Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17461 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17461 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a MELITO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico M . COGNOME ero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha conci o chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli Nord dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, ai se dell’art. 129 cod.proc.pen., per mancanza della condizione di procedibilità querela in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod.
Era contestato all’imputato di essersi impossessato, avvalendosi di un mez fraudolento, di 8.615 KWh di energia mediante allaccio diretto alla rete elet RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale, dopo avere accertato la regolare costituzione delle par instaurato il dibattimento, all’udienza del 28/6/2023, constatato che era de infruttuosamente il termine di novanta giorni per la proposizione della quer come previsto dall’art. 85 d.lgs. 150/2022, emetteva la pronuncia di cui so trascurando di considerare che il Pubblico ministero avesse manifestato volontà di contestare l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod.pen. per stato il furto commesso su bene destinato a pubblico servizio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord.
Il Tribunale, lamenta l’esponente, ha seguito un percorso logico giurid fondato su una erronea applicazione di norme sostanziali e processuali.
Come risulta dalla sentenza, il P.M. aveva avanzato richiesta di modifi dell’imputazione, chiedendo di contestare la circostanza aggravante di cui al 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
La contestazione suppletiva era formulata alla luce della recentiss sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n.9452 dell’8/2/23); che confermare il precedente orientamento, ha sostenuto la procedibilità d’ufficio reato di furto di energia elettrica, pure a fronte delle modifiche introdo d.lgs. 150/2022, stante la natura di bene destinato a pubblico ser dell’energia elettrica.
Il giudice non ha consentito al P.M. di operare la prospettata contestazi invitando le parti a concludere e pervenendo alla pronuncia ex art. 129 c proc. pen. in aperta violazione degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pein.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con , articolata requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sen impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli Nord; in subord ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite della questione della sufficie
meno dell’indicazione dell’energia elettrica al fine della contesta dell’aggravante ex art. 625 n. 7 c.p., rilevando un contrasto di orientame legittimità tra diverse sezioni e all’interno di questa stessa sezione sul p ulteriore subordine, ha chiesto che venga sollevata questione di legitt costituzionale degli artt. 517 e 129 c.p.p., nella parte in cui si esclude r alla contestazione suppletiva di un’aggravante incidente sulla procedibilit reato (in forza di norma sopravvenuta alla formulazione dell’imputazione), contrasto con gli artt. 112 e 3 Cost., nonché con l’art. 117, primo comma, C in relazione all’art. 6, § 3, lett. a), CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Si individua nella sentenza impugnata la violazione di legge lamentata ne ricorso dal P.M., vizio che consente di ricorrere “per saltum” avverso la pronu di primo grado (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.).
Va ribadito in proposito il costante orientamento di questa Corte in virtù quale, in tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non esercitare alcun sindacato preventivo sull’arnmissibilità della contestazion fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decret proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. dovendo invece provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se sussista o meno la responsabilità penale dell’imputato (cfr., ex multis, S n. 29877 del 15/12/2017, dep. 2018, P.M.in proc.. Rigotti, Rv. 273688: «In tem di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare a sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione del fatto divers come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorren della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta d pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo in provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se ‘sussiste meno la responsabilità penale dell’imputato, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen.”; Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, PM c/ Palumbo, Rv. 284289: «Il provvedimento con cui, in dibattimento, sia negata al pubblico ministero facoltà di modificare o integrare l’imputazione, pur se erroneo, non è affet abnormità nel caso in cui il giudice provveda . sull’imputazione originaria con sentenza, che sarà impugnabile con appello o con ricorso “per saltum”, essend
invece, abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, nel caso in cui disp la trasmissione degli atti al pubblico ministero»).
In riferimento al momento processuale in cui il potere di precisazione de contestazione, di stretta derivazione dal principio costituzi dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., può esercitato, le direttrici ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza di legi nella sua più autorevole composizione (Sez. ti, n. 4 del 28/10/1998 – dep. 19 Barbagallo, Rv. 212757) non assegnano alcuna preclusione correlata alla preesistenza, rispetto all’apertura del dibattimento, degli elementi di fa portano alla modifica dell’imputazione prevista dall’art. 516 cod. proc. pen alla contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circosta aggravante disciplinata dall’art. 517 cod. proc. pen., poiché le contestazioni possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, e dun anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso indagini preliminari.
Pertanto, il potere di procedere nel dibattimento alla modifi dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto pubblico ministero senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imp ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l’accusa, eserci ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad e rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione (ex multis Sez 18749 del 11/04/2014, B., Rv. 262614, così massimata:”In tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al P.M. il potere di procedere nel dibattimento modifica dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senz specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imputato ha facoltà di chie giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogat difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimessa in t per chiedere riti alternativi o l’oblazione; conforme a Sez. 6 n. 4498 22/09/2009, Rv. 245284).
Occorre rammentare come sulla specifica questione oggetto della presente impugnazione si sia già pronunciata la Sezione feriale di questa Cor la quale ha condivisibilmente affermato il principia secondo cui, in tema di divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lg ottobre 2022, n. 150, nel Caso di intervenuto decorso del termine previsto all 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consen pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza mediante l contestazione di una circostanza aggravante, per effetto della quale il divenga procedibile di ufficio; ciò in quanto, come detto in precedenza
pubblico ministero è investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l’azione penale per u correttamente circostanziato .
Ulteriore conferma di tale condivisibile ricostruzione si trae dalla recente pronuncia di questa sezione n. 50258 del 22/11/2023, PMT Gentila, Rv. 285471, così massimata:”In tema di reati divenuti perseguibili a querela effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è cons al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela d all’art. 85 del d.lgs. citato, modificare l’imputazione mediante la contestazi udienza, di un’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio. (Fattis relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la deci proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubb ministero di contestare, in via suppletiva, l’aggravante di cui all’art. 625, primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell’imputazione, che avrebbe reso il d avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio procedibile d’ufficio)”.
Sulla base di quanto precede, con rilievo di ordine dirimente rispe ad ogni altra questione prospettata dalle parti nelle conclusioni scritte ritenersi che il Tribunale abbia illegittimamente precluso al pubblico ministe potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato og della contestazione suppletiva, incorrendo nella nullità assoluta di o generale ex artt. 178, comma 1, lett. b) e 179, comma 1, cod. proc. pe concernente l’esercizio dell’azione -penale, di cui la formulazione spettante alla pubblica accusa, costituisce una declinazione.
Non osta a tale ricostruzione il dictum della recente pronuncia a Sezioni Unite Domingo, chiamata a dirimere la questione «Se, ai fini del
determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anc la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato»
All’esito dell’articolata disamina della questione, occasionata contrapposti orientamenti riguardanti la natura dichiarativa e la na costitutiva della recidiva, è stato affermato il seguente principio di diritto: della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena p la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non r se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenz termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contest (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517).
Nel corpo della motivazione si è precisato che «L’obbligo di proceder immediatamente alla declaratoria della causa estintiva del reato, prev dall’art. 129 cod. proc. pen., se correttamente e tempestivamente adempiuto giudice, preclude al pubblico ministero la possibilità stessa di proceder contestazione suppletiva, mancando lo stesso segmento processuale nel quale esercitare la facoltà».
Si è comunque escluso che si possa mettere in discussione “la facoltà d parte del pubblico ministero di procedere alla contestazione suppletiva de recidiva, che peraltro non richiede l’autorizzazione del giudice (nei casi all’art. 517 cod. proc. pen. «il pubblico ministero contesta all’imputato circostanza aggravante), a differenza di quanto previsto per la contestazione fatto nuovo, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 518, comma 2, codice di rito”.
4.1 Si deve ritenere che il dictum delle Sezioni Unite Domino debba valere con riferimento alla sola circostanza aggravante della recidiva e che possa essere esteso al caso in esame.
In primo luogo, a pagina 15 della motivazione, si opera un distinguo t la contestazione suppletiva riguardante la recidiva e quella che attiene ad altra circostanza aggravante, avendo la Corte, nella sua composizione p autorevole, precisato “Va altresì considerato che, in caso di contestaz suppletiva della recidiva in dibattimento, l’imputato presente non ha diritto · termine a difesa, diversamente da guarito previsto qualora s * ,ia contestata una qualsiasi altra circostanza aggravante (art. 519, comma 1, cod. proc. pen.”.
Tale passaggio evidenzia come la contestazione della recidiva in dibattimento abbia propri connotati suscettibili di incidere negativamente diritto di difesa dell’imputato.
Con riferimento alla recidiva, è evidente come le Sezioni Unite abbian focalizzato l’attenzione sul “segmento processuale” in cui la contestaz suppletiva di detta aggravante possa essere efficacemente elevata in rappo all’istituto della prescrizione.
La tematica è legata al carattere peculiare della prescrizione, la q decorre dal giorno del commesso reato per tutta la durata del procedimento del processo fino al raggiungimento del suo termine massimo, il cui maturar determina l’estinzione del reato. Si comprende in tal modo il rilievo attr nella sentenza Domingo al “segmento processuale” in cui utilmente il P.M. può esercitare la facoltà di contestare la recidiva qualificata, suscettibile di termine di prescrizione del reato.
Tale possibilità, si legge in motivazione, deve coniugarsi con il di della parte di beneficiare immediatamente della pronuncia liberatoria ex art. cod. proc. pen. allo spirare del termine di prescrizione, potendo profilarsi, i contrario, una ipotesi di disparità di trattamento (cfr. pag. 20 della motiv della più volte citata sentenza Domingo:«La omessa pronuncia della doverosa sentenza liberatoria da parte del giudice non può creare un pregiudi all’imputato che di detta decisione avrebbe dovuto beneficiare, facen “rivivere”, a seguito della contestazione suppletiva della recidiva qualifica reato per il quale era già spirato il termine massimo di prescrizione, ca estinzione che il giudicante avrebbe dovuto riconoscere e che, “ora per allo va riconosciuta e dichiarata. Diversamente opinando, si rimettereb illogicamente alla diligenza del giudice di primo grado la sorte del process presenza di identiche situazioni: un imputato beneficerebbe o meno del sentenza favorevole in base al tempestivo rilievo (o meno) della causa estinzione del reato da parte del giudice stesso, avvenuto prima o dop contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen. della recidiva qualifi circostanza aggravante, peraltro, che presenta le peculiarità in preced ricordate»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Diverso è il caso della condizione di procedibilità della querela rapporto alla ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 pen., per la quale non si pone il problema della individuazione del “segme processuale” entro il quale può utilmente ed efficacemente intervenire contestazione suppletiva del P.M. che renda il reato procedi bile d’ufficio essendo l’istituto della querela legato al decoro del tempo, il cui dispi collegato alla prescrizione, incide favorevolmente sulla posizione dell’imputat meno che non intervenga una sua rinuncia. In quest’ultimo caso si riespande tutta la sua pienezza il potere del AVV_NOTAIOM. di provvedere in qualunque segmen processuale alla contestazione della recidiva.
La condizione di procedibilità della querela, diversamente dall prescrizione, dipende dalla volontà della persona offesa, è revocabile in momento e preesiste al giudizio. Ove, come nel caso del subentro del diver regime introdotto dalla c.d. riforma Cartabia, questa non sia stata proposta termine trimestrale di cui all’art. 85 d.lgs. 150/22 si verifica una decade parte del titolare della facoltà di proposizione della stessa; la circo tuttavia, è ininfluente sul potere-dovere del P.M. di provvedere contestazione suppletiva o ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, incidendo sulla procedibilità, priva di rilievo la decadenza dal termine trimes
A ciò deve aggiungersi che, sebbene l’esito della mancanza della querela della prescrizione conducano, nell’ottica del giudice, al medesimo risultato d pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., si tratta all’evidenza, di sit giuridiche profondamente diverse: l’istituto della prescrizione att all’estinzione del reato a seguito del mero decorso del tempo; il regim procedibilità attiene alla necessaria sussistenza di una specifica condizion l’esercizio dell’azione penale rispetto a determinate figure di reato, second scelta che è rimessa alla discrezionalità d& legislatore. Si tratta di dis normative affatto diverse per struttura e finalità, che non possono es equiparate ai fini che qui rilevano.
In conclusione, va affermato che il P.M., ai sensi dell’art. 517 proc. pen., fosse pienamente legittimato ad. effettuare la contestaz suppletiva della circostanza aggravante dell’essere stato il furto commesso bene destinato a pubblico servizio.
Il Tribunale, impregiudicato il potere di valutare liberamente il fatt ricorrenza di ogni circostanza, dovrà decidere sulla regiudicarida tenendo co dell’aggravante in questione, risultante dal legittimo esercizio da par pubblico ministero del potere-dovere di elevare l’ulteriore contestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione atti al Tribunale di Napoli Nor
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione deg atti al Tribunale di Napoli Nord, altro giudice.
In Roma, così deciso il 27 marzo 2024