Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16154 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI
NORD
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord per l’ulteriore corso;
letta la memoria difensiva del difensore d’ufficio AVV_NOTAIO dell’imputato dell’8 novembre 2023 che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; (imputato attualmente assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia, con revoca di ogni altra nomina);
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di 3523, 996 kwh di RAGIONE_SOCIALE elettrica, sottraendola alla rete RAGIONE_SOCIALE mediante un allaccio abusivo tale da prelevare RAGIONE_SOCIALE elettrica non fatturando e non registrando – con l’aggravante di essersi avvalso di un mezzo fraudolento – in Cardito il 19 gennaio 2019.
Alla prima udienza, il Tribunale ha disposto l’apertura del dibattimento ed ha ammesso le prove richieste dalle parti.
Alla successiva udienza del 7 aprile 2023, il P.M. ha chiesto di contestare l’aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen., rilevando che il fatto era avvenuto in danno di cosa destinata a pubblico servizio; il Tribunale ha preso atto della circostanza per cui la persona offesa del reato, società erogatrice del servizio di RAGIONE_SOCIALE elettrica, non aveva presentato regolare querela, nonostante nel vigore dell’attuale disciplina, prevista dall’art. 2, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disposto in attuazione del legge delega 27 settembre 2021, n. 134), entrato in vigore in data 30 dicembre 2022, il reato oggetto del presente procedimento fosse divenuto procedibile a querela di parte; il P.M. ha contestato l’aggravante suindicata e la difesa ha chiesto emettersi sentenza di non doversi procedere per difetto di querela.
All’esito della camera di consiglio, il Tribunale ha emesso sentenza di non doversi procedere per difetto di querela; ad avviso dell’organo giudicante, essendo la fattispecie divenuta procedibile a querela, la mancanza della condizione di procedibilità imponeva di dichiarare immediatamente e preliminarmente l’improcedibilità.
La Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Si deduce che, all’udienza del 7 aprile 2023, la Procura aveva avanzato richiesta di contestare la circostanza aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen..
Si rileva, peraltro, che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la contestazione può essere effettuata anche in sede dibattimentale, ai sensi degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., e anche qualora tale necessità non sia il frutto delle emergenze dell’istruttoria dibattimentale in corso, bensì il prodotto di quanto già risultante sulla scorta degli elementi già posti alla base del decreto che ‘dispone il giudizio.
Con memoria dell’8 novembre 2023,· la difesa del COGNOME chiede dichiararsi l’inammissibilità o, in via subordinata, il rigetto del ricorso.
Si deduce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto generico, per essersi basato sulla sola “inosservanza ed erronea applicazione della legge penale”, senza indicazione dei casi tipici di violazioni di legge o di vizi della sentenza disciplinati dall’art. 606 cod. proc. pen..
In via subordinata si evidenzia che la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. è di tipo valutativo, per cui non può essere ritenuta in sentenza dal giudice se non formalmente contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La pronuncia impugnata, conformemente a quanto prospettato nel ricorso proposto dal P.M., viola la legge con riferimento all’esercizio dell’azione penale, in specie al potere – dovere della contestazione suppletiva (Sez. 4, n. 14710 del 27/03/2024, COGNOME, non massimata).
In tema di nuove contestazioni in dibattimento, infatti, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal P.M. ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se sussista o meno la responsabilità penale dell’imputato (Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, COGNOME; Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023, COGNOME; Sez. 4, n. 48347 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285682; Sez. 4, n. 652 del 07/12/2023, dep. 2024, COGNOME).
Tale affermazione si inserisce in un costante orientamento già ribadito da precedenti pronunce (Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, Rv. 248539, COGNOME, non massimata sul punto), secondo cui gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., inseriti sotto la rubrica “Nuove contestazioni”, disciplinano l’esercizio dell’azione penale nel corso del dibattimento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Il P.M. interviene sull’imputazione enunciata nell’atto che instaura il giudizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che il dibattimento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o ampliata.
Effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del P.M., inerente all’esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall’art. 112 Cost. Inoltre, nell’ipotesi-ricorrente (art. 517 cod. proc. pen.), non è richiesto né il consenso
dell’imputato né l’autorizzazione del giudice. Pertanto, la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al P.M. il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio qual è la contestazione della circostanza aggravante, rilevando la tardività, è illegittima.
D’altronde, avvenuta la contestazione del reato connesso da parte del P.M., il giudice che procede ha l’obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell’imputato, ovvero dichiarando la propria incompetenza, perché il fatto appartiene a quella di un giudice superiore. Ove il giudicante ometta di decidere nel senso sopra illustrato, la sentenza da lui resa potrà essere utilmente impugnata, in quanto non si è pronunciata su di un capo di imputazione. Anzi, proprio questo è l’unico rimedio a disposizione del rappresentante della pubblica accusa avverso il rifiuto del giudicante a provvedere sulla contestazione effettuata ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., dal momento che la possibilità di procedere autonomamente – da taluni prospettata – è data per il reato connesso, ma non per la circostanza aggravante (Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999, COGNOME, non nnassimata sul punto).
A conferma di tale principio è sufficiente osservare che l’art. 517 cit. stabilisce esclusivamente che il P.M. “contesta all’imputato” il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento, senza prevedere alcun potere di intervento per l’organo giudicante, come invece previsto dall’art. 518 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione di un fatto nuovo, stabilendo che il presidente del collegio “può autorizzarla”.
Emerge, pertanto, dalla ricognizione delle norme di riferimento che, in presenza di una circostanza aggravante, al giudice che procede è preclusa qualsiasi attività discrezionale in quanto l’unico titolare dell’azione penale, il P.M., può procedere alla modifica dell’imputazione.
2.1. Un ulteriore argomento si trae dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte costituzionale del 9 luglio 2015 n. 139 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente ai reato oggetto della nuova contestazione e che ha precisato che: “la contestazione “tardiva” di circostanze aggravanti, è idonea a determinare «un significativo mutamento del quadro processuale”, potendo incidere in modo rilevante sull’entità della sanzione – tanto più quando si tratti di circostanze ad effetto speciale – e talvolta sullo stesso regime di procedibilità del reato. La Corte ha osservato, inoltre, che “l’imputato che si veda contestare in dibattimento una circostanza aggravante già risultante dagli atti di in-
dagine si trova in situazione non dissimile da quella del destinatario della contestazione “tardiva” di un fatto diverso: sicché, una volta divenuta ammissibile la richiesta di “patteggiamento” nel caso di modificazione dell’imputazione a norma dell’art. 516 cod. proc. pen., la preclusione di essa nel caso di contestazione di una nuova circostanza aggravante, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., risulta foriera di ingiustificate disparità di trattamento al pari della richiesta di giudizio abbreviato.
3. Nel caso in esame, nel corso del dibattimento il P.M. ha richiesto la modifica dell’imputazione e la contestazione dell’aggravante del 625, comma primo, n. 7, cod. pen., da cui derivava in astratto la procedibilità di ufficio del reato contestato; il Tr bunale ha negato l’esercizio di tale potere-dovere, rilevandone illegittimamente la tardività sul presupposto errato del decorso dei termini per proporre la querela da parte della persona offesa e ha deciso sulla base della originaria imputazione, dichiarando l’improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen..
Quanto alla tardività della contestazione suppletiva ritenuta dal giudice a quo, vanno qui richiamati anche i principi affermati da Sez. U. n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757, secondo cui “la direttiva n. 78, di cui all’art. 2 della legge delega per il vigente codice di rito (L. 16 febbraio 1987, n. 81), prevedendo appunto il potere del P.M. di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione, non pone specifici limiti temporali all’esercizio di detto potere nell’ambito di tale fase processuale, né consente di fare distinzioni quanto alla fonte degli elementi dai quali la contestazione “suppletiva” trae causa.
