Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32072 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA COGNOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udita la requisitoria dell’Avvocato Generale, NOME COGNOME, il quale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio;
udito il difensore dell’imputato COGNOME, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione, per delega scritta, dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputata COGNOME, il quale ha chiesto la conferma della pronuncia impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Caltagirone dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per il delitto di furto aggravato per mancanza di querela.
In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, il COGNOME e la COGNOME, in concorso tra loro, avevano manomesso il sigillo e l’apertura della valvola di monte del misuratore del gas, già cessato per morosità, e si erano impossessati di 1046 metri cubi di gas metano, sottraendolo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose.
Avverso la richiamata sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania ha proposto ricorso immediato per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. poiché era stata considerata tardiva la contestazione della circostanza aggravante della sottrazione di bene destinato ad un pubblico servizio effettuata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO all’udienza, in contrasto con il potere dello stesso, espressione del dovere di esercizio dell’azione penale sancito dall’art. 107 Cost., di effettuare contestazioni suppletive sino alla conclusione del giudizio di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO deve essere accolto.
2.0ccorre premettere, anche sulla scorta dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite “Sorge” (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01), che la circostanza aggravante della sottrazione di un bene ad un pubblico servizio ha carattere valutativo poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della “res”, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (v., tra le altre, Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 – 01; Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, PG c. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285465 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, COGNOME, Rv. 281556 – 01).
Allora ciò che rileva per vagliare l’adeguatezza della contestazione è se il capo di imputazione sia stato formulato con riferimento ad una serie di elementi descrittivi e qualificativi che hanno reso pienamente esercitabili i diritti di difes degli imputati, anche in relazione alla circostanza aggravante dell’essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio.
Peculiare valenza assume, invero, nella struttura della già evocata sentenza delle Sezioni Unite “Sorge”, la collocazione del tema della contestazione della circostanza aggravante nel perimetro della necessità di una informazione dettagliata, diretta all’imputato, circa la natura del fatto che vale ad aggravare le
conseguenze sanzionatorie. Necessità che deriva non solo dalla inequivoca formulazione delle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con le quali deve essere effettuata la contestazione del fatto e delle sue aggravanti, ma anche e soprattutto dal livello di tutela pRAGIONE_SOCIALEso a riguardo all’art. 6, par. 3, let a), della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali laddove individua, tra i canoni dell’equo processo, quello che l’imputato sia reso edotto della prospettazione accusatoria formulata a suo carico, ciò che è prodromico all’esercizio, da parte dello stesso, del fondamentale diritto di difesa.
D’altra parte, la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha posto in rilievo tali esigenze difensive dell’imputato, rispetto a modifiche in peius “a sorpresa”, ossia non precedute da una adeguata contestazione, nella fondamentale sentenza c.d. Drassich I c. Italia, la quale, in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per un reato (la corruzione in atti giudiziari) che non era indicato nel provvedimento di rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessuna fase del procedimento e la riqualificazione aveva avuto luogo solo al momento della deliberazione della Corte di cassazione e non era stata evocata da alcuna delle controparti o dei giudici in una fase anteriore del procedimento, ha ritenuto integrata una violazione dell’art. 6, § 3, della Convenzione EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell’Il dicembre 2007, Drassich c. Italia, §§ 34 ss.).
Lo scopo di rendere in concreto l’imputato edotto della prospettazione accusatoria in tutte le sue componenti, id est anche in quelle che investono gli elementi accessori del fatto, come quelli circostanziali, è raggiunto quando egli possa, grazie alla lettura del capo di imputazione, esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
In particolare, tale scopo è raggiunto tutte le volte che la contestazione della circostanza aggravante consenta di rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla prospettazione accusatoria per come aggravata, ossia, nel caso in esame, per aver sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.
Orbene, nella fattispecie per cui è processo, tale scopo si è realizzato compiutamente poiché, come emerge dalla lettura del capo di imputazione, nello stesso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha fatto riferimento alla condotta di furto di gas posta in essere manomettendo il sigillo e l’apertura della valvola di monte del misuratore del gas, così andando ad incidere (anche se indirettamente) sulla RAGIONE_SOCIALE di distribuzione dell’ente gestore, RAGIONE_SOCIALE che, per l’appunto, fornisce un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica”.
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Di qui l’errore nel quale è incorsa la pronuncia impugnata che, pur in presenza di un’adeguata contestazione della circostanza aggravante in esame, idonea a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece erroneamente ritenuto che nel caso di specie la stessa mancasse.
D’altra parte, anche le censure più specificamente veicolate con il ricorso colgono nel segno.
Come si è evidenziato, è stata dedotta la violazione dell’art. 517 cod. proc. pen., atteso che la pronuncia censurata ha ritenuto prevalente la virtuale operatività della sopravvenuta causa di improcedibilità per mancanza di querela, rispetto alla efficacia che avrebbe dovuto invece essere riconosciuta alla previa contestazione suppletiva della aggravante della destinazione del bene-energia al pubblico servizio, contestazione volta a configurare ex novo una fattispecie aggravatrice idonea a determinare la procedibilità di ufficio, e effettuata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO all’udienza di discussione dell’8 novembre 2023, a fronte del decreto di rinvio a giudizio emesso ex art. 456 cod. proc. pen. dal GIP in data 9 maggio 2023.
In sostanza, la sentenza impugnata, pur avendo rimarcato l’ammissibilità della contestazione suppletiva al lume del consolidato principio per il quale essa può intervenire fino alla conclusione del dibattimento, ha ritenuto, tuttavia, che detta contestazione non potesse spiegare, per tardività, i propri effetti, essendo questi inibiti dalla ormai sopravvenuta causa di improcedibilità del reato per mancata presentazione della querela, ad opera della persona offesa, entro la data del 30 marzo 2023, secondo quanto previsto dall’art. 85, primo comma, del d.lgs. n. 150 del 2022.
Ma, allora, la pronuncia del Tribunale di Caltagirone è erronea anche sotto tale aspetto.
La questione attiene ai complessi rapporti tra la possibilità per il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di effettuare la contestazione suppletiva nel corso del processo, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., e il dovere del giudice di rilevare immediatamente una causa di proscioglimento sancito dall’art. 129 cod. proc. pen.
In proposito, alcune decisioni di questa Corte che sono state chiamate a confrontarsi con la problematica in esame, hanno gia’ posto in rilievo che l’art. 517 cod. proc. pen., regolante la possibilità di effettuare nel giudizio dibattimentale la contestazione all’imputato di una circostanza aggravante, non sottopone ad alcun tipo di limite il potere-dovere del pubblico ministero di operare tale modifica dell’imputazione, se non quella che vi sia un’istruttoria dibattimentale in atto, trattandosi di un potere-dovere correlato all’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale che deve essere considerato immanente e non limitabile e – dunque – esercitabile in tutte le fasi del procedimento (Sez. 4, n. 47769 del 22/11/2023, PMT c. D’Amico Maria, Rv. 285421 – 01).
In effetti, come ha evidenziato con estrema chiarezza e in coerenza con il potere di contestazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO quale estrinsecazione dell’obbligatorietà nell’esercizio dell’azione penale alla luce dell’art. 107 Cost., Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757 – 01, la modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all’art. 517 del medesimo codice possono essere effettuate anche in base ad atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
Di peculiare interesse è, inoltre, Sez. 4, n. 48537 del 22/11/2023, P.M.T. in proc. Scalora, n.m., la quale si è confrontata espressamente con il problema correlato alla rilevata possibilità del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di svolgere contestazioni suppletive sino alla conclusione del dibattimento con la regola espressa dall’art. 129 cod. proc. pen., osservando che detta regola di giudizio deve essere modulata a seconda della fase del procedimento in cui si prospetta o interviene la causa di non punibilità in quanto, se è sempre consentito il proscioglimento predibattinnentale dell’imputato ai sensi dell’art.469 cod. proc. pen. laddove non sia utile il vaglio dibattimentale in quanto l’azione penale non deve essere iniziata o proseguita, una volta che il contraddittorio è costituito nella sua massima pienezza, il ricorso alla pronuncia in rito deve rispettare detto principio mediante una preventiva interlocuzione tra le parti che manca se viene radicalmente impedito al AVV_NOTAIO di effettuare la nuova contestazione ritenendo all’uopo dirimente la circostanza che sono maturati i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Tale pronuncia applica, invero, i fondamentali principi di carattere più generale ritraibili dalla sentenza delle Sezioni Unite “De COGNOME“, la quale – nel sancire l’illegittimità della pronuncia resa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. dal GIP con il rito de plano in motivazione ha posto in rilievo che la causa deve essere rinvenuta, da un lato, nel rilievo per il quale l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere ulteriore ed autonomo al di fuori di quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo (artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice): epilogo che dunque deve avvenire con le precisate cadenze e modalità procedimentali e non in modo disancorato da queste; da un altro, nel fatto che una pronuncia estemporanea ed anticipata della causa di non punibilità incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, al quale viene precluso l’esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l’accusa, anche mediante le contestazioni suppletive, e determina la violazione del diritto di difesa dell’imputato, al quale viene precluso l’esercizio di facoltà esperibili solo nell’ambito della fase o grado in essere (Sez. U, sentenza n. 12283 del 25/01/2005, COGNOME, massimata su altri profili).
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Ponendosi espressamente nel solco di tale precedente, la più recente sentenza delle stesse Sezioni Unite “Domingo” ha tuttavia ritenuto di individuare, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, nonché dell’esigenza di evitare che l’imputato venga discriminato rispetto al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (non potendo il primo ottenere lo svolgimento di un’attività istruttoria a fronte dell’emersione di una causa che consente un esito di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.), un “correttivo” rispetto a tale enunciazione nell’ipotesi in cui al momento della contestazione suppletiva sia già maturata una causa idonea a determinare detto esito. In particolare, tale decisione, pur non impedendo in questo caso al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di effettuare la contestazione suppletiva, ne ha nella sostanza sterilizzato gli effetti, non potendo, comunque, il giudice fare altro che rilevare la causa di proscioglimento (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517 – 01).
Senonché occorre vagliare come i principi espressi nel tempo dalla ripercorsa giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, quanto al delicato rapporto tra il potere del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di svolgere contestazioni suppletive dopo l’esercizio dell’azione penale e il potere/dovere del giudice di emanare immediatamente una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., in virtù della peculiare situazione normativa che si è venuta a creare per effetto del mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022.
In altre e più chiare parole, nel caso in esame occorre verificare come detti principi possano declinarsi rispetto ad una causa di improcedibilità sopravvenuta sia al momento nel quale è stata formulata l’imputazione, sia all’ultima udienza che si era celebrata dinanzi al Tribunale prima di quella in cui è stata effettuata la contestazione suppletiva della circostanza aggravante dell’assoggettamento del bene sottratto a un pubblico servizio.
Appare in effetti opportuno, a questo punto, richiamare, sinteticamente, le norme nelle quali la questione deve essere collocata.
Più in particolare, occorre considerare che, sino alle novità introdotte dall’art. 2, primo comma, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2022, l’art. 624, terz comma, cod. pen., stabiliva che: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7) e 625».
Talché, in presenza di ciascuna delle numerose circostanze aggravanti contemplate dall’art. 625 cod. pen., il reato di furto era procedibile d’ufficio.
Per effetto della richiamata riforma normativa, lo stesso art. 624, terzo comma, cod. pen., è stato invece riformulato nel senso che: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità ovvero se ricorre taluna delle circostanze di
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cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».
E’ stato previsto, poi, dall’art. 85, primo comma, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022, un regime transitorio in virtù del quale: «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Ne deriva che, poiché la riforma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, il termine per la presentazione della querela per la persona offesa scadeva il 30 marzo 2023.
In sostanza, dunque, nel modificare il regime di procedibilità del reato, è stato espressamente concessa alla persona offesa che non aveva presentato querela, facendo affidamento (in tesi) sulla procedibilità d’ufficio del delitto di furto, la facoltà di presentare la stessa onde evitare l’improcedibilità dell’azione penale.
Nessuna disposizione normativa ha riguardato, di contro, la posizione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che, analogamente, avrebbe potuto trovarsi nella situazione di non aver contestato sin dall’origine tutte le circostanze aggravanti caratterizzanti il delitto di furto, facendo affidamento (sempre in tesi) sulla procedibilità d’uffici di tale delitto anche al ricorrere di una sola (o, rectius, di una qualunque) delle circostanze aggravanti contemplate dall’art. 625 cod. pen.
Tuttavia, tale omessa previsione è dovuta semplicemente al fatto che al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO il sistema processuale riservava, e riserva, uno speculare e ordinario mezzo per il ripristino della procedibilità, ossia lo strumento della contestazione suppletiva della circostanza aggravante nella prima occasione utile (da intendersi, nel corso del processo, come prima udienza utile).
Sarebbe infatti per un verso discriminatorio e per un altro irragionevole, poiché la procedibilità del delitto verrebbe a dipendere dalla fissazione, o meno, di un’udienza utile alla contestazione suppletiva prima della data del 30 marzo 2023, fare piana applicazione in questa peculiare situazione dei pur condivisibili principi espressi dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite “Domingo”.
In altri termini, tenuto conto del momento in cui si è posto, per effetto della novella, il tema della nuova procedibilità del reato, e della durata del conseguente regime transitorio disegnato per la iniziativa anche fuori udienza della persona offesa, la eventuale inattività processuale durante tale periodo di fatto impedisce al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di reagire in tempo e di prevenire il rischio della declaratoria di improcedibilità del reato. Sicché non sarebbe ragionevole impedirgli il potere di contestazione suppletiva della circostanza aggravante nella
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prima udienza utile, anche se fissata, come nella fattispecie per cui è processo, dopo la data del 30 marzo 2023.
Pertanto, per il complesso delle esposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Caltagirone, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024
Il Consigliere Estensore