Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17457 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato riportandosi, per il resto, alla memoria in atti.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato (DCOGNOMEUFFICIO) COGNOME NOME del foro di AVEZZANO in difesa di COGNOME NOME. li difensore conclude per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata’ il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dì COGNOME NOMENOME NOME NOME dell’art. 129 cod.proc.pen., perché l’azione non doveva essere proseguita per mancanza di querela in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod.pen.
Era contestato all’imputato di essersi impossessato, avvalendosi di mezzo fraudolento, di quantità imprecisate di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete elettrica RAGIONE_SOCIALE, fatto accertato il 29/4/2020.
Il Tribunale, dopo avere aperto il dibattimento e avviato l’attività istruttori all’udienza dell’11/5/2023, constatato che era decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni per la proposizione della querela, come previsto dall’art. 85 Divo 150/2022, e che il Pubblico ministero aveva manifestato tardivamente la volontà di contestare l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod.pen., emetteva la pronuncia di cui sopra.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale poiché il giudice di primo grado ha illegittimamente dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, nonostante l’intervenuta contestazione suppletiva della circostanza aggravante del furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, in presenza della quale il reato è procedibile d’ufficio ai NOME dell’art. 624, comma terzo, cod. pen. nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 150/2022.
Il Tribunale, lamenta l’esponente, ha erroneamente fissato un termine di decadenza per il P.M. ai fini della contestazione di cui all’art. 517 cod.proc.pen.
A sostegno della decisione ha citato arresti giurisprudenziali relativi alla illegittimità della contestazione suppletiva di un’aggravante ad effetto speciale che determinava il prolungamento del termine di prescrizione del reato avvenuta in un momento in cui il reato era già prescritto (Sez. 5, n. 48205 del 10/09/2019, B., Rv. 278039).
Evidenzia come nel caso di specie l’esercizio dell’azione penale e l’apertura del dibattimento si siano verificate sotto un diverso regime di procedibilità del reato in contestazione; il rapporto era validamente costituito ed il Pubblico ministero, in virtù dei poteri conferitigli dall’art. 517 cod. proc. pen legittimato ad effettuare la contestazione suppletiva fino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale.
La contestazione prevista dall’art. 517 cod. proc. pen., infatti, è una prerogativa del P.M., che non prevede alcuna delibazione da parte del giudice.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con articolata requisitoria scritta, a cui si è riportato in udienza, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa; in subordine, ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite della questione della sufficienza o meno dell’indicazione dell’energia elettrica al fine della contestazione dell’aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen., rilevando un contrasto di orientamenti di legittimità tra diverse sezioni e all’interno di quest stessa sezione sul punto; in ulteriore subordine, ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 517 e 129 cod.proc.pen., nella parte in cui si esclude rilevanza alla contestazione suppletiva di un’aggravante incidente sulla procedibilità del reato (in forza di norma sopravvenuta alla formulazione dell’imputazione), per contrasto con gli artt. 112 e 3 Cost., nonché con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, § 3, lett. a), CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Si individua nella sentenza impugnata la violazione di legge lamentata nel ricorso dal P.M., vizio che consente di ricorrere “per saltum” avverso la pronuncia di primo grado (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.).
Va ribadito in proposito il costante orientamento di questa Corte in virtù del quale, in tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai NOME degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se sussista o meno la responsabilità penale dell’imputato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 29877 del 15/12/2017, dep. 2018, P.M.in proc. Rigotti, Rv. 273688: «In tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai NOME degli artt. 516 e 517 cod. proc. peri., dovendo invece provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o
meno la responsabilità penale dell’imputato, ai NOME dell’art. 517 cod. proc. pen.”; Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, PM ci Palumbo, Rv. 284289: «Il provvedimento con cui, in dibattimento, sia negata al pubblico ministero la facoltà di modificare o integrare l’imputazione, pur se erroneo, non è affetto da abnormità nel caso in cui il giudice provveda sull’imputazione originaria con sentenza, che sarà impugnabile con appello o con ricorso “per saltum”, essendo, invece, abnorme, e come tale ricorribile per cessazione, nel caso in cui disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero»).
In riferimento al momento processuale in cui il potere di precisazione della contestazione, di stretta derivazione dal principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., può essere esercitato, le direttrici ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 – dep. 1999,
Barbagallo, Rv. 212757) non assegnano alcuna preclusione correlata alla preesistenza, rispetto all’apertura del dibattimento, degli elementi di fatto che portano alla modifica. dell’imputazione prevista dall’art. 516 cod. proc. pen. ed alla contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante disciplinata dall’art. 517 cod. proc. pen., poiché le nuove contestazioni possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
Pertanto, il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto al pubblico ministero senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’obiezione (ex multis Sez. 6, n 18749 del 11/04/2014, B., Rv. 262614, così massimata:”In tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al P.M. il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imputato ha fac:oltà di chiedere giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’obiezione; conforme a Sez. 6 n. 44980 del 22/09/2009, Rv. 245284).
Occorre rammentare come sulla specifica questione oggetto della presente impugnazione si sia già pronunciata la Sezione feriale di questa Corte, la quale ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui, in tema di reati
divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal cl.logs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all’art. 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante, per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio; ciò in quanto, come detto in precedenza, il pubblico ministero è investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l’azione penale per un reato correttamente circostanziato .
Ulteriore conferma di tale condivisibile ricostruzione si trae dalla più recente pronuncia di questa sezione n. 50258 del 22/11/2023, PMT c/ Gentila, Rv. 285471, così massimata:”In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all’art. 85 del d.lgs. citato, modificare l’imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell’imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d’ufficio)”.
3. Sulla base di quanto precede deve ritenersi che il Tribunale abbia illegittimamente precluso al pubblico ministero il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato oggetto della contestazione suppletiva, incorrendo nella nullità assoluta di ordine generale ex artt. 178, comma 1, lett. b) e 179, comma 1, cod. proc. pen., concernente l’esercizio
dell’azione penale, di cui la formulazione dell’imputazione, spettante alla pubblica accusa, costituisce una declinazione.
Non osta a tale ricostruzione il dictum della recente pronuncia a Sezioni ‘Unite Domingo, chiamata a dirimere la questione <Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato».
All'esito dell'articolata disamina della questione, occasionata dai contrapposti orientamenti riguardanti la natura dichiarativa e la natura costitutiva della recidiva, è stato affermato il seguente principio di diritto:"Ai della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato" (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 28551.7).
Nel corpo della motivazione si è precisato che «L'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva del reato, previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., se correttamente e tempestivamente adempiuto dal giudice, preclude al pubblico ministero la possibilità stessa di procedere alla contestazione suppletiva, mancando lo stesso segmento processuale nel quale esercitare la facoltà».
Si è comunque escluso che si possa mettere in discussione "la facoltà da parte del pubblico ministero di procedere alla contestazione suppletiva della recidiva, che peraltro non richiede l'autorizzazione del giudice (nei casi di cui all'art. 517 cod. proc. pen. «il pubblico ministero contesta all'imputato» una circostanza aggravante), a differenza di quanto previsto per la contestazione del fatto nuovo, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 518, comma 2, del codice di rito".
4.1 Si deve ritenere che il dictum delle Sezioni Unite Domingo debba valere con riferimento alla sola circostanza aggravante della recidiva e che non possa essere esteso al caso in esame.
In primo luogo, a pagina 15 della motivazione, si opera un distinguo tra la contestazione suppletiva riguardante la recidiva e quella che attiene ad ogni altra circostanza aggravante, avendo la Corte, nella sua composizione più autorevole, precisato "Va altresì considerato che, in caso di contestazione suppletiva della recidiva in dibattimento, l'imputato presente non ha diritto a un
termine a difesa, diversamente da quanto previsto qualora sia contestata qualsiasi altra circostanza aggravante (art. 519, comma 1, cod. proc. pen.".
Tale passaggio evidenzia come la contestazione della recidiva i dibattimento abbia propri connotati suscettibili di incidere negativament diritto di difesa dell'imputato.
Con riferimento alla recidiva, è evidente come le Sezioni Unite abbian focalizzato l'attenzione sul "segmento processuale" in c:ui la contestaz suppletiva di detta aggravante possa essere efficacemente elevata in rappo all'istituto della prescrizione.
La tematica è legata al carattere peculiare della prescrizione, la decorre dal giorno del commesso reato per tutta la durata del procedimento del processo fino al raggiungimento del suo termine massimo, il cui matura determina l'estinzione del reato. Si comprende in tal modo il rilievo attr nella sentenza Domingo al "segmento processuale" in cui utilmente il P.M. pu esercitare la facoltà di contestare la recidiva qualificata, suscettibile di termine di prescrizione del reato.
Tale possibilità, si legge in motivazione, deve coniugarsi con il di della parte di beneficiare immediatamente della pronuncia liberatoria ex art. cod. proc. pen. allo spirare del termine di prescrizione, potendo profilarsi, contrario, una ipotesi di disparità di trattamento (cfr. pag. 20 della motiv della più volte citata sentenza Domingo:«La omessa pronuncia della doverosa sentenza liberatoria da parte del giudice non può creare un pregiud all'imputato che di detta decisione avrebbe dovuto beneficiare, face "rivivere", a seguito della contestazione suppletiva della recidiva qualific reato per il quale era già spirato il termine massimo di prescrizione, ca estinzione che il giudicante avrebbe dovuto riconoscere e che, "ora per all va riconosciuta e dichiarata. Diversamente opinando, si rimettereb illogicamente alla diligenza del giudice di primo grado la sorte del process presenza di identiche situazioni: un imputato beneficerebbe o meno del sentenza favorevole in base al tempestivo rilievo (o meno) della causa estinzione del reato da parte del giudice stesso, avvenuto prima o dop contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen. della recidiva qualif circostanza aggravante, peraltro, che presenta le peculiarità in preced ricordate»).
Diverso è il caso della condizione di procedibilità della querel rapporto alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. pen., per la quale non si pone il problema della individuazione del "segme processuale" entro il quale può utilmente ed efficacemente intervenir contestazione suppletiva del P.M. che renda il reato procedibile d'ufficio,
essendo l'istituto della querela legato al decorso del tempo, il cui dispiegarsi, collegato alla prescrizione, incide favorevolmente sulla posizione dell'imputato, a meno che non intervenga una sua rinuncia. In quest'ultimo caso si riespande in tutta la sua pienezza il potere del P.M. di provvedere in qualunque segmento processuale alla contestazione della recidiva.
La condizione di procedibilità della querela, diversamente dalla prescrizione, dipende dalla volontà della persona offesa, è revocabile in ogni momento e preesiste al giudizio. Ove, come nel caso del subentro del diverso regime introdotto dalla c.d. riforma Cartabia, questa non sia stata proposta nel termine trimestrale di cui all'art. 85 d.lgs. 150/22 si verifica una decadenza da parte del titolare della facoltà di proposizione della stessa; la circostanza tuttavia, è ininfluente sul potere-dovere del P.M. di provvedere alla contestazione suppletiva o ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, che, incidendo sulla procedibilità, priva di rilievo la decadenza dal termine trimestrale.
A ciò deve aggiungersi che, sebbene l'esito della mancanza della querela e della prescrizione conducano, nell'ottica del giudice, al medesimo risultato della pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., si tratta all'evidenza, di situazion giuridiche profondamente diverse: l'istituto della prescrizione attiene all'estinzione del reato a seguito del mero decorso del tempo; il regime di procedibilità attiene alla necessaria sussistenza di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione penale rispetto a determinate figure di reato, secondo una scelta che è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Si tratta di discipli normative affatto diverse per struttura e finalità, che non possono essere equiparate ai fini che qui rilevano.
In conclusione, va affermato che il P.M., ai NOME dell'art. 517 cod. proc. pen., fosse pienamente legittimato ad effettuare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante dell'essere stato il furto commesso su bene destinato a pubblico servizio.
Il Tribunale, impregiudicato il potere di valutare liberamente il fatto e l ricorrenza di ogni circostanza, dovrà decidere sulla regiudicanda tenendo conto dell'aggravante in questione, risultante dal legittimo esercizio da parte del pubblico ministero del potere-dovere di elevare l'ulteriore contestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione atti al Tribunale di Siracusa.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, altro giudice. In Roma, così deciso il 27 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente