Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9088 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9088 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile NOME COGNOME, in proprio e quale amministratore della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, l’AVV_NOTAIO, il quale si è riportato alle conclusioni e alla nota spese depositate a mezzo posta elettronica certificata nonché alla nota spese e conclusioni che ha depositato all ‘ udienza, ad integrazione delle precedenti;
uditi, per l’imputato, gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che si sono riportati ai motivi di ricorso e ne hanno chiesto l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i delitti ascritti allo stesso ai capi A), B), C), D), E) ed S) dell’imputazione.
Le decisioni di merito, in particolare, hanno ri tenuto l’imputato partecipe dell’associazione mafiosa di cui al capo S), nonché responsabile di una serie di reati fine, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416 -bis .1 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a nove motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, l ‘ imputato denuncia violazione degli artt. 516 e 518 cod. proc. pen. rispetto alla modifica del capo S) dell’imputazione.
A fondamento di tale censura rammenta che il pubblico ministero, nel corso del dibattimento, aveva modificato la contestazione del delitto associativo, avvenuta originariamente in forma chiusa sino alla data del 15 novembre 2014, estendendone la permanenza sino al novembre 2018, a seguito delle risultanze istruttorie costituite dall’esame del teste di polizia giudiziaria COGNOME e dall’acquisizione delle risultanze del procedimento denomiNOME ‘ Operazione COGNOME ‘ . Evidenzia che, a fronte di tale modifica del l’ editto imputativo, la difesa aveva richiesto al Tribunale di applicare la procedura contemplata dall’art. 518 cod. proc. pen., trattandosi di una contestazione suppletiva concernente lo spostamento in avanti del tempus commissi delicti del reato associativo. Tuttavia, il Tribunale, con ordinanza del 26 aprile 2022, recepita nella decisione di condanna di primo grado e confermata, nonostante il puntuale motivo di gravame, dalla Corte d’appello, aveva ritenuto inapplicabile tale procedura dovendo ritenersi integrato non già un fatto nuovo, bensì un fatto diverso ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen.
Ciò premesso l’imputato lamenta che la qualificazione operata dalle decisioni di merito non ha ragionevole fondamento, come da esse argomentato, nella circostanza per la quale gli era sempre stato contestato di essere partecipe alla stessa associazione di tipo mafioso (ossia il RAGIONE_SOCIALE) e con il medesimo ruolo, talché la contestazione suppletiva si era limitata a spostare in avanti la durata della condotta , peraltro nell’ambito di un reato di natura permanente. L’errore nel quale sarebbero incors e in parte qua le pronunce di merito sarebbe costituito dalla circostanza, già evidenziata in appello, che, in realtà, le risultanze dell’altro procedimento non riguardavano in alcun modo il RAGIONE_SOCIALE, al quale egli era stato accusato di appartenere nell’originaria prospettazione accusatoria, poiché gli imputati del processo COGNOME erano stati chiamati a rispondere del fatto di aver costituito a Trento una cellula dell’associazione mafiosa facente invece capo nel territorio reggino al RAGIONE_SOCIALE COGNOME e, inoltre, i fatti emersi nel corso del dibattimento inerivano esclusivamente ai suoi rapporti con alcuni degli imputati in quel procedimento, senza alcun rilievo sul piano associativo.
D’altra parte , la manifesta irragionevolezza della decisione della Corte territoriale sarebbe palesata dalla circostanza che questa aveva ritenuto integrata solo una modifica del fatto già contestato, pur facendo riferimento alla commissione da parte sua di attività di riciclaggio con esponenti della RAGIONE_SOCIALE, e dunque ad un’attività in nessun modo ricollegabile a quella, rientrante nella prospettazione accusatoria originaria, relativa alla partecipazione al RAGIONE_SOCIALE COGNOME di San RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Mediante il secondo motivo, l’imputato deduce l’illegittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 516 cod. proc. pen., laddove non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato, anche con riferimento ai capi di imputazione nei quali sono contestati i reati connessi ai sensi dell’articolo 12, lett. b), cod. proc. pen., con quello oggetto di modifica della contestazione.
Con riguardo a tale censura, il ricorrente espone che, a fronte della modifica della contestazione del delitto di cui al capo S) operata dal pubblico ministero, disattesa la principale eccezione difensiva per la quale la contestazione suppletiva integrava un fatto nuovo, esso imputato, presente in aula, aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, in relazione a tutti i reati che gli erano stati contestati nel decreto di rinvio a giudizio, poiché strettamente connessi a quello associativo. Senonché tale decisione era stata disattesa dal Tribunale, all’udienza dell’11 ottobre 2022, con una pronuncia confermata dalla Corte d’appello, sul presupposto per il quale, in base alla disciplina vigente, si può accedere al rito abbreviato solo con riguardo al capo di imputazione modificato, e non anche rispetto agli altri capi di imputazione.
Alla luce di quanto premesso, secondo la prospettazione del ricorrente, l’art. 516 cod. proc. pen. si porrebbe tuttavia in contrasto in parte qua con gli evocati parametri costituzionali, al lume della giurisprudenza della Corte Costituzionale intervenuta più volte su tale disposizione per dichiararne l’illegittimità laddove non consentiva all’imputato di accedere a riti premiali a fronte di modifiche dell’imputazione. Sottolinea, al riguardo, che in tali decisioni la Corte costituzionale ha sottolineato che la scelta del rito è una componente essenziale del diritto di difesa, che deve esplicarsi necessariamente con riguardo a tutte le imputazioni, se connesse, poiché il mutamento della contestazione, oltre ad operare uno spostamento dei temi probatori, può incidere sulla risposta sanzioNOMEria, come avvenuto nel caso di specie nel quale la recidiva sarebbe stata esclusa se l’imputazione non fosse stata modificata. Inoltre, evidenzia che l’art. 516 cod. proc. pen., nella formulazione attuale, contrasta rispetto alla questione in esame, anche con il principio di eguaglianza, poiché consente che l’imputato venga discrimiNOME in ragione della maggiore o minore esattezza o completezza delle
indagini preliminari del pubblico ministero nonché dalla scelta dello stesso di procedere ad una modifica della imputazione nel corso del dibattimento. Deduce, altresì, che, poiché a seguito delle pronunce di incostituzionalità intervenute della materia vi sono ormai diverse ipotesi nelle quali l’imputato, a seguito di una nuova contestazione, sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., recupera la facoltà di accedere ai riti premiali , l’ipotesi che lo riguarda non è irragionevolmente equiparata alle altre, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento.
