Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13772 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13772 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 del TRIIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe’ il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento in quanto l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità della querela di parte.
2. Avverso la richiamata sentenza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso immediato per cassazione assumendo che il giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato sebbene all’udienza del 30 giugno 2023 avesse contestato allo stesso, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., l’aggravante del furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, ciò che aveva reso il reato procedibile d’ufficio anche ai sensi del vigente art. 624, comma 3, cod. pen., come aggiunto dall’art. 2, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2022. Il Pubblico Minister ricorrente lamenta, in particolare, che il giudice aveva ritenuto la contestazione suppletiva tardiva, nonostante la stessa possa essere effettuata sino alla chiusura del dibattimento, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che, alla data della stessa, era già decorso il termine di cui all’alt. 85 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022 per la proposizione della querela ad opera della parte in quanto le contestazioni suppletive, espressione dell’obbligo di esercizio dell’azione penale sancito dall’art. 112 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Occorre premettere che, mediante l’originaria prospetta zione accusatoria, è stato contestato al COGNOME il delitto di furto aggravato per l’essersi lo stesso avvalso di un mezzo fraudolento, consistito nel collegare un tubo flessibile di gomma alla colonnina del gas.
Alcuna contestazione formale dell’aggravante della sottrazione del gas, pur essendo il furto avvenuto in danno dell’RAGIONE_SOCIALE, rispetto alla destinazione di tale bene a pubblico servizio è stata dunque effettuata.
Né, peraltro, detta aggravante avrebbe potuto considerarsi contestata in fatto in forza dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella fondamentale sentenza “Sorge”, la quale, come noto, ha chiarito che, con l’espressione «contestazione in fatto», si intende una formulazione dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all’imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436-01).
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Tale precisione nella contestazione in fatto, tale da escludere ogni valutazione, non si evince dal capo di imputazione che si è limitato, come si diceva, a far riferimento alla sottrazione di gas in danno della società RAGIONE_SOCIALE, senza alcun riferimento alla natura pubblica del servizio svolto dalla stessa.
2.Ciò premesso, il motivo di ricorso proposto dal Pubblico Ministero non è fondato.
E’ ben vero che la contestazione suppletiva di una circ:ostanza aggravante può avvenire in linea di principio sino alla conclusione del dibattimento (Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266081 – 01; Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, COGNOME., Rv. 262614 – 01), essendo un riflesso dell’obbligo costituzionale di esercizio dell’azione penale (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212757 – 01).
Tuttavia, come hanno di recente puntualizzato le Sezioni Unite nella pronuncia “Domingo” – con riferimento all’analoga questione della prescrizione maturata prima della contestazione della circostanza aggravante della recidiva il potere di contestare efficacemente una circostanza aggravante si arresta quando è già maturata una delle condizioni che comportano I dovere del giudice di emanare una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Donningo, Rv. 285517 – 01). Se, infatti, resta fermo che la decisione di non doversi procedere deve essere emessa nel rispetto del principio del contraddittorio con il Pubblico Ministero (Sez. U, n. 12233 del 25/01/2005, PG in proc. De Rosa, Rv. 230529 – 01), una contestazione compiuta quando è già venuta meno la condizione di procedibilità dell’azione penale non può comportarne la reviviscenza.
Questa è la situazione che si è verificata nella fattispecie per cui è processo, nella quale la contestazione dell’aggravante della sottrazione del bene a pubblico servizio che avrebbe reso il delitto di furto procedibile d’ufficio anche a seguito della novella dell’art. 624 cod. pen. ad opera dell’art. 2, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2022 è avvenuta nella data del 30 giugno 2023, quando era già venuta meno la condizione di procedibilità dell’azione penale, per come originariamente incardinata nel contraddittorio con l’imputato, a fronte della mancata presentazione della querela da parte della persona offesa entro il termine previsto dall’art. 85 del predetto decreto.
3.11 ricorso del Pubblico Ministero deve dunque essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Fresidente