Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17460 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso la sentenza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato riportandosi, per il resto, alla memoria in atti.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di RAGUSA in difesa di COGNOME NOME. Il difensore conclude per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/5/2023, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato no doversi procedere nei confronti di NOME, ai sensi dell’ar cod.proc.pen., perché l’azione non doveva essere proseguita per mancanza d querela in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod.
Era contestato all’imputato di essersi impossessato, avvalendosi di mez fraudolento, di quantità indeterminate di energia elettrica mediante all diretto alla rete elettrica RAGIONE_SOCIALE, sottraendole al RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale, dopo avere aperto il dibattimento e avviato l’attività “istr all’udienza del 18/5/2023, constatato che era decorso infruttuosamente termine di novanta giorni per la proposizione della querela, come previ dall’art. 85 d.lgs. 150/2022, e che il Pubblico ministero aveva manife tardivamente la volontà di contestare l’aggravante di cui al n. 7 dell’a cod.pen., emetteva la pronuncia di cui sopra.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa, deducen inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, poiché il giudice primo grado ha illegittimamente dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, nonostante l’intervenuta contestazione suppletiva della circost aggravante del furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, presenza della quale il reato è procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 624, terzo, cod. pen. nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs 150/2022.
Il Tribunale, lamenta l’esponente, ha erroneamente fissato un termine decadenza per il P.M. ai fini della contestazione di cui all’art. 517 cod.proc.
Il giudice, pur dando atto dell’astratta configurabilità dell’aggrava parola, ha ritenuto la tardività della contestazione, estendendo al caso in il principio in base al quale è irrilevante la contestazione suppletiva suscett determinare il prolungamento del termine di prescrizione del ‘ ‘:;feato ove intervenga nel momento in cui il reato risulti già prescritto.
In virtù dei poteri conferitigli dall’art. 517 cod. proc. pen. il P.M. COGNOME è legittimato ad effettuare la contestazione suppletiva fino alla chi dell’istruttoria dibattimentale.
La contestazione prevista dall’art. 517 cod. proc. pen., infatti, prerogativa del P.M., che non prevede alcuna delibazione da parte del giudic
Secondo orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il term ultimo entro il quale possono effettuarsi nuove contestazioni deve f coincidere con la chiusura del dibattimento; a tale scopo può essere an interrotta la discussione.
Tale indirizzo è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazioné ne sentenza n.3712/19, in cui, a seguito della nota pronuncia della Co Costituzionale n. 139 del 9 luglio 2015, si è precisato che, ai fin determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata ogget contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previ per il reato non aggravato, purchè la contestazione abbia preceduto la pronun della sentenza.
Rileva, inoltre, come la Corte di Cassazione, nella pronuncia da ulti citata, abbia ritenuto del tutto legittima la contestazione supplet un’aggravante già nota al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con articol requisitoria scritta, a cui si è riportato in udienza, ha concluso per l’annul senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribuna Siracusa; in subordine, ha chiesto la rirnessione alle Sezioni Unite questione della sufficienza o meno dell’indicazione dell’energia elettrica a della contestazione dell’aggravante ex art. 625 n. 7 c.p., rilevando un cont di orientamenti di legittimità tra diverse sezioni sul punto; in ulteriore sub chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt e 129 c.p.p., nella parte in cui si esclude rilevanza alla contestazione sup di un’aggravante incidente sulla procedibilità del reato (in forza di sopravvenuta alla formulazione dell’imputazione),. per contrasto con gli artt. e 3 Cost., nonché con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 lett. a), CEDU.
La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte e memoria replica, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Si individua nella sentenza impugnata la violazione di legge lamentata ne ricorso dal P.M., vizio che consente di ricorrere “per saltum” avverso la pronun di primo grado (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.).
Va ribadito in proposito il costante orientamento di questa Corte in virtù quale, in tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non esercitare alcun sindacato preventivo sull’aimmissibilità della contestazion fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decre proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. dovendo invece provvedere sul capo d’imputazione come modificato, ‘stabilendo se sussista o meno la responsabilità penale dell’imputato (cfr., ex multis, S n. 29877 del 15/12/2017, dep. 2018, P.M.in proc. Rigotti, Rv. 273688: «In tem di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare a sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione del fatto diver come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorren della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo in provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se sussiste meno la responsabilità penale dell’imputato, ai sensi dell’art. 517 cod. pen.”; Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, PM ci AVV_NOTAIO, Rv. 284289: «I provvedimento con cui, in dibattimento, sia negata al pubblico ministero facoltà di modificare o integrare l’imputazione, pur se erroneo, non è affet abnormità nel caso in cui il giudice provveda sull’imputazione originaria sentenza, che sarà impugnabile con appello o con ricorso “per saltum”, essend invece, abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, nel caso in cui disp la trasmissione degli atti al pubblico ministero»).
