Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17459 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA
nel procedimento a carico di:
RAPICANO NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Min GLYPH o, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha conc o chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, ai se dell’art. 129 cod.proc.pen., perché l’azione non doveva essere proseguita difetto di querela in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625 1, n. 2 cod.pen.
Era contestato all’imputata di essersi impossessata, avvalendosi di un mez fraudolento, di quantitativi di energia elettrica per un valore di euro 5840 danno dell’RAGIONE_SOCIALE, mediante manomissione del contatore di misurazione dei consumi, fatto commesso dal febbraio 2014 al 27 febbraio 2019.
Il Tribunale, all’esito della istruttoria dibattimentale, all’udienz maggio 2023, constatato che era decorso infruttuosamente il termine di novant giorni per la proposizione della querela, come previsto dall’art. 85 150/2022, emetteva la pronuncia di cui sopra, ritenendo di nessun rilievo il che il Pubblico ministero avesse proceduto alla contestazione dell’aggravante cui al n. 7 dell’art. 625 cod.pen. per essere stato il furto commesso s destiNOME a pubblico servizio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziat
Il Tribunale, lamenta l’esponente, in violazione dell’art. 517 cod. proc. ha ritenuto tardiva ed irrituale la contestazione suppletiva effettuata da all’udienza del 12/5/2023, in quanto intervenuta solo dopo la scadenza termine per proporre querela e solo dopo che lo stesso giudice aveva rileva ma non ancora dichiarato, l’esistenza della causa d’improcedibilità. Muoven dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione (Sez. 5, n. 4820 10/09/2019, Rv. 278039), ha ritenuto di estendere al caso in esame il princi in base al quale, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescri l’aumento di pena per una circostanza aggravOte non può essere valutat qualora esso sia stata oggetto di contestazione sup . pletiva dopo la decorrenza del termine di Prescrizione.
Le argomentazioni illustrate in sentenza non appaiono condivisibili.
Per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, il potere del pubbli ministero di procedere in dibattimento alla contestazione suppletiva, ai s dell’art. 517 cod. proc. pen., deriva direttamente dal principio costituz
dell’obbligatorietà dell’azione penale previsto dall’art. 103 della Costituz cui è corollario. Pertanto, va sempre riconosciuto al pubblico ministero il p di effettuare la contestazione suppletiva, con l’unico limite rappresentato pronunzia della sentenza (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 15814 del 20/01/ Morabito, Rv. 279257; Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, COGNOME, Rv. 212757).
Una volta effettuata la contestazione suppletiva dell’aggravante del f commesso su cosa destinata a pubblico servizio, il giudice non avrebbe dovu emettere sentenza di non doversi procedere per difetto della querela, avrebbe dovuto disporre, siccome previsto dall’art. 520 c.p.p., ch contestazione fosse inserita nel verbale di udienza da notificare all’imputato
Il giudice non ha consentito al P.M. di operare la prospettata contestazi invitando le parti a concludere e pervenendo alla pronuncia ex art. 129 proc. pen. in aperta violazione degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con articol requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sen impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata subordine, ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite della questione d sufficienza o meno dell’indicazione dell’energia elettrica al fine contestazione dell’aggravante ex art. 625 n. 7 c.p., rilevando un contras orientamenti di legittimità tra diverse sezioni e all’interno di questa sezione sul punto; in ulteriore subordine, ha chiesto che venga solle questione di legittimità costituzionale degli artt. 517 e 129 c.p.p., nella cui si esclude rilevanza alla contestazione suppletiva di un’aggravante incid sulla procedibilità del reato (in forza di norma sopravvenuta alla formulaz dell’imputazione), per contrasto con gli artt. 112 e 3 Cost., nonché con 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, § 3, lett. a), CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Si individua nella sentenza impugnata la violazione di legge lanientata ricorso dal P.M., vizio che consente di ricorrere “per saltum” avverso la’ pron di primo grado (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.).
Va ribadito in proposito il costante orientamento di questa Corte h virtù quale, in tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non esercitare alcun sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione
fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decre proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. dovendo invece provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se sussista o meno la responsabilità penale dell’imputato (cfr., ex multis, n. 29877 del 15/12/2017, dep. 2018, P.M.in proc. Rigotti, Rv. 273688: «In tem di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare a sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione del fatto divers come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorren della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo in provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se sussiste meno la responsabilità penale dell’imputato, ai sensi dell’art. 517 cod. pen.”; Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, PM c/ Palumbo, Rv. 284289: «I provvedimento con cui, in dibattimento, sia iiegata al pubblico minister facoltà di modificare o integrare l’imputazione, pur se erroneo, non è affet abnormità nel caso in cui il giudice provveda sull’imputazione originaria sentenza, che sarà impugnabile con appello o con ricorso “per saltum”, essend invece, abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, nel caso in cui disp la trasmissione degli atti al pubblico ministero»).
In riferimento al momento processuale in cui il potere di precisazione de contestazione, di stretta derivazione dal principio costituzi dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., può esercitato, le direttrici ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza di legi nella sua più autorevole composizione (Sez. Il, n. 4 del 28/10/1998 – dep. 19 COGNOME, Rv. 212757) non assegnano alcuna preclusione correlata all preesistenza, rispetto all’apertura del dibattimento, degli elementi di fa portano alla modifica dell’imputazione prevista dall’art. 516 cod. proc. pe alla contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circost aggravante disciplinata dall’art. 517 cod. proc. pen., poiché le contestazioni possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattinientale, e du anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel cors indagini preliminari.
Pertanto, il potere di procedere nel dibattimento alla modif dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto pubblico ministero senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imp ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l’accusa, eserci ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad
rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione (ex multis Se 18749 del 11/04/2014, B., Rv. 262614, così massimata:”In tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al P.M. il potere di procedere nel dibattimento modifica dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni sen specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imputato ha facoltà di chie giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogat difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in t per chiedere riti alternativi o l’oblazione; conforme a Sez. 6 n. 449 22/09/2009, Rv. 245284).
Occorre rammentare come sulla specifica questione oggetto della presente impugnazione si sia già pronunciata la Sezione feriale di questa Cor la quale ha condivisibilmente affermato il principio secondo c:ui, in tema di divenuti perseguibili a querela a seguito dell’a modifica introdotta dal d. ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto al 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consen pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza mediante l contestazione di una circostanza aggravante, per effetto della quale il divenga procedibile di ufficio; ciò in quanto, come detto in precedenza pubblico ministero è investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimen rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l’azione penale per u correttamente circostanziato . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ulteriore conferma di tale condivisiblile ricostruzione si trae dalla recente pronuncia di questa sezione n. 50258 del 22/11/2023, PMT , c/ Gentila, Rv. 285471, così massimata:”In tema di reati divenuti perseguibili a querela effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è cons al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela d all’art. 85 del d.lgs. citato, modificare l’imputazione mediante la contestazio udienza, di un’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio. (Fattis
relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la dec proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubb ministero di contestare, in via suppletiva, l’aggravante di cui all’art. 625, primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell’imputazione, che avrebbe reso il avente ad oggetto un bene funzionalmente destiNOME a pubblico servizi procedibile d’ufficio)”.
Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che il Tribunale ab illegittimamente precluso al pubblico ministero il potere-dovere di esercit proseguire l’azione penale per il fatto-reato oggetto della contesta suppletiva, incorrendo nella nullità assoluta di ordine generale ex artt comma 1, lett. b) e 179, comma 1, cod. proc. pen., concernente ‘ l’eserc dell’azione penale, di cui la formulazione dell’imputazione, spettante alla pub accusa, costituisce una declinazione.
Non osta a tale ricostruzione il dictum della recente pronuncia a Sezioni Unite COGNOME, chiamata a dirimere la questione «Se, ai fini del determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anc la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenz termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato»
All’esito dell’articolata disamina della questione, occasionata contrapposti orientamenti riguardanti la natura dichiarativa e la n costitutiva della recidiva, è stato affermato il seguente principio di diritto della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena p la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non r se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenz termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contesta (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517).
Nel corpo della motivazione si è precisato che «L’obbligo di proceder immediatamente alla declaratoria della causa estintiva del reato, prev dall’art. 129 cod. proc. pen., se correttamente e tempestivamente adempiuto giudice, preclude al pubblico ministero la possibilità stessa di procedere contestazione suppletiva, mancando lo stesso segmento processuale nel quale esercitare la facoltà».
Si è comunque escluso che si possa mettere in discussione “la facoltà d parte del pubblico ministero di procedere alla contestazione suppletiva d recidiva, che peraltro non richiede l’autorizzazione del giudice (nei casi all’art. 517 cod. proc. pen. «il pubblico ministero contesta all’imputato
circostanza aggravante), a differenza di quanto previsto per la contestazione fatto nuovo, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 518, comma 2 codice di rito”.
4.1 Si deve ritenere che il dictum delle Sezioni Unite COGNOME debba valere con riferimento alla sola circostanza aggravante della recidiva e che possa essere esteso al caso in esame.
In primo luogo, a pagina 15 della motivazione, si opera un distinguo t la contestazione suppletiva riguardante la recidiva e quella che attiene ad altra circostanza aggravante, avendo la Corte, nella sua composizione p autorevole, precisato “Va altresì considerato che, in caso di contestaz suppletiva della recidiva in dibattimento, l’imputato presente non ha diritto termine a difesa, diversamente da quanto previsto qualora sia contestata qualsiasi altra circostanza aggravante (art. 519, comma 1, cod. proc. pen.”.
Tale passaggio evidenzia come la contestazione della recidiva i dibattimento abbia propri connotati suscettibili di incidere negativamente diritto di difesa dell’imputato.
