Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27700 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di merito.
AVV_NOTAIO si riporta ai propri scritti ed insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME in ordine al reato di furto di energia elettrica per mancanza della querela.
1.1. In particolare, in quel giudizio è accaduto che, disposto il rinvio all’udienza del 27 settembre 2022 per dare seguito all’istanza di messa alla prova dell’imputata, alla successiva dell’Il aprile 2023, il Tribunale dava atto che la persona offesa, società RAGIONE_SOCIALE – non aveva presentato querela nel termine trimestrale individuato dal d.lgs. n. 150/2022; a seguito di ciò, il Pubblico Ministero di udienza manifestava l’intenzione di procedere alla contestazione di una nuova aggravante, ai sensi dell’art. 7 dell’art. 625 cod. pen., considerando che l’energia elettrica rientra nel novero dei beni destinati a pubblico servizio, circostanza che determina la procedibilità officiosa ai sensi dell’art. 2 lett. I) del d.lgs. n. 150/2022; ritiratosi in camera di consiglio Giudice emetteva la sentenza qui impugnata, ai sensi degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen., sul rilievo della tardività della contestazione suppletiva, intervenuta quando si erano già perfezionati i termini previsti per la improcedibilità del reato. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania, il quale, con un unico motivo, denuncia erronea applicazione dell’art. 516 cod. proc. pen., sostenendo che, in tema di nuove contestazioni in dibattimento, è precluso al Giudice ogni sindacato sull’ammissibilità della contestazione di un fatto diverso o di una nuova circostanza aggravante, rientrando nella esclusiva e insindacabile facoltà del P.M. quella di modificare l’imputazione, senza consenso dell’imputato né delibazione da parte del Giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In primo luogo, deve essere ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti, atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878).
2.1. Correttamente, dunque, il Tribunale ha rilevato che il reato per cui si procede era divenuto procedibile esclusivamente a querela della persona offesa, in ragione della modifica dell’art. 624 comma 3 cod. pen. in tal senso operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, e che questa non era stata proposta nemmeno entro il termine assegnato dall’art. 85 dello stesso decreto, atteso che l’imputazione originaria non comprendeva la contestazione in fatto – nei termini sopra precisati – dell’aggravante della destinazione della cosa oggetto di sottrazione al pubblico servizio, la cui eventuale sussistenza, per quanto parimenti stabilito dalla novella menzionata, avrebbe conservato il regime di procedibilità officiosa del delitto di furto così aggravato.
3. Il P.G. ricorrente, che non contesta tale conclusione, lamenta, invece, la violazione dell’art. 517 cod. proc. pen., per avere il giudice procedente ritenuto prevalente la virtuale operatività della sopravvenuta causa di improcedibilità per mancanza di querela rispetto all’efficacia che avrebbe dovuto, invece, riconoscersi alla previa contestazione suppletiva della aggravante della destinazione del bene al pubblico servizio, effettuata nel corso del giudizio.
3.1. Come premesso, la doglianza deve ritenersi fondata. Infatti, come si è già ricordato, risulta dagli atti che si è registrata la assenza assoluta di attività processuale da un momento antecedente alla entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022) ad un momento successivo a quello di maturazione effettiva della nuova causa di improcedibilità ( 30 marzo 2023), per rinvii disposti dal giudice, e che il pubblico ministero, alla prima udienza utile, ha proceduto, ai sensi del citato art. 517 cod. proc. pen., alla contestazione dell’aggravante, idonea, come detto, a determinare la procedibilità di ufficio del reato imputato al ricorrente. Deve escludersi, dunque, che il titolare dell’azione penale abbia avuto modo di procedere alla contestazione tempestiva nella pendenza del termine assegnato dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 per proporre la querela in conseguenza del mutato regime di procedibilità del reato.
3.2. Risulta, allora, irragionevole negare, come ha fatto il Tribunale ritenendo “tardiva” la contestazione supplettiva – gli effetti di tale legittimo atto propulsivo del pubblico ministero, in ragione dell’operatività della causa di improcedibilità “ora per allora”, anche in casi, come quello in esame, nei quali – in ragione della assenza assoluta di attività processuale nell’arco temporale suddetto – la pubblica accusa non aveva possibilità alcuna di assumere l’iniziativa necessaria per adeguare l’imputazione alle nuove regole: si accoglie in tal modo, del tutto irragionevolmente, una interpretazione discriminatoria e in conflitto con il dovere, costituzionalmente imposto, del titolare dell’azione penale di esercizio e
proseguimento della stessa azione. Infatti, nel caso di improcedibilità sopravvenuta, il rapporto con il potere di contestazione suppletiva torna ad essere il frutto di un’opportuna valorizzazione del principio costituzionale della obbligatorietà della azione penale, come già ritenuto da orientamento di questa Corte, nel quale il Collegio si riconosce (Sez. 5, n. 14891 del 14/3/2024, COGNOME; Sez. 5, n. 14890 del 14/3/2024, COGNOME).
4, Deve essere, dunque, ribadito il principio per cui è affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, nel caso in cui il giudice abbia consentito l’interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell’imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un’aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d’ufficio Invece, il Giudice, ai fini della pronuncia di proscioglimento anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, deve tenere conto della contestazione suppletiva di un’aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima (Sez. 4, n. 14710 del 27/03/2024, COGNOME, Rv. 286124; Sez. 4, n. 48347 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285682).
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio e trasmissione degli atti, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., alla Corte d’appello di Catania. Il giudice del rinvio, ferma la validità della contestazione supplettiva operata dal pubblico ministero, dovrà, dunque, verificare la sussistenza dell’aggravante che ne ha costituito oggetto, al fine di stabilire il regime di procedibilità del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, 28 maggio 2024 l Consigliere estensore