Evidenzia, infine, che non osterebbe a quanto osservato il principio di speditezza processuale, poiché, come affermato nella giurisprudenza costituzionale, ad esempio nella sentenza n. 237 del 2012, la contestazione suppletiva è necessaria per assicurare la flessibilità del dibattimento nella prospettiva di non dispersione delle prove, che deve tuttavia bilanciarsi con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza.
2.3. Mediante il terzo motivo, il COGNOME assume violazione dell’articolo 7 della CEDU, degli artt. 3, 25, secondo comma, Cost., dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. e dell’art. 442, comma 2bis , cod. proc. pen.
A fondamento di tale censura espone che in primo grado il Tribunale, con ordinanza del 24 gennaio 2023, aveva disatteso la sua richiesta di essere rimesso in termini per poter essere giudicato nelle forme del rito abbreviato a seguito della introduzione, da parte del d.lgs. n. 150 del 2022, nell’art. 442 cod. proc. pen., del comma 2bis , per il quale, quando né l’imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena comminata è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione. Secondo il Tribunale, con una prospettiva confermata dalla Corte territoriale, tale richiesta non poteva essere accolta in considerazione della natura mista, sostanziale e processuale, della disposizione modificata, che per tale ragione non poteva essere applicata retroattivamente, come riconosciuto dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 16054 del 2023. Ciò posto, la difesa del COGNOME sottolinea, in primis , a quest’ultimo riguardo , che tale pronuncia è stata resa in una fattispecie processuale ben diversa, nella quale l’imputato era stato giudicato in primo grado con le forme del rito abbreviato ed aveva già proposto appello contro la sentenza di condanna, mentre il caso in esame era ben diverso, talché avrebbe dovuto trovare applicazione il principio della retroattività della norma più favorevole sancito dall’art. 2, quarto comma, cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo, l’imputato denuncia erronea applicazione dell’art. 516 cod. proc. pen. e violazione degli artt. 24 e 111 Cost. rispetto al rigetto della
richiesta subordinata di accesso al rito abbreviato in ordine al delitto di cui al capo S), oggetto della modifica dell’imputazione.
Rammenta, in proposito, che il Tribunale, con ordinanza del 24 gennaio 2023, aveva rigettato la richiesta subordinata di accesso parziale al rito abbreviato con riferimento a tale capo di imputazione, con una decisione confermata dalla Corte d’appello, per la tardività della stessa. Assume l’erroneità di tale pronuncia poiché il termine finale per la proposizione della richiesta di rito abbreviato in udienza preliminare , a tenore dell’art. 438, comma 2, cod. proc. pen. è quello in cui sono formulate le conclusioni, momento prima del quale aveva effettuato la richiesta che pure non era stata spiegata immediatamente dopo la nuova contestazione compiuta dal Pubblico Ministero quando era stata presentata, quella, parimenti disattesa, di accedere al rito abbreviato per tutti i reati contestati.
2.5. Mediante il quinto motivo, in relazione al capo A) dell’imputazione, relativo all’a tentata estorsione nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME denuncia violazione degli artt. 56, 629, 628, n. 1 e 3, cod. pen., nonché degli artt. 192, comma, 2, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) , 533, comma 1, cod. proc. pen., e dell’art. 27 Cost.
A fondamento di tali censure pone in rilievo che la sentenza impugnata è viziata per l’assenza di concreti elementi individualizzanti da cui poter desumere che la tentata estorsione in danno della RAGIONE_SOCIALE era stata posta in essere con il suo concorso.
Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non ha risposto alla questione fondamentale sottoposta dalla difesa in appello, laddove aveva offerto una concreta prospettazione alternativa rispetto all’interpretazione delle conversazioni intercettate tra il COGNOME e l’NOME, tale da escludere qualsivoglia suo coinvolgimento nel fatto di reato per la quale l ‘Ev COGNOME avrebbe tentato in realtà di intimidire il COGNOME per propri interessi, attribuendosi un ruolo di esclusivo di mediatore con le famiglie del luogo, in realtà inesistente.
Né, sottolinea, avrebbe potuto attribuirsi rilievo in senso contrario alla circostanza che i predetti si erano recati nel suo bar nel giorno in cui era fissato, secondo quanto asserito dall’NOME, l’appuntamento con le famiglie del luogo, perché, secondo quanto emerso dalla istruttoria, il bar si trovava in una posizione strategica ed era quotidianamente frequentato da tutti i soggetti in qualche misura impegnati nel parco eolico.
Evidenzia, inoltre, che la Corte territoriale non ha tenuto conto di una pluralità di elementi a suo favore: dalle conversazioni intercettate si poteva escludere che nel suo bar si tenevano riunioni della ‘ ndrangheta; nella conversazione captata con il COGNOME , l’E COGNOME affermava di avere con le famiglie del luogo un
appuntamento alle 15, ma i due interlocutori erano andati al bar di esso ricorrente alle 13:40; il teste di polizia giudiziaria COGNOME non era stato in grado di riferire se NOME ed NOME all’interno del bar si erano incontrati con qualcuno; non erano conducenti le due conversazioni utilizzate dal tribunale, ossia la telefonata del 31 maggio 2012 tra lui ed NOME, e quella del 22 settembre 2012, nella quale aveva cercato di ottenere informazioni da un tale NOME per contattare una responsabile della RAGIONE_SOCIALE, atteso che ciò sarebbe potuto avvenire pe molteplici ragioni.
Lamenta, in definitiva, che la Corte territoriale, come già il Tribunale, invece di valorizzare gli elementi in suo favore, li avrebbero interpretati, in contrasto con il principio del ragionevole dubbio, contra reum .
2.6. Con il sesto motivo, in ordine ai delitti di cui ai capi B) e C), ossia all’estorsione e al danneggiamento in danno di NOME COGNOME, il COGNOME denuncia violazione degli artt. 81, 629 e 628, n. 3, 513bis , 635, secondo comma, cod. pen., in relazione all’art. 625, n. 7, 61, n. 2 e 416-bis.1 cod. pen., nonché degli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, 546, comma 1, 533 cod. proc. pen.
In particolare, sottolinea che, come era stato evidenziato nell’atto di appello, vi erano plurime ragioni per dubitare della credibilità del COGNOME, il quale aveva deciso di accusarlo soltanto a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini che lo vedeva indagato per il reato di favoreggiamento e si era costituito parte civile, con conseguente interesse economico nella vicenda.
La Corte territoriale, inoltre, non aveva considerato che erano emersi una serie di elementi di prova univoci, nel senso che esso ricorrente non era il soggetto con il quale si era interfacciata la vittima il 30 ottobre 2012, atteso che nei giorni precedenti la gru era stata parcheggiata nei pressi del suo bar senza che avvenisse nulla e, in seguito, peraltro, il medesimo COGNOME si era rivolto a lui per avere un altro mezzo di trasporto. Soprattutto, la persona offesa aveva riferito che l’artefice dell’estorsione ai suoi danni era un uomo di alta statura, mentre lui era COGNOME solo 1,55 metri, circostanza che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, non avrebbe potuto essere confusa nonostante il tempo trascorso, anche per le numerose occasioni nelle quali si erano incontrati.
2.7. Mediante il settimo motivo il ricorrente, con riferimento al capo D) dell’imputazione, ossia all’estorsione nei confronti di NOME COGNOME, e al capo E), afferente il danneggiamento del camion della ditta RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt. 629, 635, secondo comma, n. cod. pen., in relazione all’art. 625, n. 7, 61, n. 2 e 416bis .1 cod. pen., nonché agli artt. 125, 192, comma 2, 533, comma 1, cod. proc. pen.
Segnatamente, quanto al capo E) dell’editto imputativo, sottolinea che in appello aveva evidenziato la paradossale circostanza per la quale il pubblico ministero aveva rinunciato alla relativa contestazione con la memoria depositata all’udienza del 24 gennaio 2023, poiché non vi era prova che il danneggiamento si fosse concretizzato mentre il Tribunale lo aveva condanNOME in base ad una prova del tutto inconsistente. Rispetto a tale censura, la Corte di appello non aveva fornito alcuna risposta, rinviando ad argomentazioni già spese, senza confrontarsi con la stessa.
Con riferimento al capo D) della prospettazione accusatoria sottolinea che in appello aveva contestato la effettiva rilevanza probatoria della conversazione valorizzata dal Tribunale ai fini della condanna poiché dalle parole dell’autista emergeva che, nel momento in cui questi parlava con il NOME, ‘ il problema degli amici che si sono cercati ma non si sono trovati sia stato già risolto ‘ , tanto che il soggetto cui si riferisce per tutta la conversazione aveva detto che il camion andava bene e poteva partire. Dal che conseguirebbe che, se pure volesse ritenersi che ‘quello del bar’ era lui, non c’entrava nulla rispetto alla partenza del camion, che era già stata decisa, poiché chi rassicura l’autista del camion nel senso che può partire non è ‘ quello del bar ‘, il che dimostra che egli non ha avuto alcun ruolo nella vicenda. Lamenta che, rispetto a tale aspetto decisivo, la Corte territoriale non ha addotto alcuna motivazione.
Quanto all’elemento assunto a riscontro della fuorviante interpretazione della telefonata, ossia alla presenza di operai della ditta RAGIONE_SOCIALE nel suo bar il giorno successivo alla conversazione, lamenta che non è stata considerata la concreta e ragionevole prospettazione alternativa nel senso che essi si erano recati lì per pagare il pranzo consumato lì il giorno prima.
2.8. Con l’ottavo motivo l’imputato, in relazione al capo S) dell’editto accusatorio, denuncia violazione degli artt. 416 cod. pen., 125, 192, comma 2, 533, comma 1, cod. proc. pen., ache con riferimento all’assenza di protrazione della condotta associativa oltre l’anno 2014.
Deduce, in primo luogo, che, come aveva evidenziato nell’atto d’appello, per come riconosciuto dal medesimo Tribunale, gli elementi posti originariamente a fondamento della contestazione sulla sua partecipazione al RAGIONE_SOCIALE erano stati smentiti poiché le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia erano risultate prive di rilievo individualizzante rispetto alla posizione di esso imputato. Di conseguenza la sua partecipazione mafiosa alla NOME COGNOME era stata ritratta dall’affermata responsabilità per i fatti di estorsione e di danneggiamento che, nell’ottica del giudizio, erano delitti fine connotanti la strategia di controllo del territorio tipica delle cosche. Senonché, sottolinea, sarebbe stato compiuto dai giudici di merito un ragionamento circolare poiché, da un lato, la partecipazione
mafiosa era stata riscontrata dal suo coinvolgimento nelle vicende estorsive, che, a loro volta, nei relativi capi della sentenza, avevano trovato nella partecipazione mafiosa un elemento di conferma, andandosi quindi a riscontrare vicendevolmente.
