Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10627 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12/04/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che insistil:o per l’accoglimento ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 12 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 23 agosto), pronunciandosi ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l’appello formulato da COGNOME NOME avverso il rigetto da parte del Gip della richiest inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato con ordina “genetica” del 10 settembre 2022.
L’addebito provvisorio ha ad oggetto le contestazioni di cui all’art. 416 bis, commi 1 3, 4, 5, 6, cod. pen. e agli artt. 81, 629, commi 1 e 2, in relazione all’art. 628, comma 3, e 3, e 416 bis.1 cod. pen., nell’ambito del procedimento penale denominato “Reset”.
2.1. L’indagato aveva invocato l’inefficacia dell’ordinanza custodiale ai sensi dell’art cod. proc. pen. in relazione alla disciplina delle “contestazioni a catena”, in riferimento a precedente ordinanza custodiale – eseguita in data 31 dicembre 2019 “per i reati di estorsione e il delitto associativo di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.”, nell’ambito di diverso procedimento penale, denominato “Testa di serpente”. Richiesta rigettata dal Tribunale dell’appello cautelare.
Avverso tale ordinanza COGNOME NOME ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce violazione di legge e mancanza assoluta della motivazione in riferimento alla ritenuta insussistenza di una “connessione qualificata” tra le due contestazioni cautelari punto, si evidenzia che l’ordinanza impugnata ha fatto riferimento ad una – inesistente contestazione di omicidio, relativa verosimilmente all’uccisione di tale COGNOME NOME (fatto in o al quale l’indagato è stato assolto). Pertanto, si evidenzia, manca del tutto la valutazione connessione qualificata tra l’associazione contestata e gli altri reati fine contenuti nell’or relativa al procedimento cd. “Reset” e i fatti di reato, diversi dall’omicidio, contestati procedimento c.d. “Testa di serpente” per i quali l’indagato è tutt’ora cautelato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
In esso si censura solo un profilo – peraltro marginale – dell’ordinanza impugnata (oss la vicenda dell’omicidio del COGNOME). Profilo, comunque, in ordine al quale il Tribunale dell’a cautelare chiarisce che nei confronti di COGNOME NOME è stata comunque esclusa la gravità indiziaria.
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Per il resto, l’ordinanza esclude la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione su base di argomentazioni non illogiche e che, soprattutto, non vengono in alcun modo contestate dal ricorrente.
Al riguardo, come esattamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni all’odierna udienza, deve dunque farsi applicazione del principio, pacifico, secondo cui «È inammissibile il ricorso cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (da ultimo, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014; Lavorato, Rv. 259425 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione del pagamento della somma – giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità – di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
La cancelleria è incaricata dei conseguenti adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, dis att. cod. proc. peri.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO e t nsore
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Il Presidente