Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33106 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORRENTI NOME, nato a Mazzarino (CI) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 308/2023 RGMCP del Tribunale di Caltanissetta del 2 novembre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità de ricorso. GLYPH 2
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 novembre 2023, il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del 11 ottobre 2023, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME, indagato per il delitto di cui all’art. 74, commi 1 e 3, del dPR. n. 3 del 1990, con il ruolo di partecipe dell’associazione criminale contestata, e per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen. e 73 del citato dPR. n. 30 del 1990.
Avverso detta ordinanza, ha interposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il proprio difensore, formulando 4 motivi di doglianza.
Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 303, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. pen. ed il correlato vizio della mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenut inapplicabilità, nel caso di specie, della retrodatazione di cui all’art. 297, comm 3, cod. proc. pen del dies a quo della durata della misura cautelare.
In particolare, il Tribunale nisseno, pur riconoscendo l’anteriorità dei fatt contestati al ricorrente nell’ambito del presente procedimento rispetto a quelli oggetto dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dello stesso dal G.I.P. del Tribunale di Gela in data 13 gennaio 2022, avrebbe erroneamente escluso la sussistenza, nel caso concreto, del requisito della desumibilità dagli atti del primo procedimento, raccolti prima del rinvio a giudizio, dei fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare, dei quali il giudic del riesame avrebbe pur ritenuto la connessione qualificata con quelli oggetto del procedimento anteriore.
Infatti, secondo la difesa, non assumerebbe alcun rilievo in tal senso il fatto che l’attività investigativa posta a fondamento della misura cautelare oggetto del riesame sia stata trasposta nell’informativa di reato predisposta dai CC di Caltanissetta oltre 3 mesi dopo l’emissione della prima ordinanza custodiale, trattandosi di materiale – in particolare di intercettazioni telefoni – raccolto prima dell’arresto del ricorrente che aveva condotto all’adozione della cautela da parte del G.I.P. del Tribunale di Gela; inoltre, già in sede interrogatorio di garanzia reso dal RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del primo procedimento, l’indagato avrebbe dichiarato che la propria attività illecita era svolta per con di altri.
Con il secondo e terzo motivo di doglianza, la difesa ha dedotto l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 del dPR n. 309 del 1990, in relazione all’affermazione di responsabilità del ricorrente in quanto partecipe dell’associazione di cui al capo 1 dell’imputazione provvisoria; in particolare, il materiale probatorio in atti consentirebbe al più configurare l’ipotesi di un concorso del COGNOME net reato di cui all’art. 73 d dPR n. 309 del 1990, delineando nei suoi confronti condotte, sporadiche e limitate nel tempo, di contatto con il solo NOME, inteso “NOME“, e la posizione debitoria del ricorrente verso l’associazione, in mancanza peraltro di indizi sulla sussistenza di una cassa comune ai coindagati.
Sotto altro profilo, la motivazione sul punto mancherebbe di fornire risposta alle osservazioni difensive con le quali era stato evidenziato, in sede d riesame, il ruolo di mero corriere svolto dall’indagato negli episodi d approvvigionamento dello stupefacente allo stesso contestati.
Infine, l’ultimo motivo del ricorso ha ad oggetto la ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Tribunale avrebbe omesso di fornire specifica motivazione circa l’attualità del periculum, a fronte dei rilievi difensivi relativi al vaglio della personalit dell’indagato: segnatamente, nel senso di una valutazione positiva avrebbero deposto le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia nell’ambito del procedimento penale a suo carico svoltosi dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Gela; le relazioni dei CC di Riesi e dell’UEPE di Caltanissetta che avevano condotto il Tribunale di Sorveglianza della medesima città a consentire, in data 8 settembre 2023, che la residua pena irrogata all’esito del menzionato procedimento fosse scontata del COGNOME in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.
Il primo motivo di impugnazione è inammissibile data la sua sostanziale genericità.
Premesso, infatti, che con esso è, in pratica, lamentata la omessa o comunque erronea applicazione dell’art. 303, comma 1, lettera a), n. 2, cod. proc. pen., anche in relazione alla disciplina delle cosiddette contestazioni catena, si osserva, annidandosi in questo la genericità della impugnazione, che
costituisce una mera petizione di principio la affermazione secondo la quale, allorché il COGNOME fu arrestato per la prima volta in quanto colto nella flagranz del reato di detenzione di una quantità di sostanza stupefacente avente un peso superiore a 6 kg di marijuana, già erano presenti agli atti gli elementi necessari perché potessero ipotizzarsi a suo carico anche i gravi indizi di colpevolezza aventi ad oggetto il reato associativo oggetto di successiva contestazione.
