Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29641 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, ha dichiarato in data 8 novembre 2023 non doversi procedere per difetto della querela in ordine al delitto di furto di energia elettrica, contestato a NOME COGNOME, aggravato dalla violenza sulle cose e dall’essersi avvalso di mezzo fraudolento, sottratto tramite la manomissione della calotta del contatore e dei tenoni di fissaggio.
Il Tribunale, a fronte della contestazione suppletiva in ordine alla destinazione a pubblico servizio ex art. 625, n. 7 cod. pen. – operata dal Pubblico ministero alla prima udienza tenuta in data 8 novembre 2023, fissata con il decreto di citazione a giudizio del 9 dicembre 2021 – valutava tardiva tale contestazione,
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essendo già maturata la causa di improcedibilità, ritenendola improduttiva di effetti quanto alla procedibilità.
Il ricorso per cassazione proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Catania, lamenta violazione di legge in relazione all’art. 516 cod. proc. pen. e ss., rappresentando che il Giudice avrebbe esercitato un sindacato sulla contestazione suppletiva non consentito e conseguentemente dichiarato il proscioglimento con sentenza nulla, senza valutare la sussistenza della procedibilità d’ufficio.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che nel caso in esame assorbente risulta la questione che la contestazione suppletiva da parte del Pubblico ministero sia intervenuta alla prima udienza utile successiva al 30 marzo 2023, scadenza del termine previsto per consentire alla persona offesa di depositare la querela.
Va anche incidentalmente evidenziato che la questione della contestazione in fatto non trova riscontro nella attuale imputazione, che non fa riferimento alcuno alla destinazione a pubblico servizio né risulta caratterizzata dalla autoevidenza, connessa ad esempio al riferimento all’allaccio diretto alla rete del distributore di energia, che in sé palesa allo stesso imputato – in funzione del quale la contestazione deve avere le caratteristiche di chiarezza e precisione – la destinazione pubblica.
In tal senso si condivide quanto affermato da Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01, che operando una lettura sistematica ha affermato il principio, in tema di furto, che la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della “res”, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica”.
Tale evidente contestazione in fatto non sussiste nel caso in esame.
Quanto alla contestazione suppletiva operata dal Pubblico ministero, come osservato da Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01, in motivazione – che ha espresso un orientamento sul punto condiviso da questo Collegio – è ben possibile che il pubblico ministero proceda alla contestazione anche dopo la scadenza del termine del 30 marzo 2023, prefissato per la presentazione della querela della norma transitoria del d.lgs. n. 150 del 2022.
Ciò a patto che si tratti della prima occasione utile di contraddittorio correttamente istaurato dopo l’entrata in vigore della modifica normativa.
Il che si è verificato nel caso in esame.
Diversamente il Tribunale ha ritenuto che tale contestazione, pur ammissibile in linea astratta, non potesse spiegare, per tardività, i propri effetti, essendo questi inibiti dalla ormai sopravvenuta causa di improcedibilità del reato per mancata presentazione della querela, ad opera della persona offesa, entro la data del 30 marzo 2023. Data fissata dal legislatore relativamente ai processi pendenti per uno dei reati che la riforma c.d. Cartabia aveva reso, per l’appunto, procedibili a querela di parte.
A ben vedere, come è stato osservato da Sez. 5, COGNOME, l’analisi letterale e sistematica delle due norme processuali in esame, anche nel loro combinato disposto, restituisce la conformazione di un sistema che, da un lato (art. 129, comma 1, c.p.p.), prevede , tra i poteri/doveri del giudice disciplinati in via AVV_NOTAIO, quello di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità “in ogni stato e grado del processo”; dall’altro (art. 517 c.p.p.) riconosce al pubblico
ministero, nel corso del dibattimento – come anche della udienza preliminare ai sensi dell’art. 423 c.p.p. e della udienza predibattimentale disciplinata dal novello art. 554-bis – il potere/dovere (il pubblico ministero “contesta”) di contestare una circostanza aggravante non menzionata nel provvedimento introduttivo. Ciò senza neanche necessità di autorizzazione del giudice.
Lo scopo evidente della contestazione suppletiva è oggi enunciato nel citato art. 554-bis cod. proc. pen. ed è quello di far sì che l’atto propulsivo contenente la contestazione contenga la definizione delle dette circostanze in termini corrispondenti a quanto emerge dal fascicolo e, conseguentemente, tali da far ritenere rispettato, alla fine del giudizio, il principio di corrispondenza fra i “chiesto” e il “pronunciato”.