Con riferimento alla recidiva, è evidente come le Sezioni Unite abbian focalizzato l’attenzione sul “segmento processuale” in cui la contestaz suppletiva di detta aggravante possa essere efficacemente elevata in rappor all’istituto della prescrizione.
La tematica è legata al carattere peculiare della prescrizione, la q decorre dal giorno del commesso reato per tutta la durata del procedimento del processo fino al raggiungimento del suo termine massimo, il cui maturar determina l’estinzione del reato. Si comprende ii tal modo il rilievo attr nella sentenza COGNOME al “segmento processuale” in cui utilmente il P.M. pu esercitare la facoltà di contestare la recidiva qualificata, suscettibile dd termine di prescrizione del reato.
Tale possibilità, si legge in motivazione, deve coniugarsi con il di della parte di beneficiare immediatamente della pronuncia liberatoria ex art. cod. proc. pen. allo spirare del termine di prescrizione, potendo profilarsi, contrario, una ipotesi di disparità di trattamento (cfr. pag. 20 della Motiva della più volte citata sentenza COGNOME:«La omessa pronuncia della doverosa sentenza ·liberatoria da parte del giudice non può creare un pregiudi all’imputato che di detta decisione avrebbe dovuto beneficiare, facen “rivivere”, a seguito della contestazione suppletiva della recidiva qualifica reato per il quale era già spirato il termine massimo di prescrizione, cau estinzione che il giudicante avrebbe dovuto riconoscere e che, “ora per allo va riconosciuta e dichiarata. Diversamente opinando, si rimettereb
illogicamente alla diligenza del giudice di primo grado la sorte del process presenza di identiche situazioni: un imputato beneficerebbe o meno del sentenza favorevole in base al tempestivo rilievo (o meno) della causa estinzione del reato da parte del giudice stesso, avvenuto prima o dop contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen. della recidiva qualif circostanza aggravante, peraltro, che presenta le peculiarità in preced ricordate»).
Diverso è il caso della condizione di procedibilità della querela rapporto alla ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. pen., per la quale non si pone il problema della individuazione del “segme processuale” entro il quale può utilmente ed efficacemente intervenire contestazione suppletiva del P.M. che renda il reato procedibile d’ufficio, essendo l’istituto della querela legato al decorso del tempo, il cui dispi collegato alla prescrizione, incide favorevolmente sulla posizione dell’imputat meno che non intervenga una sua rinuncia. In quest’ultimo c:aso si riespande tutta la sua pienezza il potere del AVV_NOTAIO.M. di provvedere in qualunque segmen processuale alla contestazione della recidiva.
La condizione di procedibilità della querela, diversamente dal prescrizione, dipende dalla volontà della persona offesa, è revocabile in momento e preesiste al giudizio. Ove, come nel caso del subentro del diver regime introdotto dalla c.d. riforma Cartabia’ questa non sia stata proposta termine trimestrale di cui all’art. 85 d.lgs. 150/22 si verifica una decade parte del titolare della facoltà di proposizione della stessa; la circo tuttavia, è ininfluente sul potere-dovere del P.M. di provvedere contestazione suppletiva o ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, incidendo sulla procedibilità, priva di rilievo la decadenza dal termine trimes
A ciò deve aggiungersi che, sebbene l’esito della mancanza della querela della prescrizione conducano, nell’ottica del giudice, al medesimo risultato pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., si tratta all’evidenza, di sit giuridiche profondamente diverse: l’istituto della prescrizione at all’estinzione del reato a seguito del mero decorso del tempo; il regi procedibilità attiene alla necessaria sussistenza di una specifica condizion l’esercizio dell’azione penale rispetto a determinate figure di reato, secon scelta che è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Si tratta di d normative affatto diverse per struttura e finalità, che non possono e equiparate ai fini che qui rilevano.
5. In conclusione, va affermato che il P.M., ai sensi dell’art. 517 proc. pen., fosse pienamente legittimato ad effettuare la contestaz
suppletiva della circostanza aggravante dell’essere stato il furto commess bene destiNOME a pubblico servizio.
Il Tribunale, impregiudicato il potere di valutare liberamente il fatt ricorrenza di ogni circostanza, dovrà decidere sulla regiudicanda tenendo con dell’aggravante in questione, risultante dal legittimo esercizio da par pubblico ministero del potere-dovere di elevare l’ulteriore contestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata dev essere annullata senza rinvio, con trasmissione atti al Tribunale di Annunziata limitatamente ai reati contestati dal 27 settembre 2016 al febbraio 2019.
Risultano invero estinte per intervenuta prescrizione le condotte realizz da111/9/2014 al 26/9/2016, essendo decorso per esse il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi dall’I. febbraio 2014 al 26 settembre 2016 pér essere gli stessi esti intervenuta prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi dal 27 settembre 2016 al 27 febbraio 2019 e dispone la restituzione degli at Tribunale di Torre Annunziata, altro giudice, per l’ulteriore corso.
In Roma, così deciso il 27 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente