Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28514 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 795/2025
NOME
UP – 20/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 11435/2025
NOME COGNOME
NOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di: COGNOME nata a SALERNO il 26/05/1963
avverso la sentenza del 18/10/2024 del TRIBUNALE di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
Con sentenza emessa il 18 ottobre 2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., per mancanza della necessaria querela.
Secondo lÕipotesi accusatoria, lÕimputata, Çal fine di trarne profitto, previa riattivazione abusiva del misuratore, ubicato all’interno dei locali della societˆ denominata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sita in Salerno alla INDIRIZZO, si impossessava di quantitativi di energia elettrica quantificata in kWh 15.867, sottraendola al Servizio elettrico RAGIONE_SOCIALEÈ.
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Il Tribunale ha osservato che: per effetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 150 del 2022, la fattispecie originariamente contestata rientrava tra quelle divenute perseguibili a querela; alla scadenza del termine previsto dal regime transitorio dettato dall’art. 85 del d.lgs. citato, non era stata presentata alcuna istanza di punizione da parte della persona offesa; non poteva attribuirsi alcuna valenza processuale alla contestazione suppletiva fatta in udienza dal pubblico ministero, avente a oggetto la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n.7, cod. pen., in quanto tardivamente operata, dopo che era giˆ emersa l’insussistenza sopravvenuta della condizione di procedibilitˆ . Il Tribunale ha ritenuto che il decorso del termine relativo alla proposizione della querela imponesse l’immediata declaratoria dellÕimprocedibilitˆ dell’azione penale.
Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione.
Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali.
Sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato che, nel caso in esame, lÕaggravante dellÕavere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio risultava contestata in fatto e che, in ogni caso, il pubblico ministero, in udienza, aveva provveduto alla formale contestazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n.7, cod. pen., che rendeva il reato procedibile dÕufficio. Il Tribunale, nel ritenere priva di rilievo la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero, avrebbe violato gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. e avrebbe leso il potere del pubblico ministero di esercitare lÕazione penale e di modificare l’imputazione.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere accolto.
LÕunico motivo di ricorso è fondato, atteso che il reato deve essere considerato procedibile dÕufficio, risultando contestata la circostanza aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio.
Va premesso che, a seguito della modifica dellÕart. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dellÕart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dellÕart. 625 cod. pen., è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: se la persona offesa è incapace, per etˆ o per infermitˆ; se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilitˆ, difesa o reverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, numero 7-bis.
In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, lÕart. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
La novitˆ normativa riguardante il regime di procedibilitˆ, dunque, trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 citato.
Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commesso prima dellÕentrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dallÕart. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; nellÕoriginaria imputazione non era indicata la norma che prevede lÕaggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio; il pubblico ministero, in udienza, ha contestato lÕaggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio.
La circostanza aggravante in questione è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa, poichŽ impone una verifica di ordine giuridico Ð sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di Òpubblico servizioÓ Ð che si basa su considerazioni in diritto che non sono rese palesi dal mero riferimento allÕoggetto sottratto.
Come giˆ affermato da questa Corte, tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, pu˜ ritenersi consentita anche un tipo di contestazione non formale, che, per˜, deve essere configurata in maniera tale da rendere manifesto allÕimputato che dovrˆ difendersi dallÕaccusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dellÕintera collettivitˆ e diretto a vantaggio della stessa. Con specifico riferimento alla sottrazione di energia elettrica, la circostanza
aggravante pu˜ cos’ ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata Çuna condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un ÒservizioÓ destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza ÒpubblicaÓÈ (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, n.m.).
Nel caso in esame, per˜, nellÕoriginaria imputazione, ferma lÕassenza di una contestazione formale, non era neppure rinvenibile alcuna locuzione o perifrasi che potesse indurre a ritenere contestata, seppur in maniera non formale, la circostanza aggravante in esame. NellÕimputazione, infatti, vi era il mero riferimento alla sottrazione di energia elettrica e mancava qualsiasi riferimento al fatto che, nel caso specifico, essa fosse destinata al servizio di un interesse della collettivitˆ e diretta a vantaggio della stessa.
La questione va, allora, analizzata sotto lÕaltro profilo prospettato dal ricorrente, che contesta la decisione del Tribunale di ritenere priva di rilevanza la contestazione suppletiva operata in udienza dal pubblico ministero.
La questione non va limitata ai soli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., implicando il necessario coordinamento di tali norme con lÕart. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di pronunciare immediatamente il proscioglimento dell’imputato quando manca una condizione di procedibilitˆ, e con lÕart. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, che ha posto una disciplina transitoria in ordine alla presentazione della querela per i reati per i quali la riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilitˆ.
Va rilevato che, mentre il ricorrente ha dato rilievo esclusivamente al potere del pubblico ministero di procedere alla modifica dell’imputazione, a lui riconosciuto dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale, invece, ha dato rilievo solo allÕart. 129 cod. proc. pen., valutando la disciplina transitoria posta dal d.lgs. n. 150 del 2022, esclusivamente nellÕottica della persona offesa.
5.1. Il collegio non condivide lÕimpostazione del Tribunale, ritenendo Ð nel solco giˆ tracciato da Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, e ripercorso da parte della successiva giurisprudenza (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291; Sez. 5 n. 17532 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286448; Sez. 5, n. 33657 del 02/05/2024, COGNOME, Rv. 286890) Ð che la questione debba essere risolta attraverso una lettura coordinata degli artt. 129 e 517 cod. proc. pen., che tenga conto anche delle particolaritˆ che, soprattutto in relazione allÕesercizio dei poteri del pubblico ministero, si sono venute a delineare a seguito della disciplina transitoria posta dallÕart. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022.
5.2. Come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, lÕanalisi letterale e sistematica delle due norme del codice di rito appena citate restituisce la conformazione di un sistema che: sul versante dellÕart. 129, comma 1, cod. proc. pen. prevede, tra i poteri/doveri del giudice disciplinati in via generale, quello di rilevare la mancanza della condizione di procedibilitˆ Çin ogni stato e grado del processoÈ; sul versante dellÕart. 517 cod. proc. pen., riconosce, nel dibattimento Ð come anche nellÕudienza preliminare e nellÕudienza predibattimentale disciplinata dal nuovo art. 554-bis cod. proc. pen. Ð il potere/dovere del pubblico ministero di contestare una circostanza aggravante non menzionata nellÕoriginaria imputazione, senza necessitˆ di autorizzazione del giudice.
Lo scopo della contestazione suppletiva, prevista ora dal citato art. 554-bis cod. proc. pen., consiste nel permettere che il capo di imputazione contenga la descrizione del fatto, comprensivo delle circostanze, in termini corrispondenti a quanto emerge dal fascicolo, in modo tale da garantire, alla fine del giudizio, il rispetto del principio di corrispondenza fra ÒchiestoÓ e ÒpronunciatoÓ (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291).
Il nuovo art. 554-bis cod. proc. pen. Ð introdotto dalla riforma Cartabia che ha recepito, estendendola, la regola fissata dalla sentenza delle Sezioni Unite Battistella (n. 5307 del 20/12/2007) Ð fornisce lo spunto per due ulteriori considerazioni.
In primo luogo, il legislatore, ammettendo contestazioni suppletive in limine litis, ha assegnato forza normativa al principio dettato dalle Sezioni Unite Barbagallo (n. 4 del 28/10/1998), secondo cui la modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all’art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate anche sulla sola base degli atti giˆ acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
In secondo luogo, allÕart. 554-bis cod. proc. pen., ha fatto seguire il nuovo art. 554-ter cod. proc. pen., il quale declina, tra lÕaltro, la regola dellÕimmediata declaratoria di determinate cause di non punibilitˆ, in tal modo disegnando due scansioni processuali in rapporto logico e cronologico tra loro: prima si ÒaggiustaÓ la contestazione, anche grazie allÕintervento del giudice, in modo che lÕaccusa rappresenti fedelmente il fatto storico principale e le sue connotazioni circostanziali; poi si procede, eventualmente, allÕimmediata definizione del processo (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291).
Sul fronte dellÕart. 129, comma 1, cod. proc. pen., va osservato che la norma stabilisce un criterio di prevalenza di alcune formule proscioglitive (sostanziali o processuali) su qualsiasi attivitˆ ulteriore, anche volta ad approfondimenti istruttori in favore dellÕimputato.
5.3. Va ricordato che (come ricostruito in Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291) il coordinamento sistematico fra lÕart. 517 e lÕart. 129 del codice di rito è stato analizzato dapprima da Sezioni Unite De Rosa (n. 12283 del 25/01/2005), e, successivamente, da Sezioni Unite Domingo (n. 49935 del 28/09/2023), che ha interpretato evolutivamente i principi elaborati dalla precedente giurisprudenza, valorizzando, tra gli altri, quelli della sentenza delle Sezioni Unite Perroni (n. 539 del 30/01/2020).
La prima sentenza Ð nellÕaffermare che non è consentito arrivare a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. attraverso il rito de plano Ð ha chiarito che l’art. 129 non attribuisce al giudice un potere ulteriore e autonomo al di fuori di quelli a lui giˆ riconosciuti dalle specifiche norme che regolano lÕepilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo (artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice): epilogo che dunque deve avvenire con le precisate cadenze e modalitˆ procedimentali e non in modo disancorato da queste. Ha, inoltre, posto in rilievo che unÕeventuale pronuncia estemporanea e anticipata della causa di non punibilitˆ inciderebbe negativamente sulla partecipazione al procedimento del pubblico ministero, al quale verrebbe precluso lÕesercizio delle facoltˆ tese a meglio definire e suffragare l’accusa, e determinerebbe una violazione del diritto di difesa dell’imputato, al quale verrebbe interdetto l’esercizio di facoltˆ esperibili solo nellÕambito della fase o grado in essere.
Il Çportato essenziale dellÕart. 129 cod. proc. pen. è stato individuato nellÕinibizione al giudice, susseguente alla rilevazione della causa di non punibilitˆ, dei poteri istruttori relativi al thema decidendum, con l’effetto che l’ambito della sua cognizione deve rimanere cristallizzato allo stato degli attiÈ Ð e ci˜, in nome della semplificazione del processo e del favor rei Ð, Çma non anche nellÕinibizione dellÕattivitˆ processuale, diversa da quella istruttoria, che deriva dal diritto delle parti allÕascolto nel contraddittorio, avendo esse la potestˆ di dare ÒsfogoÓ alle pretese proprie della fase processuale in essereÈ (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291).
Tra le attivitˆ processuali in questione, viene espressamente richiamata, nella sentenza COGNOME, quella relativa allÕesclusiva potestˆ del pubblico ministero di modificare l’imputazione.
La pronuncia delle Sezioni Unite Domingo, riguardante un caso di contestazione suppletiva a fronte della maturata causa di estinzione (per prescrizione) del reato, ha accolto, espressamente, la suddetta sistematica ma lÕha anche ÒrivistaÓ in un punto essenziale: ha costruito il rapporto fra la contestazione suppletiva e la causa di estinzione precedentemente perfezionatasi in termini di prevalenza della seconda che, per effetto della sentenza, acquisisce forza giuridica
Òora per alloraÓ con riferimento non al momento della sua dichiarazione formale, ma a quello della sua maturazione.
LÕattivitˆ processuale eventualmente svolta dopo tale momento, conseguentemente, non produce effetti, rimanendo neutralizzata dallÕespandersi degli effetti della causa estintiva.
La Çratio di tale reimpostazione della questione complessiva appare riconducibile allÕapprezzamento dei valori costituzionali sottesi alla prevalenza massima accordata alla causa di estinzione del reato per prescrizione e allÕaccentuazione del suo dover essere dichiarata con ÒimmediatezzaÓÈ, condensati essenzialmente nel principio della ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291).
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Con riferimento ai casi di improcedibilitˆ per difetto di querela e, in particolare a quelli conseguenti allÕentrata in vigore della riforma Cartabia, connotati da normativa processuale specifica e sopravvenuta, il Collegio ritiene di percorrere una strada diversa, per gli effetti, distorsivi e poco coerenti con il principio costituzionale di obbligatorietˆ della azione penale, che deriverebbero dal riconoscimento della prevalenza massima accordata al venire meno della condizione di procedibilitˆ.
Va evidenziato che la disciplina derivante dalla c.d. riforma Cartabia ha coinvolto, nel mutamento delle regole sulla nuova procedibilitˆ a querela e nel correlato regime transitorio, anche reati sub iudice, originariamente contestati secondo il rito della procedibilitˆ di ufficio.
La situazione venutasi a creare, in tema di furto aggravato, con la riforma Cartabia e la sua disciplina transitoria è del tutto peculiare. Il reato è passato dalla procedibilitˆ di ufficio alla procedibilitˆ a querela, salva lÕipotesi Ð per quanto qui di interesse Ð dellÕart. 625, n. 7, cod. pen. (con ulteriore eccezione riferita allÕaggravante della esposizione alla pubblica fede).
In relazione ai numerosi reati di tal genere Ð contestati con aggravanti ex art. 625 diverse da quella in questione e portati a giudizio (nel caso di specie con un atto di citazione risalente al 10 marzo 2022) secondo le regole della procedibilitˆ di ufficio poi superata Ð lÕart. 85 del d.lgs n. 150 del 2022 ha riconosciuto alla persona offesa il potere di consentire la prosecuzione del processo, presentando querela entro il 30 marzo 2023 (ossia entro tre mesi dallÕentrata in vigore della riforma).
Va sottolineato che nessun accorgimento occorreva accordare allÕorgano di accusa, al quale il sistema processuale giˆ apprestava uno speculare e ordinario mezzo per il ripristino della procedibilitˆ dÕufficio, attraverso lo strumento della
contestazione suppletiva della circostanza aggravante utile (art. 517 cod. proc. pen.).
Tale strumento, per˜, non è risultato concretamente utilizzabile nei processi in cui, nel periodo di tempo fissato dallÕart. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 (cioè dallÕentrata in vigore della riforma fino al 30 marzo 2023), non è stata celebrata alcuna udienza.
Ebbene, unÕinterpretazione che neghi gli effetti dellÕesercizio di tale legittimo atto propulsivo del pubblico ministero, in ragione dellÕoperativitˆ della causa di improcedibilitˆ Òora per alloraÓ, nei casi in cui il rappresentante della pubblica accusa Ð a causa della scansione che lo specifico processo ha avuto nel tempo Ð non abbia avuto alcuna possibilitˆ di assumere lÕiniziativa necessaria per adeguare il processo alle nuove regole, secondo questo Collegio, si pone in contrasto con lÕart. 517 cod. proc. pen. e con i valori tutelati dagli artt. 3 e 112 Cost.
Al riguardo, va evidenziato che lÕesercizio del potere di contestazione suppletiva dellÕaggravante, come riconosciuto dallÕart. 517 cod. proc. pen., non prevede decadenze o limitazioni, neppure nel caso in cui lÕelemento di fatto aggravatore sia emerso giˆ prima dellÕesercizio della azione penale.
Tale potere deve trovare uno spazio per il suo esercizio anche nei processi i cui, per effetto della novella e del suo regime transitorio, disegnato per lÕiniziativa anche fuori udienza della persona offesa, lÕeventuale inattivitˆ processuale nel periodo 30 dicembre 2022-30marzo 2023 abbia impedito di fatto al pubblico ministero di reagire in tempo e di prevenire il rischio della declaratoria di improcedibilitˆ del reato.
Il riconoscimento della prevalenza del venire meno della condizione di procedibilitˆ, anche nei casi in cui il mancato esercizio del potere di contestazione suppletiva sia dovuto esclusivamente all’inattivitˆ processuale durante il periodo indicato allÕart. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, porterebbe a un eccessivo e ingiustificato sacrificio dei poteri del pubblico ministero e al principio di obbligatorietˆ dellÕazione penale.
Una lettura coordinata degli artt. 517 cod. proc. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022, che tenga conto del potere di contestazione suppletiva, come riconosciuto dal codice di rito, senza decadenze o limitazioni, induce a ritenere consentito l’esercizio di tale potere.
In tal modo si perviene a unÕadeguata valorizzazione del principio costituzionale dellÕobbligatorietˆ della azione penale, al di fuori dellÕipotesi analizzata dalla sentenza delle Sezioni Unite Domingo, che non ha inteso prendere Çle distanze dalla sentenza delle Sezioni Unite COGNOME nel suo impianto generaleÈ (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291).
LÕinterpretazione qui sostenuta appare compatibile con la struttura dellÕart. 129 cod. proc. pen., che non sembra implicare necessariamente un trattamento unitario delle diverse situazioni processuali evocate nellÕarticolo, che si prestano anche a valutazioni talvolta non omogenee.
Una valutazione differenziata delle situazioni processuali prese in considerazione dallÕart. 129 cod. proc. pen. appare consentita soprattutto quando è funzionale a una lettura costituzionalmente coerente con il fenomeno processuale che venga in rilievo.
Va rilevato, peraltro, che unÕespressa deroga al trattamento unitario delle diverse situazioni processuali evocate nellÕart. 129 cod. proc. pen. pu˜ essere colta nel secondo comma dello stesso articolo, dove la declaratoria di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilitˆ non è menzionata assieme alle cause di estinzione del reato che sono assoggettate alla regola della prevalenza del proscioglimento nel merito (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291).
Va, poi, menzionata la giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, n. 24246 del 2004, Rv 227681, COGNOME) che, in tema di rapporto tra giudicato sostanziale (da ricorso inammissibile) e causa estinzione del reato per remissione di querela, ha giˆ dato prova di effettuare una distinzione rispetto alle altre cause di estinzione del reato elencate nellÕart. 129 cod. proc. pen., in ragione della peculiare struttura processuale degli effetti della remissione, ritenendola, a differenza delle altre cause estintive, capace di prevalere sullÕinammissibilitˆ del ricorso (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291).
Più in generale, va rilevato che la regola di cui allÕart. 129 cod. proc. pen. non pu˜ non declinarsi in relazione ai caratteri specifici e alla correlativa modalitˆ operativa delle cause di non punibilitˆ di cui si occupa.
Sotto tale profilo, è fin troppo evidente che lÕestinzione del reato per prescrizione costituisce una vicenda irreversibile: il reato, in un determinato momento, si estingue definitivamente per effetto del decorso del termine previsto dalla legge.
La condizione di procedibilitˆ, invece, subisce vicende alterne: quando il procedimento viene iniziato, potrebbe anche mancare; pu˜ essere poi presentata querela a discrezione della persona offesa; infine, la querela pu˜ essere rimessa.
Risulta evidente che, nel caso della condizione di procedibilitˆ, non è consentito far riferimento a un momento determinato in cui essa manca: questa allÕinizio potrebbe mancare, ma non per questo si arriva a una sentenza di proscioglimento, Òora per alloraÓ.
Nel caso dellÕestinzione per prescrizione, invece, vi è un momento determinato in cui il reato si estingue e unÕeventuale prosecuzione del processo potrebbe
derivare esclusivamente dallÕomessa pronuncia della doverosa sentenza liberatoria da parte del giudice. LÕomissione di questÕultimo, che, alla scadenza del termine di prescrizione, avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento dellÕimputato, tuttavia, non pu˜ creare un pregiudizio a questÕultimo, mediante il meccanismo della contestazione suppletiva che faccia rivivere il reato estinto.
Come evidenziato da Sezioni Unite NOME Çdiversamente opinando, si rimetterebbe illogicamente alla diligenza del giudice di primo grado la sorte del processo, in presenza di identiche situazioni: un imputato beneficerebbe o meno della sentenza favorevole in base al tempestivo rilievo (o meno) della causa di estinzione del reato da parte del giudice stesso ÉÈ.
La situazione che si è determinata a seguito della scadenza del termine fissato dallÕart. 85, nei processi in cui non era stata fissata udienza tra lÕentrata in vigore della riforma e il 30 marzo 2023, è ben diversa: non vi è stata alcuna omissione da parte del giudice e tantomeno del pubblico ministero, che si è trovato nellÕimpossibilitˆ di esercitare il suo potere di contestazione suppletiva. Seguendo lÕinterpretazione qui sostenuta, la sorte del processo non finisce per dipendere dalla diligenza del giudice o del pubblico ministero e lÕimputato non riceve alcun pregiudizio per condotte omissive del giudice o della parte pubblica, ma si deve solo confrontare con il regime transitorio della nuova disciplina della procedibilitˆ, come determinato dalla lettura coordinata degli art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 e 517 cod. proc. pen.
Non aderendo allÕinterpretazione di questo Collegio, invece, si rimetterebbe, illogicamente, la sorte dei processi al calendario delle udienze e, in presenza di identiche situazioni, un imputato beneficerebbe o meno della sentenza favorevole in base al fatto che il giudice di quel processo abbia o meno fissato udienza nel periodo tra lÕentrata in vigore della riforma Cartabia e il 30 marzo 2023.
Questo Collegio, in definitiva, ritiene che: il pubblico ministero pu˜ validamente effettuare la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, avendone il potere e lÕoccasione; con la contestazione suppletiva, il thema decidendi si estende alla circostanza aggravante e viene eliminato lÕostacolo processuale al prosieguo dellÕazione penale; il giudice non ha ragione di emettere una sentenza di proscioglimento, poichŽ non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga una pronuncia Òora per alloraÓ, dato che, nel caso di mancanza della condizione di procedibilitˆ, a differenza dellÕipotesi di estinzione del reato, non si è in presenza di un reato venuto meno nella dimensione sostanziale, che non pu˜ rivivere.
Il complesso del rapporto cos’ ricostruito fra contestazione suppletiva e mancanza della condizione di procedibilitˆ porta a concludere nel senso che deve
essere riconosciuta piena efficacia giuridica e operativa alla contestazione suppletiva effettuata in udienza dal pubblico ministero.
7. Nel caso in esame, il pubblico ministero, in udienza, ha contestato lÕaggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio. Tale contestazione, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, aveva piena efficacia giuridica e aveva reso il reato procedibile di ufficio. Il processo, pertanto, andava proseguito, previa notifica (ai sensi dellÕart. 520 cod. proc. pen.) dellÕestratto del verbale di udienza, nella parte relativa alla modifica della contestazione, allÕimputata assente. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio.
Il rinvio deve essere fatto al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione lÕart. 569, comma 4, cod. proc. pen., relativo alle ipotesi di ricorso immediato per cassazione. Va, invero, rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 18 ottobre 2024 e, dunque, dopo lÕentrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che Çil pubblico ministero non pu˜ appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2È. Questa Corte ha giˆ affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il principio del “tempus regit actum”, come specificato da Sezioni Unite Lista, Çcomporta l’operativitˆ del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazioneÈ (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528). Nel caso in esame, dunque, giˆ trovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilitˆ per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva lÕunico rimedio esperibile dal rappresentante della pubblica accusa contro la sentenza impugnata.
Va, peraltro, evidenziato che, nel caso in esame, si sarebbe dovuto disporre il rinvio al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, anche nellÕipotesi in cui fosse stato applicabile lÕart. 569, comma 4, cod. proc. pen., atteso che lÕomessa comunicazione allÕimputato (secondo le modalitˆ previste dallÕart. 520 cod. proc. pen.) della modifica della contestazione ha determinato anche la nullitˆ derivata del provvedimento impugnato, che avrebbe comportato lÕannullamento della sentenza di primo grado, anche nel caso di presentazione di un ipotetico appello. LÕart. 569, comma 4, cod. proc. pen., invero, per i casi di ricorso immediato per cassazione, prevede che il rinvio al giudice di secondo grado vada effettuato Çfuori dei casi in cui nel giudizio di appelloÈ si dovrebbe Çannullare la sentenza di primo gradoÈ.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per il relativo giudizio al Tribunale di Salerno, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Salerno in diversa persona fisica.
Cos’ deciso, il 20 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME Rosa COGNOME