La regola posta dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., dal canto suo, è stata comunemente descritta, dalla giurisprudenza di legittimità, come quella che vale a stabilire un criterio di prevalenza delle formule proscioglitive in esso previste, sostanziali o processuali – quando queste si presentino chiare – su qualsiasi attività processuale ulteriore, anche volta ad approfondimenti istruttori in favore dell’imputato.
La relazione sistematica fra l’art. 517 e l’art. 129 del codice di rito è stata analizzata dapprima dalla giurisprudenza facente capo alla sentenza delle Sez. U. De COGNOME, n. 12283 del 2005, e, successivamente, da altro caposaldo della esegesi a Sezioni Unite costituito da Sez. U. Domingo, n. 49935 del 2023, che ha interpretato evolutivamente i precetti antecedentemente enunciati, valorizzando, tra gli altri, quelli della sentenza delle Sez. U. Perroni, n. 539 del 2020.
4.1 Osserva in modo condivisibile Sez. 5, COGNOME, cit., come Sez. U, COGNOME – massimata in ordine al tema specificamente devoluto che era quello della prospettata illegittimità della pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., ad opera del Gip, con rito “de plano” – precisava perché tale rito, senza contraddittorio, fosse inidoneo a riguardo e ne indicava la causa, da un lato, nel rilievo che l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere ulteriore ed autonomo, «atipico» al di fuori di quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo (artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice): epilogo che dunque deve avvenire con le precisate cadenze e modalità procedinnentali e non in modo disancorato da queste; dall’altro, nel fatto che una pronuncia estemporanea ed anticipata della causa di non punibilità incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al quale viene precluso l’esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l’accusa, e determina la violazione del diritto di difesa dell’imputato, al quale viene interdetto l’esercizio di facoltà esperibili solo
nell’ambito della fase o grado in essere (Sez. U, n. 12283 del 2005, Rv . 230529 – 03).
Il portato essenziale dell’art. 129 c.p.p. è stato cioè individuato, dalla sentenza Sez. U, De COGNOME, in primo luogo, nella inibizione al giudice, susseguente alla rilevazione della causa di non punibilità, dei poteri istruttori relativi al thema decidendum, con l’effetto che l’ambito della sua cognizione deve rimanere cristallizzato allo stato degli atti.
E ciò, in nome della semplificazione del processo e del favor rei. Ma non anche nella inibizione dell’attività processuale – diversa da quella istruttoria – che deriva dal diritto delle parti ‘all’ascolto nel contraddittorio’, avendo esse la potestà di dare sfogo alle pretese proprie della fase processuale in essere.
E tra queste, viene espressamente richiamata, nella motivazione della sentenza De COGNOME – accanto a taluni poteri e diritti dell’imputato e della persona offesa – l’esclusiva potestà del pubblico ministero di modificare l’imputazione. Si trattava di una ricostruzione sistematica dei due istituti in gioco, tale per cui, collocando la rilevazione della causa di proscioglimento all’esito della singola fase processuale e, dunque, riconoscendole efficacia giuridica per effetto non del suo semplice maturare (criterio cronologico) ma della sua dichiarazione giurisdizionale col provvedimento conclusivo della fase, si vitalizzava a tutti gli effetti il segmento processuale del contraddittorio e si rendeva plasticamente evidente, ad esempio, che alla ammissibilità della contestazione suppletiva era inscindibilmente connessa la sua efficacia giuridica. Sicché, la contestazione suppletiva di una aggravante capace di incidere sulla procedibilità non poteva che produrre esattamente tale effetto.
Il cardine, a parere di questo Collegio, che Sez. U, De COGNOME evidenzia è la centralità del «diritto all’ascolto», che esclude il potere/dovere del giudice di una ‘immediata’ pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. assunta in solitudine, al di fuori del contraddittorio delle parti, che solo garantisce per l’imputato, ad esempio, in presenza di cause estintive rinunciabili, di essere posto in grado di manifestare la volontà di vedere valutata nel merito la propria posizione, di chiedere il giudizio abbreviato o il giudizio immediato, nonché per tutte le parti di presentare memorie e produrre documenti, di richiedere un incidente probatorio in udienza preliminare, come anche, in questo caso, solo per il pubblico ministero di esercitare l’esclusiva potestà di modificare l’imputazione. In questo senso le Sez. U, COGNOME non precludono al pubblico ministero di modificare l’imputazione, pur in presenza di una causa di non punibilità preesistente.