In riferimento al momento processuale in cui il potere di precisazione de contestazione, di stretta derivazione dal principio costituzi dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., può esercitato, le direttrici ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza di legi nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 – dep. 1999
Barbagallo, Rv. 212757) non assegnano alcuna preclusione cc?relata alla preesistenza, rispetto all’apertura del dibattimento, degli elementi di . fatto ch portano alla modifica dell’imputazione prevista dall’art. 516 cod. proc. pe alla contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circost aggravante disciplinata dall’art. 517 cod. proc. pen., poiché le n contestazioni possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattirnentale, e du anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel cors indagini preliminari.
Pertanto, il potere di procedere nel dibattimento alla modifi dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto
pubblico ministero senza specifici limiti temporali . o di fonte, in quanto l’imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l’accusa, eserci ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad e rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione (ex multis Se 18749 del 11/04/2014, B., Rv. 262614, così massimata:”In tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al P.M. il potere di procedere nel dibattimento modifica dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni sen specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imputato ha facoltà di chie giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogat difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in t per chiedere riti alternativi o l’oblazione; conforme a Sez. 6 n. 4498 22/09/2009, Rv. 245284).
Occorre rammentare come sulla specifica questione oggetto della presente impugnazione si sia già pronunciata la Sezione feriale di questa Cor la quale ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui, in tema di divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.l ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto al 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consen pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza mediante l contestazione di una circostanza aggravante, per effetto della quale il divenga procedibile di ufficio; ciò in quanto, come detto in precedenza pubblico ministero è investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimen rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l’azione penale per correttamente circostanziato .
Ulteriore conferma di tale condivisibile ricostruzione si trae dalla recente pronuncia di questa sezione n. 50258 del 22/11/2023, PMT Gentila, Rv. 285471, così massimata:”In terna di reati divenuti perseguibili a querela effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è cons
al pubblico ministero, ove sia decorso il termine . per proporre la querela di cui all’art. 85 del d.lgs. citato, modificare l’imputazione mediante la contestazi udienza, di un’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio. (Fattis relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la deci proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubb ministero di contestare, in via suppletiva, l’aggravante di cui all’art. 625, primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell’imputazione, che avrebbe reso il avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizi procedibile d’ufficio)”.
Sulla base di quanto precede deve ritenersi che il Tribunale ab illegittimamente precluso al pubblico ministero il potere-dovere di esercit proseguire l’azione penale per il fatto-reato oggetto della contesta suppletiva, incorrendo nella nullità assoluta di ordine generale ex artt comma 1, lett. b) e 179, comma 1, cod. proc. pen., concernente l’eserci dell’azione penale, di cui la formulazione dell’imputazione, spettante alla pub accusa, costituisce una declinazione.
4. Non osta a tale ricostruzione il dictum della recente pronuncia a Sezi Unite Domingo, chiamata a dirimere la questione «Se, ai fini del determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anc la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenz termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato»
All’esito dell’articolata disamina della questione, occasionata contrapposti orientamenti riguardanti la natura dichiaral:iva e ‘la n costitutiva della recidiva, è stato affermato il seguente principio di diritto della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena p la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non r se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenz termine di prescrizione previsto per.il reato come originariamente contestato” (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517).
Nel corpo della motivazione si è precisato che «L’obbligo di procedere immediatamente · alla declaratoria della causa estintiva . del reato, previsto dall’art. 129 cod. proc. pen., se correttamente e tempestivamente adempiuto d giudice, preclude al pubblico ministero la possibilità stessa di procedere contestazione suppletiva, mancando lo stesso segmento proc:essuale nel qual esercitare la facoltà».
Si è comunque escluso che si possa mettere in discussione “la facoltà d parte del pubblico ministero di procedere alla contestazione suppletiva d recidiva, che peraltro non richiede l’autorizzazione del giudice (nei casi all’art. 517 cod. proc. pen. «il pubblico ministero contesta all’imputato circostanza aggravante), a differenza di quanto previsto per la contestazione fatto nuovo, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 518, comma 2, codice di rito”.
4.1 Si deve ritenere che il dictum delle Sezioni Unite Domingo debba valere con riferimento alla sola circostanza aggravante della recidiva e che possa essere esteso al caso in esame.
In primo luogo, a pagina 15 della motivazione, si opera un distinguo tr la contestazione suppletiva riguardante la recidiva e quella che attiene ad altra circostanza aggravante, avendo la Corte i nella sua composizione più autorevole, precisato “Va altresì considerato che, in caso di contestaz suppletiva della recidiva in dibattimento, l’imputato presente non ha diritto termine a difesa, diversamente da quanto previsto qualora sia contestata u qualsiasi altra circostanza aggravante (art. 519, comma 1, cod. proc. pen.”.
Tale passaggio evidenzia come la contestazione della recidiva i dibattimento abbia propri connotati suscettibili di incidere negativamente diritto di difesa dell’imputato.
Con riferimento alla recidiva, è evidente come le Sezioni Unite abbian focalizzato l’attenzione sul “segmento processuale” in cui la contestaz suppletiva di detta aggravante possa essere efficacemente elevata in rappo all’istituto della prescrizione.
La tematica è legata al carattere peculiare della prescrizione, la q decorre dal giorno del commesso reato per tutta la durata del procedimento del processo fino al raggiungimento del suo termine massimo, il cui maturar determina l’estinzione del reato. Si comprende in tal modo il rilievo attri nella sentenza Domingo al “segmento processuale” in cui utilmente il P.M. può esercitare la facoltà di contestare la recidiva qualificata, suscettibile di d termine di prescrizione del reato.
Tale possibilità, si legge in motivazione, deve coniugarsi con il di della parte di beneficiare immediatamente della pronuncia liberatoria ex art. cod. proc. pen. allo spirare del termine di prescrizione, potendo profilarsi, i contrario, una ipotesi di disparità di trattamento (cfr. pag. 20 della motiv della più volte citata sentenza Domingo:«La omessa pronuncia della doverosa sentenza liberatoria da parte del giudice non può creare un pregiudi all’imputato che di detta decisione avrebbe dovuto beneficiare, facen
“rivivere”, a seguito della contestazione suppletiva della recidiva qualifica reato per il quale era già spirato il termine massimo di prescrizione, cau estinzione che il giudicante avrebbe dovuto riconoscere e che, “ora per allo va riconosciuta e dichiarata. Diversamente opinando, si rimettereb illogicamente alla diligenza del giudice di primo grado la sorte del process presenza di identiche situazioni: un imputato ‘beneficerebbe o meno del sentenza favorevole in base al tempestivo rilievo (o meno) della causa estinzione del reato da parte del giudice stesso, avvenuto prima o dopo contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen. della recidiva qualif circostanza aggravante, peraltro, che presenta le peculiarità in preced ricordate»).
Diverso è il caso della condizione di procedibilità della querela rapporto alla ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. pen., per la quale non si pone il problema della individuazione del “segmen processuale” entro il quale può utilmente ed intervenire la contestazione suppletiva del P.M. che renda il reato proceclibile d’ufficio essendo l’istituto della querela legato al decorso del tempo’ il cui dispie collegato alla prescrizione, incide favorevolmente sulla posizione dell’imputat meno che non intervenga una sua rinuncia. In quest’ultimo caso si riespande tutta la sua pienezza il potere del AVV_NOTAIO.M. di provvedere in qualunque segmen processuale alla contestazione della recidiva.
La condizione di procedibilità della querela, diversam,énte dal prescrizione, dipende dalla volontà della persona offesa, è revocabile in momento e preesiste al giudizio. Ove, come nel caso del subentro del divers regime introdotto dalla c.d. riforma Cartabia, questa non sia stata propost termine trimestrale di cui all’art. 85 d.lgs. 150/22 si verifica una decade parte del titolare della facoltà di proposizione della stessa; la circo tuttavia, è ininfluente sul potere-dovere del P.M. di provvedere contestazione suppletiva o ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, incidendo sulla procedibilità, priva di rilievo la decadenza dal termine trimest
A ciò deve aggiungersi che, sebbene l’esito della mancanza della querela della prescrizione conducano, nell’ottica del giudice, al medesimo risultato pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., si tratta all’evidenza, di sit giuridiche profondamente diverse: . l’istituto della prescrizione attiene all’estinzione del reato a seguito del mero decorso del tempo; il regim procedibilità attiene alla necessaria sussistenza di una specifica condizion l’esercizio dell’azione penale rispetto a determinate figure di reato, second scelta che è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Si tratta di d
normative affatto diverse per struttura e finalità, che non possono es equiparate ai fini che qui rilevano.
In conclusione, va affermato che il P.M., ai sensi dell’art. 517 proc. pen., fosse pienamente legittimato ad effettuare la contestaz suppletiva della circostanza aggravante dell’essere stato il furto commess bene destinato a pubblico servizio.
Il Tribunale, impregiudicato il potere di valutare liberamente il fatt ricorrenza di ogni circostanza, dovrà decidere sulla regiudicanda tenendo con dell’aggravante in questione, risultante dal legittimo esercizio da par pubblico ministero del potere-dovere di elevare l’ulteriore contestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione atti al Tribunale di Siracusa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione deg atti al Tribunale di Siracusa, altro giudice.
In Roma, così deciso il 27 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente