Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36042 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASAGIOVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 31 ottobre 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decidendo in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Caserta in data 7 febbraio 2023, di condanna di NOME COGNOME per minacce in danno di NOME COGNOME, commesse in data anteriore e prossima al 4 gennaio 2017 e in data 7 maggio 2016.
In particolare, il Tribunale ha disatteso l’eccezione di nullità della sentenza appellata – sollevata dalla difesa di NOME COGNOME sul rilievo che, in violazione dell’art. 518, comma cod. proc. pen., alla contestazione dibattimentale del fatto nuovo, effettuata dal Pubblico Ministero all’udienza del 4 maggio 2021, aveva fatto seguito, si, la notifica all’imputato del verbale contenente la nuova contestazione, non accompagnata, tuttavia, dalla richiesta di prestarvi il consenso -, spiegando che la nuova contestazione era stata legittimamente operata dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., integrando il fatto, che ne aveva costituito l’oggetto, «un reato connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.», ossia un reato, commesso dal medesimo imputato nei confronti della medesima parte offesa, avvinto a quello originariamente contestato in ragione della medesimezza del disegno criminoso (costringere la COGNOME ad abbandonare l’appartamento del COGNOME condotto in locazione). Donde, il Giudice di Pace legittimamente aveva deciso anche il fatto di cui alla contestazione suppletiva, non essendoci necessità di alcun consenso da parte dell’imputato.
Il ricorso per cassazione nell’interesse di NOME COGNOME consta di un solo motivo, enunciato nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.., che denunci violazione degli artt. 518, comma 2, e 522 cod. proc. pen..
E’ dedotto, a suffragio, che la condanna del Giudice di Pace sarebbe intervenuta solo in relazione al fatto nuovo, ossia quello commesso dall’imputato proferendo all’indirizzo della parte civile le espressioni: <<Ti accoltello, ti metto i piedi sulla te ne devi andare» e «Ti devo accoltellare, ti devo mettere le manette»; che tale fatto sarebbe assolutamente nuovo, nel senso di accadimento materiale del tutto difforme ed autonomo, rispetto a quello originariamente contestato, riguardante una minaccia finalizzata alla mancata rimozione del muro; che, in ogni caso, la contestazione suppletiva sarebbe illegittima, perché il fatto nuovo non era emerso dall'istruttoria dibattimentale, ma era evincibile dalla querela della persona offesa, già presente nel fascicolo del Pubblico Ministero.
Si è proceduto nelle forme della trattazione orale del ricorso avendone fatto tempestiva richiesta il difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. All'imputato era stato originariamente contestato il delitto di cui all'art. 612 cod. commesso in Caserta «in data antecedente e prossima al 4 gennaio 2017», per avere «minacciato ingiusti danni a COGNOME NOME, in particolare asserendo che non avrebbe mai rimosso il muro per farla traslocare, costringendola ad uscire di casa da luogo abbandonato e fatiscente, ingenerando nella predetta la paura di un pericolo concreto e turbamento psichico».
Nella sentenza di primo grado, alla pagina 5, si legge che «La parte offesa, sentita come teste, riferisce che il Sig. COGNOME NOME era il proprietario dell'appartamento sito in INDIRIZZO, dove all'epoca dei fatti si trovava in qualità di inquilina, ed aveva costru muro adiacente all'appartamento dove abitava, che impediva l'accesso alla scala principale dell'abitazione e, quindi, (ella) si vedeva costretta ad uscire attraverso un altro appartame situato a fianco del suo. Precisava che la costruzione del muro avveniva dopo un mese che aveva preso possesso dell'appartamento. Riferiva, inoltre, che fece presente al sig. COGNOME che que muro andava rimosso, in quanto le impediva di uscire dall'abitazione, ma a fronte delle sue richieste l'imputato la minacciava dicendo: "Ti accoltello, ti metto i piedi sulla testa, te andare" e "Ti devo accoltellare, ti devo mettere le manette"».
Risultava, dunque, accertato, che NOME COGNOME aveva innalzato un muro che impediva a NOME COGNOME l'accesso alla scala principale dell'appartamento da lui locatole e che l'inquilina gli aveva chiesto di rimuoverlo: ne era sorto un contrasto tra i due, nel corso del q NOME COGNOME aveva proferito all'indirizzo della COGNOME le espressioni «ti accoltel faccio arrestare», costituenti oggetto della contestazione effettuata dal Pubblico Ministe all'udienza del 4 maggio 2021.
2. Pacifici i riportati dati processuali ed avuto riguardo al tenore della origi imputazione, che addebitava a NOME COGNOME il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. «per a minacciato ingiusti danni a COGNOME NOME NOME.NOME. in data antecedente e prossima al 4 gennaio 2017», quindi facendo esplicitamente riferimento – in tal senso deponendo l'uso del plurale – a più danni ingiusti prefigurati alla parte civile in data anteriore e prossima al 4 ge 2017, è di solare evidenza che la minaccia oggetto di contestazione supplettiva è tale da integrare non il fatto nuovo disciplinato dall'art. 518 cod. pen. ma il fatto nuovo integrante il reato concorrente disciplinato dall'art. 517 cod. pen.. Si tratta, infatti, di un epis intimidazione commesso dall'imputato nei confronti della parte civile nel corso della controversi insorta tra i due per effetto della costruzione del muro che impediva alla seconda di godere dell'appartamento condotto in locazione; rapporto di locazione costellato di atti emulati tradottisi in comportamenti tali da ingenerare nella COGNOME <> – quelli descritti nella primigenia contestazione» – e nell espressioni minacciose riportate nella contestazione suppletiva, tutti espressivi di un medesimo disegno criminoso (ossia, intimidire la COGNOME, così da costringerla a rilasciar l’appartamento).
Donde, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 517 e 520 cod. proc. pen., contestazione suppletiva del reato concorrente è stata legittimamente eseguita, essendo stato notificato all’imputato, non comparso all’udienza del 4 maggio 2021, il relativo verbale.
Né coglie nel segno il rilievo difensivo secondo il quale l’imputato sarebbe stat condannato per il solo fatto di cui alla contestazione supplettiva, dal momento che lo stesso s è, comunque, tradotto non in un accadimento materiale del tutto autonomo e diverso rispetto a quello originariamente contestato, ma, al più, in una mera precisazione di quello, che, come si è sottolineato, aveva addebitato all’imputato minacce, commesse in data anteriore al 4 gennaio 2017, tali da ingenerare alla persona offesa la paura di un pericolo concreto e un turbamento psichico, come con la condotta intimidatrice commessa il 7 maggio 2016: non si è verificata, in sostanza, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispeci originariamente contestata, tale da determinare, in ragione del rapporto di incompatibilità e eterogeneità esistente con quella di cui alla contestazione suppletiva, un reale pregiudizio de diritti della difesa (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205619; Sez. 4, n. 4497 d 16/12/2015, dep. 2016, Rv. 265946). Va, al riguardo, ribadito come, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice, sia in materia di integrazio materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen. che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell’imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., l’imputazione si appalesa come magmatica e suscettibile sempre di precisazioni. D’altro canto, il ricorrente non ha neppure indicato specificamente quale sarebbe stato il concreto vulnus difensivo patito per effetto della nuova contestazione, come sarebbe stato, invece, suo preciso onere. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Manifestamente infondata, infine, è l’eccezione secondo cui la contestazione suppletiva sarebbe stata illegittima effettuata, perché il fatto nuovo non era emerso dall’istrutt dibattimentale ma dalla querela della persona offesa già presente nel fascicolo del Pubblico Ministero, posto che, per diritto vivente, in tema di nuove contestazioni, la modifi dell’imputazione di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente di una circostanza aggravante di cui all’art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini prelimi (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757; vedi anche Corte cost. sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2024