Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48347 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48347 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.11 procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanisetta ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale II Caltanietta t . il quale, ritenuto di non potere tenere conto della contestazione suppletiva operata dall’ufficio della 1:rocura con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art.625 n.7 cod.pen., per essere l’energia elettrica sottratta destinata a pubblico servizio, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputata COGNOME NOME per il reato di furto di energia elettrica alla stessa ascritto per mancanza di querela.
2. Il giudice ha argomentato che, non essendo stata presentata la querela entro il termine previsto dalla disciplina transitoria introdotta dall’art.85 comma 1 d.lgs. 150/2022 1 a seguito dell’intervenuto mutamento del regime di procedibilità del reato di furto aggravato, doveva essere riconosciuta la mancanza della condizione di procedibilità ai sensi dell’art.129 comma 1 cod.proc.pen. senza ulteriore indugio, laddove ogni ulteriore accertamento di merito sarebbe risultato superfluo.
All’uopo ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che assume la irrilevanza della contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero in relazione ad un reato prescritto in epoca anteriore alla formulazione della contestazione, ritenendola applicabile anche alla ipotesi di mancanza originaria della querela, ovvero in ipotesi di intempestività o di remissione della stessa, sostenendo che anche in relazione a tali fattispecie era precluso ogni ulteriore accertamento sulla sussistenza del fatto reato, anche diversamente qualificato, in quanto il rapporto processuale non risulterebbe validamente costituito. Ha inoltre precisato che, anche in ipotesi di immediata declaratoria della causa di improcedibilità, il pubblico ministero non sarebbe privato del potere di esercitare l’azione penale per lo stesso fatto, diversamente qualificato, attraverso una ulteriore e separata costituzione del rapporto processuale. Una tale interpretazione risulterebbe inoltre coerente con i principi costituzionali e sovranazionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, principi che sono alla base della Riforma Cartabia che è orientata a snellire il carico processuale in armonia con il principio di economia processuale.
3.11 PM, nel proprio ricorso, deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale.
Assume che nella specie il rapporto processuale risultava ritualmente costituito a seguito della citazione a giudizio dell’imputato e dello svolgimento dell’istruzione dibattimentale, e che la intervenuta modifica del regime di procedibilità non aveva determinato una interruzione del rapporto processuale così da precludere all’ufficio della procura la facoltà di muovere la contestazione suppletiva ai sensi dell’art.517 cod.proc.pen., prima della chiusura del dibattimento, adempimento che non richiede alcuna autorizzazione o delibazione da parte del giudice.
Assume ancora che l’orientamento riportato nella sentenza impugnata, secondo cui la contestazione suppletiva sarebbe preclusa f in ipotesi della sopravvenuta causa estintiva della prescrizione, risulterebbe minoritario e sostanzialmente contrastato dalla giurisprudenza più recente che veniva richiamata e ribadita, la quale neppure richiedeva che la contestazione suppletiva trovasse giustificazione in sopravvenienze processuali. Evidenzia inoltre che le esigenze di razionalizzazione del sistema processuale e di accelerazione delle dinamiche del giudizio prospettate nella sentenza impugnata, che pure si pongono alla base dell’istituto della immediata declaratoria di cause di non punibilità, non avrebbero potuto mortificare una legittima prerogativa dell’ufficio del pubblico ministero, e consentire di equiparare la sopravvenuta modifica nel corso di un giudizio della procedibilità di un reato ad una sorta di abolitio criminis, né tali finalità risulterebbero validamente affermate, come prospettato nella sentenza impugnata, attraverso l’esercizio di altra e diversa azione penale per lo stesso fatto diversamente qualificato. 2
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza impugnata deve trovare annullamento / in accoglimento del ricorso del pubblico ministero per le ragioni di seguito esposte, in quanto il giudice del dibattimento ha travalicato i limiti processuali e le condizioni che governano l’istituto sotteso alla immediata declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell’art.129 comma 1 cod.proc.pen. a fronte della facoltà, legittimamente esercitata dal pubblico ministero !di procedere alla precisazione, mediante contestazione suppletiva, di una circostanza aggravante nel corso del giudizio dibattimentale.
2. Va innanzi tutto ribadito il principio, ripetutamente espresso dal giudice di legittimità che(ttn tema di nuove contestazioni, ira riconosciuto al P.M. il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti, temporali o di fonte, da cui trarre gli elementi per la detta modifica o la nuova contestazione, sempre ovviamente ga-
rantendo i diritti della difesa (sez.3, n.10551 del 14/06/1999, COGNOME, Rv. 214630 in applicazione del principio delineato da SU., n.4, del 28/10/1998, COGNOME, Rv.212757). ‘E stato successivamente precisato dal supremo consesso che le nuove contestazioni di cui all’art.517 cod.proc.pen. non devono essere necessariamente il precipitato di nuove emergenze proc:essuali emerse nell’istruttoria dibattimentale, ma possono essere altresì la riconsiderazione di elementi di fatti già acquisiti nel corso del giudizio fin dalle indagini preliminar (sez.2, n.36842 del 6/07/2004, Nocito, Rv.229729), non soltanto perché non vi è alcun limite temporale all’esercizio del potere di modificare l’imputazione in dibattimento, ma anche perché, da un lato, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari e, dall’altro, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell’imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale(sez.2, n.3192 del 8/01/2009, Caltabiano, Rv.242672). Per le medesime ragioni si è affermato che la modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all’art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate all’esito dell’istruttoria dibattimentale anche nel caso in cui nel corso della medesima non siano emersi elementi di prova diversi da quelli di cui il pubblico ministero disponeva al momento dell’esercizio dell’azione penale (sez.5, n.16989 del 2/04/2014, Costa, Rv.259857), in quanto l’imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva ,come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione (sez.5, n.8631 del 21/09″015, Scalia, Rv.266081).
2.1 In conclusione deve affermarsi che il pot:ere del pubblico ministero di procedere alla contestazione di una circostanza aggravante non è soggetta a preclusioni temporali fino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale di primo grado, né a limiti di fonte potendo essere utilizzati a tale fine elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ovvero nella udienza preliminare, nonché quelli emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale e, come emerge dal chiaro tenore dell’art.517 cod.proc.pen., non è sottoposto a condizioni o all’autorizzazione da parte del giudice del dibattimento e, semmai impone il rispetto del contraddittorio in favore dell’imputato e l’esercizio da parte di questi delle facoltà riconosciute dall’art.519 cod.proc.pen.
2.2 Appare evidente che la disciplina relativa alla contestazione suppletiva nel corso del giudizio assolve alla funzione di precisazione-integrazione dei temi dell’accusa in ossequio ai principi di economia processuale e di tutela del contraddittorio, una volta che lo stesso risulti costil:uito, ed è volta ad evitare che i
procedimento regredisca alla fase della chiusura delle indagini preliminari e della formulazione dell’imputazione successivamente indicata nel decreto di citazione a giudizio, evenienza che risulterebbe inevitabile qualora sia data prevalenza al principio di immutabilità della contestazione originaria.
Anche la disposizione di cui all’art.129 cocl.proc.pen. assolve ad una funzione di razionalizzazione del sistema processuale penale e di economia processuale laddove sussistano o sopravvengano le condizioni per pronunciare senza indugio specifiche cause di non punibilità tra cui, per quanto è qui di interesse, il proscioglimento dell’imputato per la mancanza di una condizione di procedibilità (querela).
3.1 Invero tale disposizione opera con carattere di pregiudizialità nel corso dell’intero iter processuale (in ogni stato e grado del processo) !rr -Irna prospettiva di favorire la definizione del giudizio ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello tato, in primo luogo qualora valga a riconoscere la innocenza dell’imputato, in secondo luogo, con -le nella specie, allorquando non sussistano le condizioni per la utile prosecuzione dell’istanza punitiva per ragioni in rito. In tali evenienze l’ordinamento giuridico appresta uno strumento processuale che, nel rispetto del principio di legalità sancito dall’art.1 ,zod.pen.,si muove nella prospettiva di interrompere, allorchè emerga una causa di non punibilità, ogni ulteriore attività processuale e di addivenire senza indugio alla definizione del giudizio, cristallizzando l’accertamento a quanto già acquisito agli atti (sez.U, n.17179 del 27/02/2002, COGNOME, Rv.221403; sez.U, n.1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv.225011; sez.U, n.28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv.269809). L4
3.2 Ovviamente l’ambito contenutistico della pronuncia diTo ex art.129 cod.proc.pen. risulta modulato in base alla fase del procedimento in cui si prospetta o interviene la causa di non punibilità in quanto, se risulta consentito il proscioglimento predibattimentale dell’imputato ai sensi dell’art.469 cod.proc.pen. allorquando non sia utile il vaglio dibattimentale in quanto l’azione penale non deve essere iniziata o più proseguita, ovvero in ipol:esi di estinzione del reato, una volta che il contraddittorio risulta. costituito nella sua massima pienezza, il ricorso alla pronuncia in rito deve sottostare i a maggiore ragione, al rispetto del principio del contraddittorio in quanto in tale sede, così come nel giudizio di appello, il giudice è in grado di valutare la scelta della formula più favorevole per l’imputato /essendosi realizzata la piena dialettica processuale delle parti, ovvero, quando si prospetti una definizione in rito, di considerare la necessità di ultimare a istruzione dibattimentale, ovvero di sollecitare la definizione del
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giudizio soltanto all’esito di una preventiva interlocuzione dei contraddittori su tutti i temi processuali e probatori emersi o sollevati nel corso del giudizio.
Sotto questo profilo deve ribadirsi che il rispetto del principio del contraddit torio assume rilievo costituzionale e rango pregiudiziale ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza EDU, la cui violazione costituisce la fonte di tutte le forme di nullità previste dal codice di rito. Ne consegue pertanto che “la sentenza emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali integra necessariamente la massima violazione del contraddittorio e, quindi risulta viziata da nullità assoluta e insanabile” (sez.U, 27/04/2017, COGNOME, cit.).
4. Il Tribunale di Siracusa, nel pronunciare sentenza di immediata declaratoria del proscioglimento dell’imputato per mancanza della condizione di procedibilità del reato di furto pluriaggravato iha violato i principi sopra evidenziati, sia per avere sostanzialmente escluso, nel corso del dibattimento, la facoltà del PM di procedere alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante della destinazione “a pubblico servizio” di cui all’art.625 comma 1 n.7 ultima parte cod.pen., sia per avere anticipato la decisione, pervenendo ad una declaratoria ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen. dettando, ancor prima della chiusura della istruzione dibattimentale, i termini della discussione finale (limitata alla ricorre za di un mutamento del regime della procedibilità del reato ascritto), nonostante fosse stato sollevato dall’organo della procura l’incidente relativo alla contestazione suppletiva.
4.1 In sostanza così facendo il Tribunale di Siracusa t ha operato in maniera non dissimile dal giudice che dispone il proscioglimento prima del dibattimento senza considerare che il mutamento del regime della procedibilità era intervenuto nel corso del giudizio dibattimentale i una volta iniziata la istruzione dibattimentale, che il pubblico ministero aveva formulato una contestazione suppletiva la quale “in astratto” avrebbe consentito di ricondurre la fattispecie nell’alveo della punibilità di ufficio, omettendo del tutto di riconoscere all’imputato le garanzie previste dall’art.519 cod.proc.pen. una volta che la contestazione suppletiva era divenuta patrimonio del processo, omettendo di valutare le sopravvenienze istruttorie, pure intervenute nel corso del giudizio, le quali avrebbero potuto concorrere a confortare la plausibilità della contestazione del PM (teste COGNOME, documentazione relativa all’accertamento eseguito in data 26/02/2016, documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi), limitandosi a rilevare la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale per mancata presentazione della querela da parte della persona offesa entro il termine di legge e invitando le parti a confrontarsi solo su tale tema, riconosciuto come pregiudiziale.
In tale modo il giudice è incorso in una inammissibile anticipazione del giudizio; ha negato il contraddittorio su temi decisivi quali gli esiti dell’istruttor battimentale e la legittimità della contestazione suppletiva; ha sollecitato l’intervento delle parti solo sul tema della procedibilità e ha mutilato la discussio ne finale del suo naturale epilogo.
4.2 Orbene, la stessa disposizione di cui all’art.469 cod.proc.pen. consente al giudice di pronunciare il proscioglimento predibattimentale per alcune specifiche ipotesi (quali la improcedibilità dell’azione penale) dopo avere sentito le parti, soltanto quando per accertare la causa di proscioglimento “non è necessario procedere al dibattimento”. Nel caso in specie il mutamento della procedibilità non solo era sopravvenuto alla instaurazione del giudizio in cui era già stata in parte svolta istruzione dibattimentale, ma la pronuncia di improcedibilità non costituiva neppure il pacifico approdo dell’applicazione di una disposizione sopravvenuta, laddove è rimasto del tutto inesplorato l’ambito di operatività della ipotesi ancora procedibile di ufficio a seguito della introduzione dell’art.2, comma 1, lett.i) de D.Lgs. n.150 del 2022 e la sua compatibilità con il contenuto della imputazione (art.625 comma 1 n.7 cod.pen. e cioè se l’energia elettrica sol:tratta possa essere ritenuta destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità) e del tutto irrisolt non oggetto della discussione finale il tema della contestazione suppletiva, pure legittimamente formulata dal pubblico ministero, a seguito dell’invito rivolto alle parti di confrontarsi solo con l’argomento della sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale.
4.3 Se è vero infatti che all’esito della discussione, limitata alla questione sopra indicata, il giudice ha dato atto in motivazione di “non potere tenere conto, ai fini della decisione della contestazione eseguita dal pubblico ministero ai sensi dell’art.517 cod.proc.pen.”, è altrettanto vero che dall’esame delle scansioni processuali che hanno condotto alla pronuncia ai sensi dell’art.129 comma 1 cod.proc.pen., non emerge se sia stato consentito alle parti (ma dal tenore dell’ordinanza del giudice si può ragionevolmente escludere) di contraddire su tutti i temi emersi e sollevati nel corso del giudizio, in particolare sulla qualifi zione giuridica dei fatti contestati nel capo di imputazione di cui al decreto di ci tazione a giudizio, sulla rilevanza processuale e sostanziale delle emergenze istruttorie acquisite agli atti, sulla contestazione suppletiva avanzata dal pubblico ministero e sugli eventuali presidi riconosciuti all’imputato in conseguenza di essa, laddove il corso del giudizio è stato di fatto interrotto sul rilievo della ric renza di una causa di improcedibilità dell’azione penale, pure in pendenza di temi che avrebbero giustificato la prosecuzione dell’istruttoria dibattimentale e il compiuto svolgimento del contraddittorio su di essi, fino alla discussione finale.
Così operando, il Tribunale di Siracusa ha di fatto trasformato il giudizio sulla responsabilità dell’imputata ad un mero accertamento sulla ricorrenza della causa di improcedibilità dell’azione penale, mortificando da un lato l’iniziativa del pubblico ministero la quale si esplica anche mediante l’esercizio dei poteri riconosciuti dagli art.516, 517 ed, entro determinati limiti dall’art.518 cod.proc.pen., e.dall’altra circoscrivendo il contraddittorio tra le parti, depotenziandolo di tut le questioni relative a temi diversi dalla (ritenuta) sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale, finendo per operare alla stregua del giudice che pronuncia una sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art.469 cod.proc.pen., a discapito della piena dialettica processuale, ormai costituita tra le parti laddove, al fine del decidere, il giudice, una volta condotto a termine l’iter del giudizio dibattimentale, avrebbe avuto a disposizione tutti gli strument per confrontarsi con la res iudicanda allo stesso devoluta e all’esito di un contraddittorio pieno su di essa (sez.U, n.12283 del 25/01/2015, COGNOME, Rv.230529; sez.U, n.17179 del 27/02/2002, COGNOME, Rv. 221403; sez.U, n.28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv.269809).
6. Orbene l’ingiustificata accelerazione verso l’epilogo “de plano” del giudizio, come sopra evidenziato, ha determinato un rilevante vulnus alla pienezza del contraddittorio sui temi che formavano oggetto del procedimento, determinandone un ingiustificata strozzatura una volta c:he lo stesso era giunto al naturale epilogo dibattimentale e, al contempo, ha limitato l’iniziativa dell’ufficio del pub blico ministero nell’esercizio dell’azione penale in una prospettiva di precisazione-integrazione del capo di imputazione, cori riferimento alla ricorrenza di una circostanza aggravante, la quale, se effettivamente riconosciuta come esistente anche a seguito di contestazione suppletiva, avrebbe assicurato la resistenza della fattispecie incriminatrice al mutamento delle condizioni di procedibilità pure introdotto, a fare data dal 30 dìicembre 2023, dalla disciplina della riforma Cartabia.
7. Le inosservanze In cui è incorso il Tribunale di Siracusa sono riconducibili a ipotesi di nullità di ordine generale di cui all’art.178 cod.proc.pen. e in particolar , GLYPH t a i7 i i a ipotesi di nullit à zà–52hte, la ddove attengono ai limiti dell’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art.179 in relazione all’art.178 lett.b) cod.proc.pen. e al con seguente diritto delle parti private di contraddire sul punto; esse peraltro si at teggiano altresì quali vulnus alla stessa integrità del contraddittorio nel corso del giudizio, in quanto hanno determinato una ingiustificata limitazione al potere di intervento delle parti su temi decisivi del giudizio, nullità che, rilevabile di uff in ogni stato e grado del giudizio, risulta comunque eccepita nei motivi di ricorso
del pubblico ministero il quale, deducendo violazione della legge penale, ha chiaramente lamentato come illegittimo il sostanziale disconoscimento della propria legittimazione a procedere a contestazioni suppletive nel corso del giudizio.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma alla udienza del 4 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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