E ciò è stato previsto dalla direttiva in esame, e poi introdotto nel codice di rito, perché la modifica dell’imputazione o la contestazione di una circostanza aggravante, come pure di un reato concorrente, non possono che considerarsi come eventualità fisiologiche in un sistema processuale che si ispira al rito accusatorio incentrato nel dibattimento, ma che non consente, come più volte ricordato dalla Corte Costituzionale, dispersione degli elementi utili per un “giusto processo”. La tendenziale parità delle parti, cui si ispira la logica del sistema accusatorio – nell’esaltare il principio d contraddittorio – richiede che il P.M. formuli l’imputazione in base agli elementi d’accusa già acquisiti nelle indagini preliminari (artt. 405-407 cod. proc. pen.) e che, a sua volta, l’imputato, posto a conoscenza degli elementi di accusa, possa sin dall’inizio del dibattimento contrastarli efficacemente. Ma ciò non può comportare, come ineluttabile conseguenza, che, se il P.M., per inerzia o errore, abbia omesso in parte la contestazione di elementi di accusa già acquisiti, non possa provvedervi poi nel dibattimento, e sin dal suo inizio, apportando le necessarie modifiche all’imputazione.
Peraltro, la contestazione suppletiva all’inizio del dibattimento e sulla base di elementi non considerati nella formulazione dell’originaria imputazione, in caso di circostanza aggravante o di modifica dell’imputazione, evita di precludere al P.M. la
possibilità di richiedere un accertamento completo del fatto-reato, in sede di giudizio. Infatti, gli elementi modificativi od integrativi del fatto (quali le circostanze aggra vanti) non potrebbero mai formare oggetto di autonomo giudizio penale, diversamente da quanto sostenuto erratamente nella sentenza impugnata. Si darebbe luogo altrimenti ad una contrazione dell’ambito di esercizio dell’azione penale, con ciò contravvenendosi al disposto dell’art. 112 Cost..
Ed ancora, proprio a garanzia del diritto di difesa, l’art. 519 cod. proc. pen. dà facoltà all’imputato, nei cui confronti il P.M. abbia proceduto a contestazione suppletiva (“salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva”), di chiedere al giudice un termine per poter contrastare l’accusa perché in parte integrata o modificata. La norma in esame, peraltro, aggiunge che il tempo concesso dal giudice non può essere “inferiore al termine per comparire previsto dall’art. 429 cod. proc. pen. (art. 519, comma 2, cod. proc. pen.), cioè non inferiore a venti giorni”.
3.1. Si è detto che, nel caso di cui è processo il P.M. in dibattimento, nel primo segmento processuale utile, aveva richiesto la modifica dell’imputazione e l’integrazione della rubrica della imputazione con la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. da cui derivava in astratto la procedibilità di ufficio del reato contestato ed il Tribunale ha sostanzialmente negato l’esercizio di tale potere-dovere, rilevandone la tardività sul presupposto del decorso dei termini per proporre la querela da parte della persona offesa a seguito della modifica legislativa e ha deciso sulla base della originaria imputazione rilevando l’improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., violando tutti i principi del contraddittorio.
In riferimento al momento processuale in cui il potere di precisazione della contestazione, immediatamente derivante dal principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., deve essere esercitato, le direttrici ermeneutiche declinate dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, la citata Sez. U. Barbagallo, non assegnano alcuna preclusione correlata alla preesistenza, rispetto all’apertura del dibattimento, degli elementi di fatto che portano alla modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e alla contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all’art. 517 cod. proc. pen., poiché le nuove contestazioni possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari.
Pertanto, il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto al P.M. senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o
l’oblazione (Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 262614; Sez. 6 n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284).
Tale linea interpretativa non è smentita dalla recente sentenza delle Sezioni Unite, (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517), che afferma l’obbligo del giudice di procedere immediatamente alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione nel caso di contestazione suppletiva della recidiva, in quanto tale sentenza, nel caso concreto esamiNOME, ha rilevato un’impossibilità di fatto volto a precludere l’integrazione della contestazione della recidiva rispetto ad un reato già prescritto, a causa dell’inesistenza stessa di idoneo «segmento processuale». In tale pronunzia, al paragrafo 7, invero, sono ribaditi i principi sopra illustrati in tema d esercizio della contestazione suppletiva da parte del P.M. nei termini seguenti:
” Va altresì considerato che, in caso di contestazione suppletiva della recidiva in dibattimento, l’imputato presente non ha diritto a un termine a difesa, diversamente da quanto previsto qualora sia contestata una qualsiasi altra circostanza aggravante (art. 519, comma 1, cod. proc. pen.). Quanto sinora evidenziato, però, non consente di escludere, de iure condito, che il P.M. possa procedere alla contestazione suppletiva della recidiva solo in dibattimento, ai sensi delle citate disposizioni, non solo nei casi in cui la sussistenza della circostanza aggravante sia emersa dopo l’esercizio dell’azione penale (invero assai difficilmente ipotizzabili: si pensi all’accertamento di precedenti penali risultanti a carico dell’imputato con un alias la cui conoscenza sia emersa solo nel corso del dibattimento), ma anche qualora il pubblico ministero supplisca a una inerzia, rimedi a un errore ovvero compia una diversa valutazione discrezionale rispetto a quella fatta al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Tale conclusione risulta allo stato coerente rispetto alla risalente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U. citata Barbagallo) secondo la quale «le contestazioni ai sensi degli artt. 516 e 517 possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, cioè sulla base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari» (in senso conforme v. Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Rv. 264903-01; 7 Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, COGNOME, dep. 2016, Rv. 266081-01; Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259857-01). Non è in discussione, dunque, la facoltà da parte del pubblico ministero di procedere alla contestazione suppletiva (nel caso di specie) della recidiva, che peraltro non richiede l’autorizzazione del giudice (nei casi di cui all’art. 517 cod. proc. pen. «il pubblico ministero contesta all’imputato» una circostanza aggravante), a differenza di quanto previsto per la contestazione del fatto nuovo, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 518, comma 2, del codice di rito” “·
3.2. Nel caso in esame, il Tribunale, nel pronunciare sentenza di immediata declaratoria del proscioglimento dell’imputato per mancanza della condizione di procedibilità del reato di furto pluriaggravato, nell’escludere, nel corso del dibattimento, la facoltà del P.M. di procedere alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante della destinazione “a pubblico servizio” di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, ultima parte, cod. pen., ha anticipato la decisione, pervenendo ad una declaratoria ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen, così dettando, ancor prima della chiusura della istruzione dibattimentale, i termini della discussione finale (limitata alla ricorrenza di un mutamento del regime della procedibilità del reato ascritto), nonostante fosse stato sollevato dall’organo della Procura l’incidente relativo alla contestazione suppletiva. In sostanza, pertanto, il Tribunale non ha considerato che il P.M. aveva formulato una contestazione suppletiva la quale – in astratto – avrebbe consentito di ricondurre la fattispecie nell’alveo della punibilità di ufficio, omettendo del tutto di riconoscer all’imputato le garanzie previste dall’art. 519 cod. proc. pen. una volta che la contestazione suppletiva era divenuta patrimonio del processo e di valutare le sopravvenienze istruttorie, pure intervenute nei corso del giudizio, le quali avrebbero potuto concorrere a confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima, limitandosi a rilevare la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale per mancata presentazione della querela da parte della persona offesa entro il termine di legge e invitando le parti a confrontarsi solo su tale tema, riconosciuto come pregiudiziale.
Ne consegue che l’ingiustificata accelerazione verso l’epilogo de plano del giudizio, come sopra evidenziata, ha determiNOME un rilevante vulnus alla pienezza del contraddittorio sui temi che formavano oggetto del procedimento, da cui è conseguita altresì la limitazione dell’iniziativa dell’ufficio del P.M. nell’esercizio dell’azione pena in una prospettiva di precisazione – integrazione del capo di imputazione, con riferimento alla ricorrenza di una circostanza aggravante, la quale, se effettivamente riconosciuta come esistente, anche a seguito di contestazione suppletiva, avrebbe assicurato la resistenza della fattispecie incriminatrice al mutamento delle condizioni di procedibilità pure introdotto, a fare data dal 30 dicembre 2022, dalla riforma Cartabia. Le inosservanze in cui è incorso il Tribunale sono riconducibili ad ipotesi di nullità di ordine generale di cui all’art. 178 cod. proc. pen., laddove attengono ai limiti dell’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 179, in relazione all’art. 178, lett. b), co proc. pen. e al conseguente diritto delle parti private di contraddire sul punto; esse, peraltro, si atteggiano altresì quali vulnus alla stessa integrità del contraddittorio nel corso del giudizio, in quanto hanno determiNOME una ingiustificata limitazione al potere di intervento delle parti su temi decisivi del giudizio.
Con una non recente pronunzia, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De COGNOME, Rv. 230531) hanno ben chiarito che l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello
già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo – artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice – ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Si è evidenziato che l’art. 129 cod. proc. pen. prevede una regola di condotta rivolta al giudice, data la sua collocazione sistematica nell’ambito del capo relativo ad “atti e provvedimenti” giudiziali, e «prevede l’obbligo (recte dovere) dell’immediata declaratoria, d’ufficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice “riconosce” come già acqu’site agli atti. Si è di fronte ad una prescrizione generale di tenuta del sistema, nel senso che, nella prospettiva di privilegiare l’exitus processus ed il favor rei, si impone al giudice il proscioglimento immediato dell’imputato, o ve ricorrano determinate e tassative condizioni, che svuotano di contenuto per ragioni di merito – l’imputazione o ne fanno venire meno – per la presenza di ostacoli processuali (difetto di condizioni di procedibilità) o per l’avverarsi di un causa estintiva – la effettiva ragion d’essere. La citata sentenza COGNOME ha poi osservato che l’espressione immediata declaratoria, presente soltanto nella rubrica dell’art. 129 cod. proc. pen., assume una valenza diversa da quella percepibile prima facie: non denuncia una connotazione di “tempestività temporale” assoluta, fino a legittimare, pur nel silenzio della norma, il rito c.d. de plano ; ma evidenzia la precedenza che tale declaratoria deve avere, ove ne ricorrano le condizioni, su altri eventuali provvedimenti decisionali adottabili dal giudice.
In seguito, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) hanno affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione d& medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti ir modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ()cui/ che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Inoltre, a conferma della prevalenza della pronuncia di proscioglimento su ogni ulteriore approfondimento la sentenza ha ribadito che i vizi della motivazione del provvedimento impugNOME non sono rilevabili in sede di legittimità in presenza di una causa estintiva, in quanto il giudice, cui andrebbero rimessi gli atti per il giudizio rescissorio al fine di riparare il tessuto notivazionale della decisione, avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, principio applicabile anche in presenza di una nullità di ordine generale, come già affermato nella sentenza Cremonese (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002,
Cremonese, Rv. 220511). In definitiva, il giudice non può pronunciarsi ex abrupto a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., se. -iza coinvolgere le parti.
3.3. Il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto al P.M. senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione (Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B.L., Rv. 262614, Sez. 6, n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284).
