Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15332 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15332 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CALTANISSETTA il 02/04/1971
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39545/24 – Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della C Drte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il T ato di cui agl
art. 624 e 625 cod.pen. (furto di energia elettrica).
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge p rché il Giudi per le indagini preliminari, invece di emettere decreto di citazione a giudizio o dinario, a
emesso decreto di giudizio immediato senza dare avviso all’imputato del terminE di sette giorni prima dell’udienza per poter depositare atti in cancelleria – è inammissibile in anto le n
sul decreto penale prevedono che il Giudice per le indagini preliminari debba en ettere decret di giudizio immediato (cfr. art. 464 cod. proc. pen.) qualora l’imputato non ch eda definiz
alternative. Peraltro il ricorrente non chiarisce come le lacune lamentate ndle indicaz contenute nel decreto abbiano in concreto inciso sull’assistenza dell’imputato, dond
l’eventuale nullità che si potrebbe configurare laddove la si riconducesse all’ipote di cui a
178, lett. c) cod. proc. pen. non è deducibile per carenza di interesse ex art. :182, comma cod. proc. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta violazione ci legge quant al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art 625 comma 1 n. , cod.pen – è manifestamente infondato in quanto: 1) il pubblico ministero, nel contestare la circostanz aggravante di cui all’art. 625, n. 7 sub specie di avere agito su bene destin lto a pubb servizio, ha esercitato una facoltà che il codice di rito gli riconosce ex art. 517 c )d. pro 2) quali fossero le strategie processuali del pubblico ministero, dunque, noi rileva; contestazione suppletiva è avvenuta prima che decorresse il termine di pri escrizione; 4 l’insistenza del ricorrente sulla natura valutativa della circostanza non ha alcun c mcreto ril posto che il pubblico ministero ha effettuato la contestazione suppletiva; 5), noi vi era mo di appello sulla dedotta illegittimità della scelta processuale del pubblico minister. ).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila ?pro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processua e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2025
Il Presidente