Tale accertamento sarebbe stato, invece, indispensabile posto che, secondo la giurisprudenza della Corte, in tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel giudizio di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: che il termine fosse interamente scaduto per effetto della retrodatazione al momento della esecuzione del secondo provvedimento cautelare; che dalla ordinanza applicativa della prima misura coercitiva fossero già desumibili tutti gli elementi idonei a giustificar l’ordinanza successiva (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 20 novembre 2012, n. 45246; analogamente anche: Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 marzo 2015, n. 13021).
La natura meramente assertiva della affermazione della difesa del ricorrente al riguardo esclude la ammissibilità del motivo di ricorso.
Con riferimento al secondo motivo di doglianza si rileva che anch’esso è inammissibile, atteso che con esso il ricorrente si è limitato a confutare l valenza dimostrativa degli elementi indiziari esaminati dal Tribunale del riesame onde confermare la ordinanza applicativa della misura; una tale metodica impugnatoria, risolvendosi in censure di mero fatto, né essendo stata allegata la manifesta illogicità delle deduzioni operate dal giudice del riesame cautelare non è suscettibile di introdurre validamente un giudizio in sede di legittimità; né, si aggiunge per completezza, gli elementi di contestazione dedotti dal ricorrente appaiono tali ad integrare il vizio di violazione di legge riscontrabil nella decisione assunta in sede di merito: invero, il fatto che il COGNOME avess contatti con uno solo dei partecipanti all’associazione delittuosa non vale ad escludere che lo stesso, essendo consapevole della esistenza della associazione, avesse la cognizione di cooperare per il raggiungimento degli scopi di quella; parimenti la ritenuta limitazione nel tempo della partecipazione del COGNOME al sodalizio non è fattore che escluda la ricorrenza, per il periodo invece oggetto di esame, del delitto associativo, essendo sufficiente che la associazione abbia avuto una sua stabilità, a prescindere dalla durata della adesione ad essa dell’indagato; la circostanza che il COGNOME fosse debitore della associazione,
prescindere dalla sua rispondenza al vero, non è neppure questa elemento che induca ad escludere, tanto più nella presente fase cautelare, che vi fosse anche un coincidenza di interessi fra il ricorrente e gli altri associati, essendo pera significativo di un rapporto complessivamente improntato alla fiducia nell’indagato, e quindi nella sua fedeltà al sodalizio, il fatto che lo stesso pote godere dell’ampio credito, anche finanziario, che gli altri associati g accordavano.
Anche il dato che non siano emersi elementi idonei a far ritenere l’esistenza di una comune ripartizione degli utili non è elemento che possa determinare la implausibilità della ritenuta esistenza della associazione per delinquere né il dato considerato mancante costituisce un elemento necessario ai fini della integrazione della fattispecie criminosa in contestazione.
Anche il successivo terzo motivo di ricorso, con il quale si intende ricondurre l’apporto del COGNOME a semplici ipotesi di concorso di persone nel reato, è articolato esclusivamente attraverso la confutazione della valenza dimostrativa dei singoli elementi indiziari valorizzati in sede di merito; si trat come è evidente, di doglianze di fatto, non potendo escludersi la adesione dello stesso solo sulla base della circostanza che solamente in relazione a due condotte è emersa la fattiva e diretta collaborazione del RAGIONE_SOCIALE nella realizzazione dei reati fine divisati dalla associazione.
Va, peraltro, rimarcato che nella ordinanza impugnata, laddove si segnala la esistenza di un cospicuo debito del COGNOME (circa 16.000,00 eur0) si rende palese il fatto che le occasioni di acquisto dello stupefacente dal parte de indagato, e pertanto, di collaborazione con gli interessi del sodalizio criminale non potevano essere limitate ai soli due episodi che lo stesso ricorrente definisce le “trasferte gelesi”.
Venendo infine al quarto motivo di impugnazione, afferente alla esistenza delle esigenze cautelari riferite al pericolo di reiterazione delle condot criminose ed alla loro attualità, si rileva che nell’articolare il motivo impugnazione il ricorrente non pare essersi confrontato – in tal modo destinando anche questo motivo alla inammissibilità per la complessiva derivante genericità – col fatto che, essendo la contestazione riferita alla violazio dell’art. 74 del dPR n. 309 del 1990, è riscontrabile in materia, considerata l ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, la esistenza della doppia presunzione sia di sussistenza delle esigenze cautelari sia di idoneità della sola misur custodiale a presidiare l’esigenza in questione; siffatte presunzioni sono suscettibili di essere superate solo in presenza di specifici fattori tali da rende
non efficaci, ma di cui il ricorrente non si è reso adeguatamente portatore di fronte al giudice del riesame, evidenziando essi l’avvenuta recisione dei rapporti associativi ed il sostanziale ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura cautelare (Corte di cessazione, Sezione III penale, 7 giugno 2016, n. 23367).
Il ricorso deve in definitiva essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che il presente provvedimento non determina la rimessione in libertà dell’indagato, di esso deve essere data notizia ai sensi dell’art. comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. alle autorità ivi indicate nei modi previsti in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH
Il Presidente