Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47398 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47398 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CARLENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6.4.2023, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di furto di energia elettrica a lui ascritto, per mancanza di querela. Il giudicante ha reputato illegittima la contestazione suppletiva formulata, in corso di dibattimento, dalla pubblica accusa, relativamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7), cod. pen. (per essere l’energia elettrica un bene destinato a pubblico servizio), circostanza che avrebbe reso il reato procedibile d’ufficio alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica di Siracusa, adducendo violazione di legge, per avere il Tribunale fissato un termine di decadenza alla facoltà del PM di procedere alla contestazione ex art. 517 cod. proc. pen., equiparando il caso di specie a quello dell’illegittimità della contestazione suppletiva di un’aggravante ad effetto speciale – che determina il prolungamento del termine di prescrizione del reato – avvenuta dopo il decorso del termine di prescrizione del reato non aggravato. Al riguardo, tuttavia, osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ormai precisato che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere l’aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronuncia della sentenza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato, per l’assorbente considerazione che il parallelo operato dal giudicante con l’istituto della prescrizione non può considerarsi corretto, trattandosi di istituto che attiene all’estinzione del reato a seguito del decorso del tempo, mentre nella specie si discute del regime di procedibilità del reato. Si tratta di discipline normative affatto diverse per struttura e finalità, ch non possono essere equiparate ai fini che qui rilevano.
Va aggiunto che, nella specie, il PM, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., era pienamente legittimato ad effettuare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante in questione, a seguito della quale il reato oggetto di contestazione era divenuto procedibile d’ufficio.
Il Tribunale avrebbe dovuto decidere sulla regiudicanda determinata dalla contestazione suppletiva dell’accusa, stabilendo se nel caso concreto ne sussistessero i presupposti, traendone le relative conseguenze in tema di procedibilità del reato.
Del resto, è pacifico che il Giudice non può negare al pubblico ministero la facoltà di modificare o integrare l’imputazione, e se lo fa il relativo provvedimento, pur non abnorme, è certamente erroneo, qualora emetta sentenza solo sull’imputazione originaria (cfr. Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, 284289 – 01).
La riscontrata illegittimità del provvedimento impugnato ne impone l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siracusa, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 20 settembre 2023
Il Consigli GLYPH estensore