Sottolinea che, d’altra parte, negli otto giorni nei quali nell’anno 2018 si era recato a Trento, non era emerso il compimento di alcuna attività delittuosa di tipo associativo, e ciò anche ove si fosse voluti accedere alla prospettazione del COGNOME secondo cui egli nell’incontro a Roma , avrebbe voluto proporgli un’attività di riciclaggio, mancando la prova che tale richiesta fosse avvenuta per conto dell’associazione e non per un interesse proprio o di terzi.
Inoltre, lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica poiché, da un lato, riconoscerebbe che l’operazione COGNOME riguarderebbe una cosca diversa, cioè quella dei COGNOME, e, dall’altro, gli attribuirebbe una finalità di riciclaggio che comproverebbe il suo permanere nella cosca COGNOME.
Deduce altresì che sarebbe stato addirittura ritenuto elemento di conferma della sua partecipazione mafiosa, ciò che non può essere oggetto di testimonianza, ossia la vox populi , costituita dal dialogo di COGNOME con la moglie nel quale si diceva che tutti sapevano che COGNOME comandava in quella zona e imponeva il pagamento del pizzo alle ditte operanti nel settore eolico.
Ad ogni modo, sottolinea che gli elementi istruttori che avevano condotto alla modifica dell’imputazione estendendo la permanenza sino al novembre 2018, erano relativi, appunto, ad ipotetici fatti pregressi, e dunque inidonei ad estendere la permanenza del reato associativo oltre il tempo dell’originaria contestazione.
2.9. Mediante il nono motivo, la difesa del COGNOME, in relazione al trattamento sanzioNOMErio, denuncia violazione degli artt. 99, 133 e 62bis cod. pen.
In primo luogo, lamenta la sproporzione della pena rispetto alla gravità del caso, alla sua personalità, alle modalità della condotta e, in particolare, sottolinea che la gravità dei reati non può essere posta a fondamento, come avvenuto, del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Soggiunge, inoltre, che sarebbe stato erroneamente confermato dalla Corte territoriale l’aumento di pena per la ritenuta recidiva reiterata, poiché, non accogliendo le censure spiegate con l’atto di gravame, fondate sull’applicazione di tale circostanza aggravante nonostante l’eterogeneità di precedenti penali rispetto al reato associativo e sulla mancanza di più condanne definitive alla data di commissione del nuovo reato.
In particolare, sotto quest’ultimo profilo , lamenta che la condanna per il delitto di favoreggiamento è divenuta definitiva dopo la verificazione dei fatti oggetto
dell’originaria contestazione e che, dunque, solo per effetto della modifica nel corso del giudizio della prospettazione accusatoria, estendendo il perimetro temporale della commissione del delitto associativo, tale condanna era stata illegittimamente posta a fondamento della ritenuta recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso non è fondato, per quanto di seguito esposto.
La Corte territoriale, infatti, a pag. 26, ha congruamente chiarito le ragioni per le quali, nella fattispecie in esame, è stata ritenuta integrata, a fronte della contestazione suppletiva operata dal Pubblico Ministero nel corso del dibattimento, solo una modifica della prospettazione accusatoria di cui al capo S), e non già un fatto nuovo, la cui contestazione deve avvenire nelle forme regolate dall’a rt. 518 cod. proc. pen.
Al riguardo, in particolare, la decisione censurata, nel confermare peraltro le logiche argomentazioni sottese alla pronuncia di primo grado, ha posto in rilievo che all’imputato era sempre stata contestata la partecipazione alla medesima associazione mafiosa e con lo stesso ruolo, sebbene per un arco temporale più esteso rispetto a quanto contestato nel decreto che disponeva il giudizio. Segnatamente, rispondendo in modo specifico alle censure del ricorrente, la sentenza impugnata ha sottolineato che l’est ensione temporale ha integrato un ‘fatto diverso’ , poiché idoneo ad accertare la persistenza del vincolo associativo dell’imputato alla cosca RAGIONE_SOCIALE, considerato che l’operazione ‘COGNOME‘, pur avendo focalizzato l’attenzione sulla cosca COGNOME, ha semplicemente fatto emergere elementi sintomatici della continuità della partecipazione dell’imputato all’associazione originaria, mediante, tra l’altro, l’attivazione di una serie di rapporti finalizzati al riciclaggio.
AVV_NOTAIOltro, come ha correttamente posto in rilievo la decisione impugnata, l’ampliamento del periodo di partecipazione alla compagine associativa oggetto della contestazione suppletiva si è innestato nell’ambito di una prospettazione accusatoria per un reato di natura permanente, che cessa solo quando emergano elementi concreti di un recesso attivo del reo dalla compagine associativa ( ex multis , Sez. 2, n. 41727 del 04/07/2014, Arena, Rv. 261987).
In definitiva, quindi, la Corte d’Appello si è posta nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale la locuzione “fatto nuovo”, di cui all’art. 518 cod. proc. pen., denota un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e l’emergere in dibattimento di accuse in nessun modo
rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio, mentre per “fatto diverso” deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (tra le altre, Sez. 5, n. 3780 del 14/11/2017, dep. 2018, Dominati, Rv. 272166; Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822).
Il secondo motivo è inammissibile, stante la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ad esso sottesa.
In proposito, giova ricordare che la possibilità per l’imputato di accedere tardivamente al rito abbreviato, a fronte di una contestazione suppletiva, è stata riconosciuta dalla sentenza n. 139 del 2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevedeva la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. La Corte Costituzionale, in tale decisione, ha osservato che il mancato riconoscimento all’imputato del diritto di richiedere il giudizio abbreviato anche in caso di contestazione ‘tardiva’ di una circostanza aggravante, determinava una violazione del diritto di difesa in ragione dell’impossibilità di rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell’imputazione, intesa ad emendare precedenti errori od omissioni del pubblico ministero nell’apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari.
