbe pari a 15 e non a 12, in quanto, trattandosi di statuizioni, quelle relative agli originari reati satellite, con riferimento alle qua Suprema Corte con la sentenza rescindente ha dichiarato l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, non emerge che si sia trattato di 12 e non di 15 fattispecie, né il ricorrente fa sul punto specifico riferimento alle sentenza di merito sul punto. Ciò tanto più nella specie, emergendo già dalla rubrica che per il capo 67, in luogo delle due date dei commessi reati, sono contestate almeno 3 ipotesi delittuose, caratterizzata da un concreto aumento per la continuazione di entità inferiore a un terzo, nonostante il disposto dell’art. l’art. 81, comma 4, c.p (in relazione all’accertata recidiva).
In conclusione, all’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.