Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3429 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3429 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NATALE nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di fur pluriaggravato di energia elettrica (artt. 624 – 625 nn. 2 e 7 cod. pen.).
2. Ha proposto ricorso l’AVV_NOTAIO, che, nell’interesse dell’imputato, svolge un unico motivo con il quale denuncia erronea applicazione dell’art. 517 cod. proc. pen, dolendos della mancata declaratoria di prescrizione del reato, maturata prima che il Pubblico Minister all’udienza del 19 luglio 2017, contestasse la ulteriore circostanza aggravante di cui all’art n. 7 cod. pen., che ha determinato una modifica del termine prescrizionale, divenuto decennale: espone la Difesa che il verbale di udienza, contenente la contestazione integrativa, venn notificato all’imputato a distanza di due anni dalla contestazione in udienza, quando, cioè, già maturato il termine prescrizionale previsto per il delitto di furto moro-aggravato ( dice 2018, rispetto a fatto del giugno 2011), originariamente contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Come premesso in fatto, il Pubblico ministero, all’udienza del 19 luglio 2017, conte all’imputato, a seguito dell’audizione del dipendente RAGIONE_SOCIALE, l’ulteriore circostanza aggravant cui all’art. 625 n. 7 cod. proc. pen., con la conseguenza che il delitto di furto, originar contestato come aggravato esclusivamente dalla violenza sulle cose, ai sensi dell’art. 625, n. cod. pen., è risultato pluriaggravato, e, quindi, punito con la pena della reclusione da tre a anni, come previsto dal secondo comma del citato articolo 625. Dunque, in conseguenza di tale contestazione suppletiva, il termine di prescrizione ordinario è passato da sei anni a dieci a e quello massimo da sette anni e sei mesi a dodici anni e sei mesi.
Con riguardo alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, la modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 e la contestazione di un reato concorrente o di una circost aggravante di cui all art. 517 cod. proc.pen. comporta la necessità che l’imputato ven informato della facoltà di chiedere un termine per la difesa ( art. 519 cod. proc. pen.) e caso di processo a carico di imputato assente, che la contestazione sia inserita nel verbale d dibattimento e che lo stesso sia notificato per estratto all’imputato ( art. 520 cod. proc. adempimenti correlati alla esigenza di garantire il pieno contraddittorio sulla contestaz elevata nei confronti dell’imputato.
L’ effetto della contestazione suppletiva è la nullità della sentenza emessa senza che sia st disposta ed eseguita la notifica, secondo le norme del codice di rito, del verbale all’imp assente ( art. 522 cod. proc. pen. ).
Nel caso di specie, tale garanzia è stata pienamente assicurata, non essendo neppure in discussione che l’imputato abbia ricevuto la notifica del verbale di udienza contenente contestazione suppletiva.
3. Ciò di cui si duole la Difesa, invece, è che la Corte di appello avrebbe mancato di prende atto della avvenuta prescrizione del reato, nella sua contestazione originaria (furto mon
aggravato), che sarebbe maturata nel lasso temporale intercorrente tra la contestazione suppletiva effettuata in udienza del Pubblico ministero e la notifica del verbale all’imputato
La deduzione non ha pregio.
3.1. La prescrizione è manifestazione dell’interesse statuale alla persecuzione del fatto, e, a fini, ciò che rileva è la contestazione del fatto, che esprime, appunto, tale interesse; qu comporta che, laddove il ricorrente invochi la prescrizione del reato, la contestazione de circostanza aggravante a effetto speciale, avvenuta prima che maturasse la causa estintiva, equivale a manifestazione dell’interesse alla contestazione e alla persecuzione del fatto così com cristallizzato dalla integrazione dibattimentale.
3.2. In tale ottica, si profila, dunque, del tutto irrilevante la circostanza – verificatasi ne – che la notifica sia avvenuta a distanza di tempo, quando cioè il fatto originariamente contest si era già prescritto, giacchè il fatto contestato deve identificarsi con quello oggetto contestazione suppletiva: e’ quello, cioè, il momento in cui si è cristallizzata l’imputazi relazione alla quale va calcolato il termine di prescrizione, senza che possa avere rilievo il di momento in cui si è perfezionata la notifica all’imputato.
3.3. In tal senso orienta anche il recentissimo approdo delle Sezioni Unite” Domingo” che – pe quanto emerge dalla informazione provvisoria resa a seguito dell’udienza del 28 settembre 2023 nel proc. n. 37844/2022, la cui sentenza non risulta ancora depositata – nel dare soluzion negativa al quesito “Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale ril anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato”, fa chiaro riferimento alla “contestazione suppletiva” che sia intervenuta dopo che il termine di prescrizione previsto per reato originariamente contestato era già maturato. Deve, cioè, desumersene che il momento che integra una preclusione temporale ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere – cosicchè non è più possibile considerare, ai fini della prescrizione, gli effet contestazione di una circostanza a effetto speciale – è quello della definitiva cristallizzazione imputazione correlata alla avvenuta contestazione suppletiva in udienza da parte del Pubblico Ministero. Il successivo adempimento, costituito dalla notifica del verbale di udienza che que contestazione contiene, assume rilievo solo ai fini della corretta integrazione del contradditt quale garanzia per la difesa dell’imputato, senza alcuna ricaduta sulla determinazione dell prescrizione.
4. A tanto deve aggiungersi che, se è vero che l’atto con il quale il Pubblico Ministero modi la imputazione ex artt. 516 – 517 cod. proc. pen., non ha efficacia interruttiva della prescriz poiché esso non è compreso nell’elenco degli atti espressamente previsti dall’ art. 160, comma secondo, cod. pen., i quali costituiscono un “numerus clausus” e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia “in malam partem” in materia penale ( Sez. 5, n. 9696 del 30/01/2015, Rv. 262611), nondimeno, ai sensi dell’art. 521, co. 2
cod. proc.pen., nel disporre la notifica del verbale di udienza contenente la contestazio suppletiva all’imputato assente,” il presidente sospende il dibattimento’.
4.1. La sospensione del procedimento o del processo penale imposta da una particolare disposizione di legge comporta, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. peri., che ” il corso della prescrizione rimane sospeso” fino alla nuova udienza fissata per la prosecuzione del dibattimento. Questo comporta che, anche a volere seguire la tesi difensiva, dovrebbe prendersi atto del fatto che il corso della prescrizione (in relazione al reato come originariamente contest nella sua dimensione mono aggravata) è rimasto sospeso dal 19 luglio 2017 fino alla celebrazione dell’udienza successiva alla notifica del verbale. A quell’udienza, dunque, la prescrizione non era comunque verificata neppure con riguardo alla fattispecie mono-aggravata.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023 .Il Consigliere estensore