4. In conclusione, va affermato che il P.M., ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., era pienamente legittimato ad effettuare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante in questione relativa all’art 625, comma primo, n. 7, cod. pen., a seguito della quale il reato oggetto di contestazione non era più in astratto procedibile a querela di parte ma d’ufficio e il Tribune doveva decidere sulla regiudicanda, come risultante dal legittimo esercizio da parte del P.M. del potere dovere di formulare l’imputazione. Nel caso in esame, l’esercizio da parte del P.M. del potere di integrare la contestazione nel primo segmento processuale utile non poteva essere precluso dal giudice, come le stesse Sezioni Unite Domingo riconoscono. E, una volta che questo potere sia stato validamente esercitato, il giudice aveva l’obbligo di pronunciarsi sull’imputazione da ultimo contestata, certo sull’imputazione originaria ormai superata, e ciò dopo aver garantito il co: -Araddittorio ai sensi dell’art. 519 cod. proc. pen..
L’esigenza di “correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza” (art. 521 cod. proc. pen.) impone al giudice di pronunciarsi sul fatto che risulti validamente contestato all’imputato. E’ priva di qua’siasi fondamento, ed è smentita dalla citata Sezioni Unite De COGNOME, l’idea che l’art. 129 cod. proc. pen. possa legittimare il giudice a pronunciarsi “ora per allora” su un’imputazione che non è più attuale.
Nel caso in concreto, all’esame dei Collegio, il Giudice ha illegittimamente impedito l’esercizio da parte del P.M. in udienza, nel primo segmento utile dopo il rinvio, della contestazione suppletiva relativa all’integrazione della rubrica del reato contestato con il riferimento all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere secondo l’originaria imputazione, arrogandosi un diritto impeditivo e valutativo sull’eserc’zio dell’azione penale da parte del P.M. che non gli viene riconosciuto dal sistema e negando il contraddittorio tra le parti. Il principio di immediatezza di cui all’art. 129 cod. proc. pen., infatti, non implica una pronuncia intermedia prima che la fase processuale nella quale può manifestarsi la causa di improcedibilità si à esaurita. In questo arco temporale deve ritenersi applicabile l’art. 517 cod. proc. pen..
Spetterà al giudice, all’esito del contraddittorio riaperto ai sensi dell’art. 519 cod proc. pen. valutare se l’aggravante contestata sussiste.
4.1. Ne consegue che, qualificata ìl -npugnazione del P.M. quale ricorso per saltum (Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473) e ritenuta sussistente la nullità denunciata con il ricorso del Procuratore della Repubblica ricorrente, poiché in violazione delle norme di legge sopra richiamate il giudice del dibattimento ha precluso al P.M. il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato correttamente circostEinziato e qualificato, il Tribunale è incorso i una nullità assoluta di ordine generale p·revista dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., che attiene alla formulazione della imputazione e all’esercizio dell’azione penale; nel caso di specie, ricorre, pertanto, il C·50 di cui all’art. 569, comma 4, prima parte, cod. proc. pen., in relazione all’art. comma 4, cod. proc. pen..
In ordine ai rilievi di cui alla memoria difensiva dell’imputato, deve innanzitutto osservarsi che il ricorso del P.M. apparE specifico, essendo stata adeguatamente descritta la violazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. peri., per non essere stata consentita la contestazione della circostanza aggravante in questione.
Va respinta anche la seconda argomentazione sollevata dalla difesa e, cioè, la presunta impossibilità di contestare la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto di natura di valutativa.
Al riguardo, infatti, va ricordato che la distinzione tra circostanze aggravanti di natura valutativa o meno assume rilievo al solo fine di stabilire in quali casi l’aggravante possa essere ritenuta in sentenza senza previa contestazione (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).
Orbene, alla luce dell’impostazione illustrata nei paragrafi precedenti, secondo cui nel caso in esame il Tribunale ha erroneamente denegato la possibilità per il P.M. di effettuare la contestazione dell’aggravante suddetta, la soluzione della problematica della natura valutativa o meno clehE stessa appare del tutto irrilevante.
Per tali ragioni la sentenza inicAnata va annullata senza rinvio con conseguente restituzione degli atti ai Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione fisica, per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli Nord, altro giudice. Così deciso in Roma il 27 marzo 2024.