Come è stato ricordato nella recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 29392 del 14/07/2025, M., Rv. 288406), la progressiva estensione del diritto di accedere al rito abbreviato non solo a fronte di contestazioni ‘patologiche’ – in quanto emergenti dalle acquisizioni delle indagini e per inerzia non contestate dal pubblico ministero con l’esercizio dell’azione penale – ma anche rispetto a quelle ‘fisiologiche’, id sunt derivanti da arricchimenti probatori svoltisi nel corso del dibattimento (Corte Cost. sent. n. 237 del 2012 e n. 273 del 2014), ha sempre incontrato il limite fissato dalla predetta sentenza n. 139 del 2015, che aveva escluso la possibilità che il diritto in questione potesse essere esteso a tutte le imputazioni, ovvero anche quelle che non erano state oggetto di nuova contestazione. Sul punto, infatti, la Corte Costituzionale, nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui
non prevedono che, nel caso di contestazione dibattimentale “tardiva”, tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, la restituzione all’imputato della facoltà di accesso al giudizio abbreviato si estenda anche alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione, ha invero sottolineato che «nel caso di processo oggettivamente cumulativo, l’esigenza che emerge sul piano del ripristino della legalità costituzionale -è quella di restituire all’imputato la facoltà di accedere al rito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell’avvenuto esercizio dell’azione penale con modalità ‘anomale’ (nell’ipotesi della contestazione ‘tardiva’), o com unque derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedimentali (nell’ipotesi della contestazione ‘fisiologica’): e ciò, ‘senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa’, esteso, cioè, anche alle imputazioni diverse da quelle oggetto della nuova contestazione, rispetto alle quali ‘l’imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta’ (sentenza n. 333 del 2009). Sarebbe, infatti, ‘illogico -e, comunque, non costituzionalmente necessario -che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d’accusa), l’imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all’intera platea delle imputazioni originarie’, relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine (sentenza n. 237 del 2012). Soluzione, questa, che rischia di privare di ogni razionale giustificazione lo sconto di pena conn esso all’opzione per il rito speciale».
Di conseguenza, anche nella giurisprudenza di legittimità è stata ritenuta manifestamente infondata la questione, analoga a quella riproposta con il motivo in esame, per la quale è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, a seguito di contestazioni sopravvenute l’imputato possa chiedere l’ammissione al giudizio abbreviato per tutti i reati ascrittigli, e quindi anche per quelli già contestati, ponendo in rilievo che la situazione riguardante questi ultimi, per i quali si è scelto di procedere con rito ordinario consapevolmente assumendo l’alea di nuove contestazioni, è differente dai reati oggetto di nuova contestazione (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, NOME, Rv. 264627).
In definitiva, va ribadito che non si espone ad alcun dubbio di legittimità costituzionale la disciplina complessiva sottesa ai censurati att. 516 e 517 cod. proc. pen. in parte qua nella misura in cui la modifica di una delle imputazioni non determina, per l’imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato
per tutti i reati originariamente contestati e rispetto ai quali egli aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, avendo egli facoltà di richiedere il rito alternativo per la sola imputazione oggetto di modifica (Sez. 5, n. 3344 del 14/12/2022, dep. 25/01/2023, Cerbo, Rv. 283996 -01).
3. Il terzo motivo non è fondato.
Occorre al riguardo rammentare che il comma 2bis , inserito nell’art. 442 cod. proc. pen. dall’art. 24, comma 1, lett. c) , del d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che « Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione ».
La disposizione, pertanto, come si evince agevolmente dalla sua formulazione letterale, può trovare applicazione nella sola ipotesi in cui, spirato il relativo termine, non sia stata proposta impugnazione contro la sentenza di condanna, al punto che il potere di provvedere alla riduzione della pena comminata nella misura di un sesto è demandato al giudice dell’esecu zione.
Inoltre, la norma opera con esclusivo riguardo ai procedimenti in cui l’imputato abbia optato per il rito abbreviato, quale riduzione di pena aggiuntiva, rispetto a quella di un terzo che di regola si accompagna alla scelta di tale rito, come è palesato dall’utilizzo dell’avverbio ‘ulteriormente’.
Dal che consegue che, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso in ragione della natura della stessa, essa non avrebbe potuto operare nella fattispecie in esame, ostandovi sia la circostanza che il giudizio era nella fase dibattimentale sia il fatto che, quando è stata chiesta l’applicazione della disposizione dalla difesa dell’imputato, esso pendeva ancora dinanzi al Tribunale e, dunque, non era stato definito con una sentenza di primo grado rispetto alla quale era decorso il termine per impugnare.
4. Il quarto motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Va innanzi tutto rilevato che è inconferente il riferimento, spiegato dalla difesa dell’imputato, alla disposizione espressa dall’art. 438, comma 2, cod. proc. pen., atteso che si tratta -ancora una volta -di una norma dettata per il giudizio abbreviato, mentre quando il COGNOME ha formulato la richiesta di recuperare la facoltà di accesso al rito abbreviato almeno con riferimento al delitto di cui al capo S) oggetto di contestazione suppletiva, il processo si stava già svolgendo nelle forme dibattimentali.
Talché non vi è un problema di mancanza di preclusione normativa rispetto all’esercizio di un potere processuale, bensì di termine entro il quale un potere processuale (nel caso, richiesta del giudizio abbreviato) può essere recuperato a fronte di una contestazione suppletiva.
E, dunque, la questione giuridica sottesa al motivo in esame è la seguente: se l’imputato, a fronte di una contestazione suppletiva, abbia l’onere di formulare immediatamente, anche in via gradata, tutte le prerogative le difensive dalle quali è già decaduto che quella contestazione consente di ‘recuperare! oppure possa posticipare al momento dell’eventuale rigetto della richiesta difensiva ritenuta più efficace la proposizione di ulteriori istanze.
Se si risponde in via affermativa alla predetta questione, si pone, inoltre, il problema del momento fino al quale tale ulteriore richiesta debba essere formulata, id est se debba o no seguire immediatamente al rigetto della prima, e se possano con questa stessa sequenza proporsi anche altre istanze difensive.