4.2 Osserva, inoltre, Sez. 5, COGNOME, che Sez. U, Domingo, ha accolto la suddetta sistematica ma la ha anche “rivista” in un punto essenziale, secondo una
prospettiva, come detto, che appare evolutiva in una ottica di ricomposizione costituzionalmente conforme di talune dinamiche interne all’art. 129 cod. proc. pen.
Nel richiamare adesivamente anche la sentenza COGNOME, il successivo approdo giurisdizionale, riguardante un caso di contestazione suppletiva a fronte della maturata causa di estinzione del reato, ha mutato il rapporto di prevalenza fra la contestazione suppletiva e la causa di estinzione precedentemente perfezionatasi ed ha rilevato che questa, per quanto dotata di forza giuridica per effetto della sentenza conclusiva della fase o del grado, tuttavia la acquisisce ”ora per allora” con riferimento al momento non della sua dichiarazione formale ma a quello della sua maturazione.
Ne consegue che l’attività processuale eventualmente svolta dopo tale momento non produce effetti, rimanendo neutralizzata dall’espandersi degli effetti della causa estintiva. Il correlato segmento processuale viene presentato come sterilizzato. La ratio di tale reimpostazione della questione complessiva appare riconducibile all’apprezzamento dei valori costituzionali sottesi alla prevalenza massima accordata al funzionamento della causa di non punibilità della prescrizione del reato e alla accentuazione del suo dover essere dichiarata con “immediatezza” (così la rubrica dell’art. 129 c.p.p.): essenzialmente, sembra al Collegio, quelli condensati nel principio della ragionevole durata del processo. Non sembra, viceversa, venire in esame la tutela derivante dalla presunzione di non colpevolezza che non consiste comunque in un presunto diritto dell’imputato al proscioglimento anticipato, ma (come specificato anche dalla giurisprudenza CEDU, Allen c. il Regno Unito (n. 25424/09, 12 luglio 2013), è una garanzia processuale nell’ambito del procedimento penale che si ripercuote su ambiti diversi quale quello della distribuzione dell’onere della prova, dell’utilizzabilità di presunzioni legali, del principio di non autoincriminazione, della pubblicità e di eventuali dichiarazioni premature circa la colpevolezza di un imputato (§ 93).
4.3 Non vi è dubbio che a fronte di una dimensione dinamica intraprocessuale, quella in esame risulta invece dinamica per fattori extraprocessuali, proprio per l’intervento esterno del legislatore, che ha reso procedibile a querela un delitto che in origine, all’atto dell’esercizio dell’azione penale – come è nel caso in esame alla data del 9 dicembre 2021- era procedibile d’ufficio.
In sostanza il pubblico ministero ha correttamente esercitato l’azione penale ai sensi dell’art. 50, comma 2, cod. proc. pen., anche non contestando l’aggravante dell’art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.
Va chiarito pure che l’omissione e l’inerzia da parte del pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, secondo Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757-01, non ricadono sulla validità e l’efficacia
dell’azione penale, risultando «fisiologiche» le ipotesi di contestazioni non complete, e rispetto a tale fisiologia deve consentirsi ogni ‘aggiustamento’ dell’imputazione fin dalla apertura del dibattimento sulla base del solo materiale di indagine e poi fino alla discussione. In sostanza l’inerzia – in questo caso parziale – del pubblico ministero non ne inibisce il potere-dovere di integrare la contestazione, tanto più che la Corte costituzionale ha sempre più previsto meccanismi di recupero – a tutela del diritto di difesa – dei riti alternativi in conseguenza dei poteri di integrazione dell’imputazione.
4.4 La peculiarità del caso in esame – connotata dalla sopravvenuta improcedibilità per mano del legislatore, salva l’ipotesi per il caso in esame dell’art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen. limitatamente alla destinazione a pubblico servizio – vedrebbe dunque il pubblico ministero impossibilitato, nella prospettiva assunta dalla sentenza impugnata, ad integrare la contestazione, cosicché, come osserva Sez. 5, COGNOME, «negare gli effetti di tale legittimo atto propulsivo del PM, in ragione dell’operatività della causa di improcedibilità “ora per allora”, anche in casi, come quello in esame, nei quali – in ragione della assenza assoluta di attività processuale da un momento antecedente alla entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022) ad un momento successivo a quello di maturazione effettiva della nuova causa di improcedibilità ( 30 marzo 2023), per rinvii disposti dal giudice o perché non vi è stata alcuna udienza utile – il PM non aveva possibilità alcuna di assumere l’iniziativa necessaria per adeguare il processo alle nuove regole, viene giudicato, da questa Corte, irragionevolmente discriminatorio e in conflitto col dovere del PM di esercizio e proseguimento della azione penale. Con messa in pericolo dei valori tutelati dagli artt. 3 e 112 Cost.
