Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25829 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25829 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Salerno nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a COGNOME il 05/04/1966
avverso la sentenza del 28/10/2024 del TRIBUNALE di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreLUCIA COGNOME che ha concluso chiedendo il Sostituto Procuratore generale conclude per l’annullamento con rinvio udito il difensore, Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME per l’imputata, chiede il rigetto del ricorso proposto dal procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 ottobre 2024, il Tribunale di Salerno dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il delitto alla medesima ascritto – ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., per avere sottratto all’ente erogatore ener gia elettrica per un importo totale di euro 10.318,56, con l’ulteriore aggravante contestatale all’udienza del 17 luglio 2023 ai sensi dell’art. 625 n. 7 cod. pen. trattandosi di bene destinato a pubblico servizio o pubblica utilità -in difetto della necessaria querela.
Il Tribunale ricordando come, con il d.lgs. n. 150/2022, si fosse introdotta la procedibilità a querela del furto aggravato così come in origine contestato al prevenuto (ai sensi del solo n. 2 dell’art. 625 cod. pen.), escluso che si potesse ritenere la co ntestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. (la destinazione del bene sottratto a pubblico servizio), non riteneva di dover dar rilievo alla espressa contestazione da parte del pubblico ministero, all’udienza del 17 luglio 2023, della medesima aggravante -in adesione ai principi di diritto fissati dalla sentenza delle Sezioni unite Domingo -e, di conseguenza, dichiarava, come si è visto, il reato improcedibile per (il sopravvenuto) difetto di querela.
Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge.
Il Tribunale aveva errato sia nel ritenere non contestata in fatto l’aggravante relativa alla destinazione del bene sottratto al pubblico servizio sia nel concludere che la contestazione supplettiva del pubblico ministero non potesse avere effetto alcuno perché tardiva rispetto al momento in cui si era determinata la causa di proscioglimento per difetto di querela.
Quanto alla contestazione dell’aggravante da parte del pubblico ministero si ricordava come la stessa fosse intervenuta nella prima circostanza utile posto che all’udienza del 17 ottobre 2022 si era rinviato il dibattimento all’udienza del 17 luglio 2023 ove si era provveduto a farla.
Né poteva affermarsi che la contestazione avrebbe dovuto intervenire soltanto entro il termine in cui la riforma Cartabia aveva consentito alla persona offesa di sporgere la querela, divenuta necessaria. La citata sentenza delle Sezioni unite Domingo riguardava altra ragione di annullamento, quella conseguente alla prescrizione del reato.
Quanto alla contestazione in fatto della medesima aggravante, si rilevava come l’ascritta sottrazione dell’energia alla spa Servizio Elettrico Nazionale e l’alterazione della registrazione del consumo con la manomissione del sigillo erano tutti elementi che imponevano di ritenere come il bene sottratto fosse già stato indicato come inerente al pubblico servizio dell’erogazione della medesima.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata (Rv. 287615-23)
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso promosso dalla pubblica accusa merita accoglimento.
Questo Collegio, infatti, condivide quanto da ultimo affermato nelle seguenti pronunce:
in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio anche nel caso in cui l’improcedibilità si sia virtualmente prodotta. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale il giudice di merito aveva escluso che la declaratoria di improcedibilità potesse essere impedita dalla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in presenza della quale il reato è rimasto procedibile d’ufficio anche a seguito della Riforma Cartabia) Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287615 -02;
in tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all’art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero modificare l’imputazione mediante la contestazione, alla prima udienza utile, di un’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio. (Fattispecie di furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.) Sez. 5, n. 43083 del 30/09/2024, COGNOME Rv. 287243 -01.
1.1. L’argomentazione posta a fondamento di tali principi di diritto è, in estrema sintesi, la seguente.
La relazione fra gli artt. 517 (in tema di contestazione suppletiva) e 129 cod. proc. pen. (sull’immediata declaratoria della causa di proscioglimento) è stata oggetto di approfondita analisi nelle sentenze delle Sezioni unite De Rosa (n. 12283 del 25/01/2005) e Domingo (n. 49935 del 28/09/2023).
Con la prima si è affermato che l’art. 129 non attribuisce al giudice il potere di dichiarare, senza instaurare il necessario contraddittorio fra le parti, la sussistenza della causa di proscioglimento (‘ Il giudice dell’udienza preliminare, investito della richiesta del
P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio ‘ ).
Istituzione del contraddittorio che non può avere aspetti solo formali ma che consente alle parti di interloquire, nella pienezza dei loro diritti e poteri, sulla prospettata decisione di proscioglimento.
Poteri, quelli della parte pubblica, che non possono che comprendere quello di procedere ad una contestazione suppletiva, nel caso concreto di una circostanza aggravante.
Facoltà che la sentenza NOME (l’architrave ermeneutico su cui si è fondata la sentenza impugnata) sembra precludere, almeno negli effetti che ne dovrebbero conseguire, laddove afferma che ‘ Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato ‘.
Una soluzione che era stata però dettata dalle particolari caratteristiche dell’istituto che si era visto prevalere sugli effetti della contestazione suppletiva, la prescrizione del reato.
Un istituto che giustificava, per la sua natura sostanziale, esiti diversi da quelli determinati in tema di procedibilità dell’azione penale dalla riforma Cartabia, il d.lgs. n. 150/2022.
Tanto più che nel medesimo decreto legislativo si era già prevista, a tutela delle ragioni della persona offesa (neppure costituitasi parte civile nel processo), un termine (fino al 30 marzo 2023) per ‘risanare’ il vizio di procedibilità che il decreto ste sso aveva causato.
Così che, per la dovuta simmetria di diritti e poteri fra le parti, doveva consentirsi al pubblico ministero, almeno fino al primo momento utile, la prima udienza dopo l’entrata in vigore del decreto (il 30 dicembre 2022) quella contestazione suppletiva che avrebbe parimenti superato il difetto di procedibilità determinato dalla legge.
Ed era per tali ragioni che le citate pronunce di legittimità avevano concluso nel senso indicato, ritenendo che, appunto, al pubblico ministero fosse consentita la contestazione supplettiva alla prima udienza utile.
E che l’esercizio di tale potere non sia paralizzato nei suoi effetti dal disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., e dall’interpretazione datane dalla sentenza Domingo in tema di prescrizione del reato, deriva dalla considerazione che mentre la prescrizione di un reato era maturata in data precedente all’udienza in cui si è contestata la recidiva, il reato in ordine al quale si è contestata un’aggravante che lo rende, nuovamente, procedibile d’ufficio impedisce di ritenere che si sia verificata analoga precl usione.
Un orientamento ermeneutico, questo che, come si è già anticipato, questo Collegio condivide e che trova anche altri convincenti precedenti (Sez. 4, n. 15098 del 27/03/2024, COGNOME, Rv. 286108 -01; Sez. 4, n. 17455 del 27/03/2024, Midolo, Rv. 286344 -01).
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata per essere stata erroneamente ritenuto il reato procedibile a querela.
La questione, anch’essa posto nel ricorso della pubblica accusa, della contestazione in fatto della aggravante ricordata, resta assorbita.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa persona fisica.
Così deciso, in Roma il 16 giugno 2025.