4.1. Le indicate problematiche postulano un delicato bilanciamento tra due fondamentali caratteri del giusto processo, quali sono il diritto di difesa e la ragionevole durata.
E’ vero, infatti, che nella giurisprudenza costituzionale, specie nella materia penale, è stato più volte affermato che il diritto di difesa deve prevalere sulla ragionevole durata del processo. Come affermato anche di recente, infatti, il principio del contraddittorio costituisce un connotato intrinseco del processo, nel quale deve essere assicurato il diritto di difesa, che spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali. Esso è un momento fondamentale del giudizio, cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile ‘giusta’ (Corte Cost. sent. n. 96 del 2024; n. 73 del 2022; n. 341 del 2006). Sicché l ‘esigenza della rapidità del processo insita nel canone della sua ragionevole durata non può pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie della difesa e comprimere oltre misura il contraddittorio tra le parti, atteso che un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata (Corte Cost. sent. n. 96 del 2024).
Sennonché, anche tale prevalenza, come sempre avviene quando sono in discussione valori aventi entrambi rilievo costituzionale, opera entro i limiti del generale canone di ragionevolezza ritraibile dall’art. 3 Cost. , che comporta l ‘ esigenza di un bilanciamento tra gli stessi, che va operato nei limiti in cui sia comunque assicurato un processo «giusto», come richiede l’art. 111, primo comma, Cost. (Corte Cost. sent. n. 67 del 2023; n. 111 del 2022; n. 317 del 2009).
Questo bilanciamento si realizza in concreto tenendo conto che la ragionevole durata del processo è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato (Corte Cost. sent. n. 78 del 2002). Ne consegue che non è giustificata una dilatazione dei tempi processuali
non sorretta da alcuna logica esigenza (Corte Cost. sent. n. 116 del 2023; n. 260 del 2020; n. 12 del 2016).
4.2. N ell’indicata prospettiva, il collegio ritiene che , effettivamente, possano verificarsi particolari situazioni nelle quali l’imputato e il suo difensore, colti di sorpresa dalla contestazione suppletiva formulata dal Pubblico Ministero in udienza, non siano in grado di esercitare immediatamente il complesso delle prerogative difensive che possono derivare dalla stessa.
Pertanto, se è formulata subito un’istanza e questa è rigettata nel corso della medesima udienza, sì da non consentire all’imputato e al proprio avvocato di vagliare adeguatamente ipotetiche ed ulteriori scelte difensive, deve ammettersi che le relative istanze possano essere formulate all’udienza successiva.
Se, di contro, l’istanza è disattesa alla successiva udienza rispetto a quella in cui è stata formalizzata, la proposizione di eventuali ulteriori richieste spiegate in funzione dell’operata contestazione suppletiva deve intervenire , in ogni caso, nell’ambito della predetta udienza.
In altre e più chiare parole, entro l’udienza successiva a quella nella quale è effettuata la contestazione suppletiva, la considerazione, in uno con il pur prevalente diritto di difesa, del principio della ragionevole durata del processo, impone che vengano formulate tutte le possibili istanze derivanti dalla stessa, anche in via gradata, se incompatibili le una con le altre.
A volter diversamente opinare, infatti, si legittimerebbe una possibile frammentazione delle richieste della difesa scaturenti dalla contestazione suppletiva nelle udienze successive senza alcun limite prevedibile poiché, in tesi, potrebbero essere molteplici le prerogative difensive esercitabili a fronte della modifica della prospettazione accusatoria. Il che finirebbe per connotare, però, prerogative difensive in sé legittime quali forme di abuso processuale perché, dopo che l’imputato e il difensore hanno avuto modo nel lasso temporale tra le due udienze di consultarsi sulla complessiva strategia difensiva, la frammentazione delle relative istanze (anche se subordinate le une alle altre) sarebbe priva di una logica esigenza. Talché essa vanificherebbe senza una ratio giustificativa il principio di ragionevole durata del giudizio, che è garanzia funzionale non solo al sistema giustizia, ma altresì a consentire che intervenga una decisione, nell’interesse dello stesso imputato, sul merito della prospettazione accusatoria, ossia che il processo non si risolva in quel ‘non cale’ sulla stessa, costituito dal proscioglimento per prescrizione (o, analogamente, dalla dichiarazione di improcedibilità nella fase di impugnazione).
Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
Nell’ipotesi di contestazione suppletiva effettuata nel corso del dibattimento, l’imputato deve esaurire le prerogative difensive geneticamente correlate alla
stessa entro l ‘ udienza successiva anche mediante la proposizione, ove necessario, di istanze in via gradata.
4.3. In applicazione de ll’ enunciato principio, il motivo proposto non è fondato. Infatti, occorre considerare che, come emerge dagli atti del giudizio, a fronte della contestazione suppletiva afferente il capo S) della prospettazione accusatoria all’udienza del 12 luglio 2022 l’imputato presente ha richiesto di accedere al rito abbreviato esclusivamente per tutti i delitti contestati.
Il Tribunale ha deciso su tale istanza leggendo l’ordinanza di rigetto alla successiva udienza del l’11 ottobre 2022, all’esito della quale il difensore del ricorrente non ha effettuato ulteriori richieste correlate alla contestazione suppletiva.
Solo alla successiva udienza del 24 gennaio 2023 -dopo che è stata disattesa la seconda istanza volta ad ottenere l’applicazione della disposizione, sopravvenuta tra le due udienze, di cui al comma 2bis dell’art. 442 cod. proc. pen. -l’imputato ha chiesto di accedere al rito abbreviato rispetto al solo reato di cui al capo S).
