Contestazione Tardiva Aggravante: la Cassazione Fissa i Limiti
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di procedura penale, affermando che una contestazione tardiva aggravante da parte del Pubblico Ministero non può ‘salvare’ un processo quando i termini per la querela sono già scaduti. Questa decisione, che riguarda un caso di furto di energia elettrica, rafforza le garanzie procedurali e la certezza dei tempi processuali. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il Tribunale di Trani aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di due imputate per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. La ragione? La mancanza di una querela da parte della persona offesa. A seguito delle recenti riforme legislative (d.lgs. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia), diverse fattispecie di furto sono diventate procedibili solo a querela di parte. Nel caso di specie, non essendo stata presentata la querela entro i termini di legge, il giudice di primo grado aveva correttamente archiviato il procedimento.
Il Ricorso e la Tesi della Contestazione Tardiva Aggravante
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha impugnato la sentenza con un ricorso diretto in Cassazione (per saltum), sostenendo una violazione di legge. Secondo l’accusa, il giudice avrebbe errato nel considerare tardiva la contestazione suppletiva effettuata durante un’udienza. Con tale atto, il Pubblico Ministero aveva aggiunto all’imputazione l’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7 c.p., ovvero l’aver sottratto un bene (l’energia elettrica) destinato a un pubblico servizio.
Questa mossa non era casuale: la presenza di tale aggravante rende il furto procedibile d’ufficio, eliminando la necessità della querela. Il Pubblico Ministero sosteneva che questa circostanza fosse già implicita nei fatti, rendendo legittima la sua formalizzazione anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della querela.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato e chiarendo due punti cruciali.
In primo luogo, ha ribadito che l’aggravante della destinazione a pubblico servizio non può mai considerarsi implicitamente contestata. Essa ha una “natura valutativa”, che impone al giudice una complessa verifica giuridica sulla natura del bene e sul concetto stesso di “pubblico servizio”. Pertanto, deve essere esplicitamente menzionata nel capo d’imputazione per essere validamente contestata e per consentire alla difesa di preparare un’adeguata strategia.
In secondo luogo, e questo è il cuore della decisione, la Corte ha dichiarato illegittima la contestazione tardiva aggravante come strumento per superare l’improcedibilità. Il Pubblico Ministero aveva avuto numerose occasioni, in udienze precedenti e successive all’entrata in vigore della riforma, per modificare l’imputazione prima che scadesse il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela. Non avendolo fatto, il suo tentativo di ‘ravvedimento’ successivo è stato considerato un espediente processualmente inammissibile. Permettere una simile manovra vanificherebbe la ratio della legge, che ha voluto subordinare la punibilità di certi reati alla volontà della vittima, espressa entro un termine perentorio.
Conclusioni
La sentenza consolida un principio di rigore procedurale e di garanzia. L’azione penale ha tempi e modi ben definiti che non possono essere aggirati con contestazioni tardive strategiche. Se il legislatore ha stabilito un termine per la presentazione della querela, la sua scadenza senza che la persona offesa si sia attivata determina l’improcedibilità del reato. Il Pubblico Ministero non può, a posteriori, ‘rianimare’ il procedimento introducendo un’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio, soprattutto se aveva avuto in precedenza l’opportunità di farlo. La decisione riafferma la centralità dei termini processuali e il rispetto delle scelte legislative in materia di procedibilità dell’azione penale.
Un’aggravante può essere considerata implicitamente contestata se emerge dai fatti?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che le aggravanti che richiedono una valutazione giuridica complessa, come quella della destinazione a pubblico servizio, devono essere esplicitamente e formalmente contestate nell’imputazione. Non possono essere desunte in modo implicito.
È possibile per il Pubblico Ministero aggiungere un’aggravante per rendere un reato procedibile d’ufficio dopo che è scaduto il termine per la querela?
No. La sentenza stabilisce che tale contestazione tardiva è illegittima. Se il Pubblico Ministero aveva avuto l’opportunità di contestare l’aggravante prima della scadenza del termine per la querela e non lo ha fatto, non può rimediare successivamente per superare l’improcedibilità del reato.
Cosa succede a un processo per furto se la persona offesa non presenta la querela entro i termini?
Se il reato è procedibile a querela, come nel caso di furto semplice o di alcune forme di furto aggravato dopo la Riforma Cartabia, la mancata presentazione della querela entro il termine previsto dalla legge comporta l’improcedibilità dell’azione penale. Il giudice, quindi, deve emettere una sentenza di “non doversi procedere”.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13305 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Terlizzi il 14/08/1976 NOME NOME nato a Trani il 29/01/1993
avverso la sentenza del 20/11/2024 del Tribunale di Trani
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore :11:.rierale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza implic; ;nata o in subordine per la remissione alle Sezione Unite del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani ha dichiarato non doversi procEò ye per difetto di querela nei confronti di NOME NOME e NOME NOME per il reato di furto di Energi elettrica aggravato dalla violenza sulle cose.
Avverso la sentenza ricorre per saltum il Procuratore della Repubblica pr2sso il Tribunale di Trani deducendo violazione di legge. Lamenta in particolare il ricorrer te che illegittimamente il giudicante avrebbe ritenuto tardiva, in quanto d’I’ , Ytuata successivamente alla scadenza del termine fissato dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 202,:r senza che la persona offesa avesse presentato querela, la contestazione supplettiva sic lta dal pubblico ministero all’udienza del 10 aprile 2024 ai sensi dell’art. 517 c.p.p. e ad 1: ggetto l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7) c.p. in riferimento alla destinazione al pubbli servizio dell’energia elettrica sottratta dalle imputate, circostanza dalla cui contesi azione discendeva la procedibilità d’ufficio del reato, la quale peraltro doveva ritenersi ceri:estat in fatto già nell’originaria imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va anzitutto ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittin: mente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n ‘, c.p., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mrdiante l’impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valul:alva, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sot:rdzione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui noz one è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3;;’41 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878).
Né rileva che il pubblico ministero all’udienza del 10 aprile 2024 abbia provveduto alla contestazione suppletiva dell’aggravante in questione ai sensi dell’art. 517 c.p.p., atteso che l’illegittimità della decisione del giudice di ritenere tardiva la contestazione una volt che sia già spirato il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 per proposizione della querela ricorre esclusivamente nel caso in cui il titolare dell azione penale, successivamente all’entrata in vigore del citato decreto e prima della maturazione del suddetto termine, non abbia avuto occasione per effettuarla, mentre nel caso di specie iI pubblico ministero avrebbe potuto procedervi in una delle precedenti udienze ,3 partire
da quella del 28 giugno 2023, successiva all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo all’art. 624 c.p. in merito alla procedibilità del furto ed an allo spirare del termine concesso dall’art. 85 del medesimo decreto alla persona orfi sa per proporre la querela.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 27/2/2025