Per converso, il riconoscimento degli effetti del corretto esercizio del potere di contestazione suppletiva nel caso concreto non sembra porsi in contrasto col principio della “parità delle armi” (art. 111 Cost.) ove si cons:deri che, come già riconosciuto dalla giurisprudenza (Sez. 4, n. 48347 del 04/10/2023 Ud. (dep. 05/12/2023) Rv. 285682- 01) “ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, una volta formulata da parte del pubblico ministero la contestazione suppletiva di un’aggravante che rende il reato procedibile di ufficio, il giudice non può esimersi dal valutare le acquisizioni istruttorie onde adottare la decisione più favorevole per l’imputato”».
D’altro canto, l’assenza di limitazioni e decadenze in relazione al potere di contestazione del pubblico ministero, e anzi la doverosità della precisazione dell’imputazione è valore già declinato, oltre che da Sez. U, Barbagallo anche da Sez. U, Battistella, n. 5307 del 2007, in relazione alla udienza preliminare, con una dinamica recepita ora anche dalla riforma Cartabia, con riferimento esplicito
proprio alla mancata contestazione di aggravante, prevedendo una apposita fase (predibattimentale: art. 554-bis c.p.p.) finalizzata proprio ad apportare le necessarie modifiche, anche su sollecitazione del giudice.
Come rileva Sez. 5, COGNOME, l’inefficacia della contestazione suppletiva “ora per allora” delineata da Sez. U Domingo per la maturata prescrizione del reato, scaturisce da una dinamica propria del processo, e non può essere estesa al caso in cui l’improcedibilità sopravvenga, quando al pubblico ministero, che subisce una cronologia indipendente dal suo operato, sia inibito l’esercizio fruttuoso del potere di integrazione dell’imputazione, frustrando il principio costituzionale della obbligatorietà della azione penale.
Del resto, è sempre la Corte costituzionale a ricordare la naturale fisiologia, nell’impianto del nuovo codice accusatorio, delle modifiche della contestazione (v. sentenza n. 82 del 2019, Corte cost., §2.1.), come anche a sottolineare (v. sent. n.317 del 2009), sia pur in un’ottica di tutela delle garanzie difensive e per le esigenze ineludibili del “giusto” processo, che la nozione di “ragionevole” durata del processo è sempre il frutto di un bilanciamento delicato di confliggenti interessi pubblici e privati, tra i primi elencando “l’obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell’accertamento del fatto e dell’eventuale ascrizione delle relative responsabilità”.
Non sembra invece che abbia rilevanza rispetto al caso in esame la sentenza della Corte Cost. n. 230 del 2022, che ha ritenuto legittimo l’art. 521, comma 2, nella parte in cui non consente la restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice, per diversità del fatto conseguente a omessa contestazione della aggravante.
Nel caso all’esame della Corte delle leggi era in gioco la valutazione di una aggravante non contestata: il giudice non poteva né doveva valutarla, pena la nullità della sentenza, né la omessa contestazione della aggravante determinava una diversità del fatto tale da giustificare razionalmente la trasmissione degli atti al pubblico ministero, risultando invece accidentalia la cui mancata contestazione è sostanzialmente un ‘costo sostenibile’ da parte dell’ordinamento.
Cioè si è riconosciuto che, nella situazione descritta, un adeguato bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco – e cioè quello della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), da un lato, e quello della doverosità della azione penale dall’altra (art. 112 Cost.), ben possa avere determinato il legislatore, con l’art. 521 c.p.p., a far prevalere il primo, effettuando una scelta che non appare comunque irragionevole.
Nel caso in esame, invece, l’aggravante successivamente contestata e l’efficacia di tale contestazione non incidono su un elemento accidentale della contestazione e, quindi, della responsabilità penale (aggravamento della pena e
connotazione del fatto), bensì sulla procedibilità o meno dell’azione penale già correttamente esercitata, quindi sull’ an del processo e sulla definizione dello stesso per paralisi della pretesa punitiva statuale in ragione di un fattore sopravvenuto. Fattore, quest’ultimo, non collegato alla volontà della persona offesa, che non rimette la querela ex art. 152 cod. pen., determinando l’estinzione del reato, effetto analogo alla prescrizione, bensì omette di presentare la querela nei novanta giorni dal 30 dicembre 2022, per giunta in assenza della informazione della necessità di sporgerla in tale termine. Ciò, a differenza della previsione che accompagnava la precedente rinuncia del legislatore alla procedibilità di ufficio, come avvenuto ad esempio per l’art. 612 cod. pen., che imponeva però al giudice di dare avviso alla persona offesa della innovativa facoltà (art. 12, comma 2, d.lgs n. 36 del 2018 a differenza dell’art. 85 d.lgs n. 150 del 2022 che richiede l’avviso alla persona offesa solo in caso di sussistenza delle misure cautelari).
Nel caso che interessa, quindi, l’azione penale è stata geneticamente esercitata officiosamente in modo corretto, l’azione penale non era invalidata dalla omessa contestazione dell’aggravante, la condizione di procedibilità sopravviene per opzione legislativa: il pubblico ministero con la contestazione dell’aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen. per la destinazione a pubblico servizio della res oggetto di furto continua a esercitare l’azione penale obbligatoria, trattandosi di ‘prosecuzione’ dell’azione penale contenuta nella nozione di «esercizio dell’azione penale», che integra un preciso potere-dovere dell’organo requirente.
4.5 Da ultimo, vanno richiamate anche le valutazioni distintive di Sez. 5, COGNOME, in ordine alle diverse cause di proscioglimento indicate dall’art. 129 cod. proc. pen. e al diverso statuto delle stesse.
Si è già anticipato che il caso in esame non conduce alla declaratoria di estinzione del reato, a differenza della remissione di querela o della prescrizione del reato.
In modo condivisibile, Sez. 5, COGNOME rileva come la struttura dell’art. 129 c.p.p. consenta di distinguere fra le varie cause di proscioglimento.
In primo luogo, assevera tale conclusione il rilievo che all’interno dell’art. 129 – che pure è norma riepilogativa degli epiloghi decisori “immediati”, in favor il non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità viene regolato in termini diversi nel primo e nel secondo comma. In base al primo comma, rappresenta una conclusione processuale che opera al pari di quella sostanziale per proscioglimento nel merito o per estinzione, e, di per sé, inibisce anche qualsiasi ulteriore attività istruttoria, o “qualsiasi altra indagine in fatto” anche diretta all’accertamento della assenza di responsabilità, come attestano le sentenze che in presenza di tale causa di non punibilità non ritengono consentita
la comparata valutazione sulla contestuale sussistenza delle cause di proscioglimento nel merito (Sez. 6, n. 5455 del 2020, Rv 280784; Sez. 2, n. 9803 del 1984, Rv 166567; Sez.2, n. 45160 del 2015, Rv 265098; Sez. n. 4746 del 1996, Rv 204841; Sez. U, n. 49783 del 2009, Rv 245163).
Invece, in base al comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità non è menzionata assieme alle cause di estinzione del reato che, dal canto loro, sono assoggettate alla regola della prevalenza del proscioglimento nel merito, quando evidente.
La causa di improcedibilità viene, cioè, dissociata – nel concorso con l’evidente prova di proscioglimento nel merito – dalle cause di estinzione del reato, così evidenziandosene la natura ontologicamente differente dipendente dall’essere, soltanto le seconde, un epilogo avente natura sostanziale che compete, subendolo, con l’omologo epilogo sostanziale, in favor.
Inoltre, appare utile anche sottolineare gli speciali effetti della sentenza di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità, rispetto a quelli della sentenza che rileva l’estinzione del reato. A differenza della sentenza che dichiara la prescrizione e che è idonea a dare luogo al divieto di ne bis in idem, la sentenza che dichiara non doversi procedere per mancanza di querela può dare luogo ad un giudicato instabile e non impedisce il nuovo esercizio dell’azione penale (v. artt. 345 c.p.p.) non solo se la querela sia in seguito presentata ma anche quando sia già stata regolarmente presentata, sia pure in un altro procedimento (Cass. Sez.1, n. 2405 del 1967, Rv. 106379).
Il complesso del rapporto così ricostruito fra contestazione suppletiva e maturata causa di improcedibilità, quantomeno in relazione alle coordinate temporali sopra evidenziate e alla novità rappresentata dalla riforma Cartabia sul tema, induce, anche questo Collegio, a concludere nel senso che deve essere riconosciuta piena efficacia giuridica e operativa alla contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero di udienza pur quando la improcedibilità ex lege si è prodotta parzialmente, vale a dire in relazione solo all’iniziativa della parte privata e non a quella della parte pubblica.
Ne consegue l’annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., vertendosi in tema di ricorso immediato per Cassazione, alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, 02/0512024
Il Consigliere estensore
Presidente
Il