E, dunque, la circostanza decisiva è che all’udienza dell’11 ottobre 2022, pur essendo trascorsi ben tre mesi dalla contestazione suppletiva, a fronte del rigetto dell’istanza spiegata il 12 luglio 2022 rigetto che, peraltro, il difensore dell’imputato poteva preconizzare, se non altro perché l’istanza si fondava su una lettura delle disposizioni contrastante con il diritto vivente e, dunque, l’accoglimento della stessa avrebbe postulato la proposizione di una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative di riferimento da parte del Tribunale e la ritenuta fondatezza delle stesse dalla Corte Costituzionale -vi era stato un periodo di tempo assolutamente congruo affinché il COGNOME e il suo difensore di fiducia si consultassero su tutte le ulteriori possibili richieste in tesi prospettabili a fronte della contestazione suppletiva. Di qui, nel ritenere tardiva l’istanza formulata solo all’ulteriore udienza del 24 gennaio 2023, il Tribunale non ha fatto che coerente applicazione della richiamata giurisprudenza costituzionale per la quale l’esercizio del diritto di difesa non può comportare una dilatazione dei tempi processuali che sia priva di qualsivoglia ragionevole giustificazione ( ex ceteris , Corte Cost. sent. n. 116 del 2023; n. 260 del 2020; n. 12 del 2016).
5. All’esame del quinto, del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso, occorre premettere in primo luogo, che le decisioni di merito integrano una c.d. doppia conforme, sicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo ( ex ceteris , Sez. 2,
n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Inoltre, poiché è evocato da detti motivi il principio dell’affermazione della responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio, deve essere ricordato che tale regola di giudizio, formalizzata nell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura”, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Manickam, Rv. 243801).
Va di qui rimarcato che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un COGNOME grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana ( ex aliis , Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 -02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941).
6. Il quinto motivo, che afferisce all’affermazione della responsabilità penale del COGNOME per il concorso nel delitto di cui al capo A), ossia la tentata estorsione in danno della RAGIONE_SOCIALE, non è fondato.
Infatti, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei superiori principi, ponendo in rilievo che dalle conversazioni captate tra l’NOME ed il COGNOME emergono riferimenti chiari sulla necessità di trovare un accordo con le cinque famiglie del posto, prima dell’interlocuzione con le quali , fissata per le ore 15:00, era necessario un passaggio presso il bar del COGNOME.
E’ stata inoltre valorizzata una conversazione avvenuta quindici giorni dopo tra l’NOME e il COGNOME dalla quale è stato desunto, in modo non arbitrario, già
dalla decisione di primo grado (pag. 126 e ss.), che gi stessi avevano fretta di fissare un incontro.
Fondamentale rilievo è stato infine tributato ad una conversazione del mese di settembre dell’anno 2012 tra l’imputato e tale NOME, cui il primo chiedeva il contatto di qualcuno della RAGIONE_SOCIALE e alla domanda del proprio interlocutore, se tale richiesta era finalizzata ad effettuare ‘quel discorso’ , rispondeva in modo affermativo.
Sicché, convergendo tali molteplici indizi nel senso di un coinvolgimento del COGNOME nella tentata estorsione ai danni della RAGIONE_SOCIALE, ne è stata correttamente affermata la responsabilità penale. Del resto, la circostanza che NOME e COGNOME si fossero recati al bar per altre ragioni come dedotto dalla difesa, è rimasta priva di qualsivoglia riscontro sul piano processuale, così come, ancor più, la deduzione per la quale l’COGNOME avesse millantato , per motivi di interesse personale, un interessamento delle ‘ famiglie ‘ nella vicenda.
Nel delineato contesto, dunque, la censura, a fronte di una ragionevole motivazione di entrambe le decisioni di merito, cerca in realtà di ottenere una rinnovata valutazione delle prove, preclusa in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
7. Il sesto motivo, con il quale il ricorrente contesta l ‘affermazione della sua responsabilità penale per l’estorsione in danno della parte civile COGNOME , è inammissibile.
Vi è infatti che, sin dal giudizio di primo grado, la responsabilità dell’imputato è stata ritratta ragionevolmente da una serie di concordanti risultanze processuali e, in primis , dalle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso COGNOME sulla circostanza di aver consegNOME, a seguito della minaccia del COGNOME, ad alcune persone indicategli dallo stesso, il 30 ottobre 2012, la somma di euro 8.000,00. Dichiarazioni, quelle della parte civile, che sono state ritenute attendibili, con argomentazioni logiche, correlate non solo all’intrinseca coerenza delle stesse ma anche dall’essere corroborate da ulteriori riscontri istruttori, ossia dalla conferma dell’incontro tra i due nella data indicata, come risultato dal servizio di osservazione della polizia giudiziaria, sul quale uno degli operanti ha peraltro riferito in dibattimento, nonché da captazioni delle settimane successive con esponenti della RAGIONE_SOCIALE nelle quali la vittima spiegava ai propri interlocutori di essere stato costretto ad aderire alla richiesta estorsiva dell’imputato per evitare conseguenze pregiudizievoli, considerato il contesto territoriale domiNOME dalle cosche locali nel quale non si sarebbe potuto fare diversamente.
E, dunque, a fronte di questo saldo apparato argomentativo delle decisioni di merito, si pongono come aporie prive di rilievo, in quanto giustificate dal
trascorrere di ben dieci anni dai fatti (e considerato che egli aveva visto, a quel tempo, l’imputato solo un paio di volte), le dichiarazioni della persona offesa nel senso che il COGNOME era un uomo di alta e non di bassa statura, e il non riconoscimento dello stesso nel corso del dibattimento, alle udienze del quale, del resto, l’imputato era collegato in videoconferenza.
Né rileva, come congruamente sottolineato dalla decisione impugnata, che il COGNOME si sia poi rivolto all’imputato per l’acquisto di un mezzo in quanto, come emerso anche dalle richiamate captazioni, egli era ‘rassegNOME‘ a doversi rivolgere agli esponenti delle famiglie del luogo onde non avere problemi sul cantiere.
Il settimo motivo è inammissibile poiché, nuovamente, attraverso un riferimento atomistico alle emergenze istruttorie, il COGNOME cerca di scardinare un vaglio congruo delle stesse, correttamente svolto tenendo conto della logica concordanza delle medesime nel senso della sussistenza della sua responsabilità penale.
Che il mezzo della ditta RAGIONE_SOCIALE fosse stato danneggiato, invero, è emerso dalle intercettazioni del 14 novembre 2012, corroborate dal servizio di osservazione, controllo e pedinamento della polizia giudiziaria, poiché quel giorno NOME COGNOME era stato messo al corrente da un suo dipendente di un guasto meccanismo occorso ad un automezzo della sua ditta a causa del il quale gli operai non volevano mettersi alla guida. La circostanza che si trattasse di un danneggiato propedeutico all’estorsione è stata ritrat ta, in maniera ragionevole, dalla circostanza che un dipendente della ditta aveva riferito che la questione non era ancora stata sistemata con tutti gli amici e che occorreva parlare ‘c on quello del bar ‘ . Soggetto, quest’ultimo, che è stato congruamente individuato nel COGNOME sia perché titolare del bar ‘ La RAGIONE_SOCIALE ‘ , che si trovava vicino ai cantieri dei parchi eolici, sia in quanto il giorno successivo alcuni operai della ditta COGNOME si erano recati presso il suo bar e, la sera stessa (talché rimane congetturale la prospettazione alternativa per la quale sarebbero andati lì per pagare il conto di un pasto consumato il giorno prima), veniva comunicato al NOME che era tutto a posto.
9 . L’ottavo motivo, riguardante la responsabilità penale del ricorrente, sino al mese di novembre dell’anno 2018, per il delitto di partecip azione all’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ , non è fondato.
Infatti, occorre al riguardo premettere che, anche su tale profilo, le due decisioni di merito hanno concordemente affermato, sulla base di salde emergenze processuali, la responsabilità penale del COGNOME per tale reato.
Giova ricordare, poi, in proposito che la condotta di partecipazione ad un’ associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).
In coerenza con tali principi è stata congruamente affermata la partecipazione dell’imputato alla cosca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per tutto il periodo considerato, atteso che, come emerso dalle intercettazioni relative al procedimento di Trento, sino al suo arresto, nel mese di novembre dell’anno 2018, il ricorrente aveva continuato a porre in essere attività finalizzate a favorire l’ associazione di riferimento.
In tale direzione, sotto un primo aspetto, occorre evidenziare, per il periodo relativo alla contestazione originaria, che non vi è l’assunta circolarità tra le argomentazioni sottese all’affermazione della responsabilità penale del COGNOME per i reati fine e quelle utilizzate per evincere l’appartenenza dello stesso all’associazione mafiosa. Invero, a differenza di quanto prospettato dalla difesa dell’imputato, sin dalla pronuncia di primo grado sono state evidenziate le modalità connotanti il cosiddetto metodo mafioso che hanno caratterizzato il compimento dei delitti fine di estorsione e danneggiamento. In particolare, tra l’altro, è stato valorizzato l’utilizzo del predetto metodo per ottenere denaro attraverso le estorsioni, determinando un concreto timore nelle vittime con il compimento di propedeutici danneggiamenti di carattere evidentemente intimidatorio, anche per le modalità eclatanti, come quello avvenuto in danno del COGNOME, nonché per l’uso di espressioni inequivocabili, come ad esempio, quelle nei confronti della predetta vittima, nel senso che si trattava della ‘ sua zona ‘ e occorreva quindi comportarsi in un determiNOME modo (ovvero, pagare il c.d. pizzo).
Per altro verso, quanto alla testimonianza resa dal maresciallo COGNOME e alle risultanze dell’operazione ‘ COGNOME ‘ , sono emersi plurimi elementi, concordanti verso la permanente partecipazione del l’ imputato all’associazione mafiosa sino al mese di novembre dell’anno 2018.
Segnatamente dalle captazioni sono emersi una serie di gravi indizi convergenti in detta direzione, congruamente valorizzati dalle decisioni di merito, ovvero che: il prefetto di Trento ha rifiutato l’invito a partecipare alla cena presso l’RAGIONE_SOCIALE, nella quale era presente anche il COGNOME, trattandosi di una cena tra ndranghetisti ; nel corso di un’altra cena, il COGNOME soggetto anch’egli coinvolto in una serie di attività illecite di stampo ndranghetistico – aveva indicato ai commensali NOME COGNOME quale soggetto facente parte della ‘ ndrangheta ; l’imputato, nell’imminenza della
carcerazione, aveva cercato di coinvolgere lo stesso COGNOME nelle attività di ricettazione che egli svolgeva.
Né, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, possono essere considerate vox populi , per la qualità degli interlocutori, le conversazioni, valorizzate congruamente dalle pronunce di merito, tra il COGNOME e la moglie, nelle quali il primo fa riferimento al COGNOME quale soggetto coinvolto nelle estorsioni ai parchi eolici, evidenziando che esse erano avvenute nella sua zona, con chiaro riferimento alla suddivisione delle zone tra le associazioni di ‘ndrangheta. Posizione qualificata, quella del COGNOME, rispetto a tali contesti criminali, resa evidente dal fatto che egli rassicurava la moglie sul fatto che, qualora egli fosse stato arrestato, l’associazione le avrebbe corrisposto una somma di cinquemila euro mensili.
10. L’ultimo motivo è inammissibile.
10.1. Nella prima parte, in particolare, le censure sono generiche laddove contestano la decisione impugnata che non ha concesso le circostanze attenuanti generiche al COGNOME rammentando che ciò può avvenire anche per gravi reati senza addurre alcun elemento positivo che avrebbe dovuto essere valutato a tal fine.
10.2. Quanto alla ritenuta recidiva, dalla corretta contestazione come fatto diverso, e non nuovo, dell’estensione temporale della partecipazione del COGNOME all’associazione di cui al capo S), e dalla conferma della relativa responsabilità penale, deriva la manifesta infondatezza della doglianza.
11.Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 28/11/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME