Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17533 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17533 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugNOME il Tribunale di Siracusa ha prosciolto, in forza dell’art. 129 cod. proc. pen., COGNOME NOME, chiamata a rispondere, secondo l’originaria citazione a giudizio, del delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica.
Il Tribunale ha rilevato che, in difetto di querela (neppure presentata nel termine del 30 marzo 2023 fissato dal d. Igs. n. 150 del 2022), l’azione penale non
poteva essere proseguita alla luce del disposto dell’art. 624, comma terzo, cod. pen., introdotto dall’art. 2, lett. i), d. Igs. n. 150 del 2022.
Il medesimo giudice ha impedito al pubblico ministero di effettuare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante del fatto commesso su cosa destiNOME a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, quarta ipotesi, cod. pen.), in presenza della quale il reato è rimasto procedibile d’ufficio anche ai sensi dell’art. 624, comma terzo, cod. pen. nel testo vigente risultante dalla novella del 2022. Ha rilevato che la contestazione era stata formulata dopo la scadenza del termine trimestrale per proporre querela e in una “fase, quella anteriore all’apertura del dibattimento, in cui deve ritenersi non applicabile il disposto dell’art. 516 cod. proc. pen.».
Avverso l’indicata decisione propone ricorso diretto per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Catania, denunciando violazione di legge.
Il ricorrente sostiene che la contestazione suppletiva rientra nel potere esclusivo del pubblico ministero, che non richiede l’autorizzazione del giudice per essere esercitato.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il nuovo quadro normativo nel quale si muove il processo è chiaro.
2.1. A seguito della modifica dell’art. 624, comma terzo, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art.2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi:
se la persona offesa è incapace, per età o per infermità;
se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (in quest’ultimo caso torna la regola della punibilità a querela). Quindi il reato è procedibile di ufficio quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numero 7 bis, vale a dire se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.
2.2. In relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d. lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termin per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, primo comma, cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2.3. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. secondo il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (cfr. specificamente sul d. Igs. n. 150 de 2022 Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01; nonché sul principio AVV_NOTAIO tra le altre Sez. 2 n. 225 del 08/11/2018, dep., 2019, NOME COGNOME, Rv. 274734 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924).
Nella specie alla prima udienza del 15 novembre 2023, nella fase degli atti preliminari, il Tribunale ha impedito, illegittimamente, al pubblico ministero di contestare la circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio del bene-energia, ritenendo, erroneamente che occorresse una autorizzazione; quando invece viene in rilievo l’esercizio di un potere di esclusiva pertinenza dell’organo di accusa.
Invero è indubbio che il Pubblico ministero possa procedere alla contestazione suppletiva anche prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale e quindi sulla base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 2019, Barbagallo, Rv. 212757-01).
Tale interpretazione ha ricevuto l’avallo della Corte costituzionale che, recependo tale principio, ha proceduto, attraverso ripetuti interventi, a interpolare il testo degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. in modo da assicurare, anche in questi casi, le garanzie difensive e, in particolare l’accesso ai riti alternativi (cfr. tra altre, in relazione alla contestazione ex art. 517 cod. proc. pen. di una circostanza aggravante già risultante dagli atti, Corte cost. n. 141 del 2018 ai fini dell’ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova; n. 139 del 2015 con riguardo al giudizio abbreviato; n. 184 del 2014 in relazione al rito ex art. 444 cod. proc. pen.).
La contestazione suppletiva è un potere esclusivo del pubblico ministero che non richiede l’autorizzazione del giudice: nei casi di cui all’art. 517 cod. proc. pen. «il pubblico ministero contesta all’imputato» una circostanza aggravante, a differenza di quanto previsto per la contestazione del fatto nuovo, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 518, comma 2, del codice di rito» (così Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, COGNOME, in motivazione, paragrafo 7).
Viene in rilievo l’inosservanza di una disposizione concernente l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale (art. 178, lett. b, cod. proc. pen.), che dà luogo a una nullità assoluta ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
4.1. Il problema si sposta, però, su un altro versante: quello della validità della contestazione suppletiva (non autorizzata).
Poiché se, seguendo un recentissimo orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 – 02), si dovesse negare efficacia alla contestazione suppletiva e ritenere “prevalente” l’obbligo di dichiarare l’improcedibilità medio tempore “prodottasi”, sarebbe del tutto inutile, e anzi contrario al principio di ragionevole durata del processo, annullare la sentenza e trasmettere gli atti al Tribunale, il quale, dopo aver consentito la contestazione, perverrebbe, comunque, al medesimo esito decisorio oggi impugnato.
Di conseguenza il ricorso per cassazione del pubblico ministero non sarebbe assistito dal presupposto dell’interesse, dato che l’accoglimento dell’impugnazione non porterebbe alcun utile risultato concreto.
4.2. Il collegio ritiene invece che, ai limitati fini qui in rassegna, una volt contestata l’aggravante che rende il reato procedibile di ufficio, il Tribunale non possa arrestarsi alla declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.
Il ragionamento è incentrato sul rapporto tra artt. 129 e 517 cod. proc. pen. e segue (anche testualmente) quanto si rinviene nelle sentenze deliberate dalla quinta sezione all’udienza del 14 marzo 2024.
4.2.1. L’analisi letterale e sistematica delle due norme processuali appena richiamate restituisce la conformazione di un sistema che, sul versante dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. prevede, tra i poteri/doveri del giudice disciplinati in via AVV_NOTAIO, quello di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità “in ogni stato e grado del processo”; sul versante dell’art. 517 cod. proc. pen. riconosce, nel dibattimento – come anche nella udienza preliminare ai sensi dell’art. 423 cod. proc. pen. e nella udienza predibattimentale discipliNOME dal novello art. 554-bis cod. proc. pen. – il potere/dovere del pubblico ministero di contestare una circostanza aggravante non menzioNOME nel provvedimento introduttivo, senza necessità di autorizzazione del giudice.
Lo scopo della contestazione suppletiva, oggi enunciato nel citato art. 554-bis cod. proc. pen., consiste nel permettere che il capo di imputazione contenga la descrizione non solo del fatto, ma anche delle circostanze in termini corrispondenti a quanto emerge dal fascicolo, così da far garantire, alla fine del giudizio, il rispetto del principio di corrispondenza fra “chiesto” e “pronunciato”.
Il nuovo art. 554-bis cod. proc. pen. -introdotto dalla Riforma Cartabia che ha recepito, estendendola, la regola fissata dalla sentenza delle Sezioni Unite Battistella (n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008) – fornisce lo spunto per due ulteriori notazioni.
Anzitutto il legislatore, ammettendo contestazioni suppletive in limine litis, ha assegnato forza normativa al principio dettato dalle Sezioni Unite Barbagallo (n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999) secondo cui la modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all’art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
In secondo luogo il medesimo legislatore ha fatto seguire all’art. 544-bis cod. proc. pen. il nuovo art. 544-ter che declina, tra l’altro, la regola della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità; come a disegnare due scansioni processuali in rapporto logico e cronologico tra loro: prima si “aggiusta” la contestazione, anche grazie all’intervento del giudice, in modo che l’accusa rappresenti fedelmente il fatto storico principale e le sue connotazioni circostanziali, poi si procede, eventualmente, alla immediata definizione del processo.
Sul fronte dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., va osservato che la norma stabilisce un criterio di prevalenza di alcune formule proscioglitive (sostanziali o processuali) su qualsiasi attività ulteriore, anche volta ad approfondimenti istruttori in favore dell’imputato.
4.2.2. La relazione sistematica fra l’art. 517 e l’art. 129 del codice di rito è stata analizzata dapprima dalla giurisprudenza facente capo alla sentenza delle Sezioni Unite De COGNOME (n. 12283 del 25/01/2005), e, successivamente, da altro caposaldo della esegesi costituito dalle Sezioni Unite COGNOME (n. 49935 del 28/09/2023, cit.), che ha interpretato evolutivamente i precetti antecedentemente enunciati, valorizzando, tra gli altri, quelli della sentenza delle Sezioni Unite Perroni (n. 539 del 30/01/2020).
La prima sentenza -pur massimata in ordine al tema specificamente devoluto che era quello della prospettata illegittimità della pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. con rito de plano ha chiarito perché il rito, privo di contraddittorio, è inidoneo a tal fine e ne ha indicato le ragioni, da un lato, nel rilievo che l’art. 12
non attribuisce al giudice un potere ulteriore e autonomo al di fuori di quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo (artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice): epilogo che dunque deve avvenire con le precisate cadenze e modalità procedimentali e non in modo disancorato da queste; dall’altro, nel fatto che una pronuncia estemporanea e anticipata della causa di non punibilità incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del pubblico ministero al quale viene precluso l’esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l’accusa, e determina la violazione del diritto di difesa dell’imputato, al quale viene interdetto l’esercizio di facoltà esperibili solo nell’ambito della fase o grado in essere.
Il portato essenziale dell’art. 129 cod. proc. pen. è stato cioè individuato nella inibizione al giudice, susseguente alla rilevazione della causa di non punibilità, dei poteri istruttori relativi al thema decidendum, con l’effetto che l’ambito della sua cognizione deve rimanere cristallizzato allo stato degli atti. E ciò, in nome della semplificazione del processo e del favor rei. Ma non anche nella inibizione della attività processuale, diversa da quella istruttoria, che deriva dal diritto delle parti all’ascolto nel contraddittorio, avendo esse la potestà di dare sfogo alle pretese proprie della fase processuale in essere.
Tra queste, viene espressamente richiamata, nella motivazione della sentenza COGNOME – accanto a taluni poteri e diritti dell’imputato e della persona offesal’esclusiva potestà del pubblico ministero di modificare l’imputazione.
La pronuncia delle Sezioni Unite COGNOME, riguardante un caso di contestazione suppletiva a fronte della maturata causa di estinzione del reato per prescrizione, ha accolto, espressamente, la suddetta sistematica ma l’ha anche “rivista” in un punto essenziale: ha costruito il rapporto fra la contestazione suppletiva e causa di estinzione precedentemente perfezioNOMEsi in termini di prevalenza della seconda che, per effetto della sentenza, acquisisce forza giuridica “ora per allora” con riferimento non al momento della sua dichiarazione formale ma a quello della sua maturazione.
Ne consegue che l’attività processuale eventualmente svolta dopo tale momento non produce effetti, rimanendo neutralizzata dall’espandersi degli effetti della causa estintiva.
La ratio di tale reimpostazione della questione complessiva appare riconducibile all’apprezzamento, del tutto condivisibile, dei principi costituzionali sottesi alla prevalenza massima accordata alla causa di estinzione del reato per prescrizione (avente natura esclusivamente sostanziale, direttamente dipendente dal decorso di un tempo così lungo da far venire meno l’interesse punitivo dello Stato) e alla accentuazione del suo dover essere dichiarata con “immediatezza”.
L’impianto del richiamato principio sulla causa di improcedibilità per difetto di querela ha indotto il collegio a percorrere una strada diversa alla luce degli effetti distorsivi che avrebbe prodotto in un caso, quale quello in esame, connotato da normativa processuale specifica e sopravvenuta.
5.1. I temi sono quello della incidenza della peculiare regolamentazione derivante dalla c.d. riforma Cartabia che ha coinvolto, nel mutamento delle regole sulla nuova procedibilità a querela, con apposito regime transitorio, anche reati sub iudice originariamente contestati secondo il rito della procedibilità di ufficio; quello, correlato, delle ricadute del principio di diritto enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite COGNOME, ove applicato in modo automatico al caso processuale in esame, soprattutto con riferimento alla possibile disparità di trattamento tra pubblico ministero e persona offesa, quello della possibilità o meno di una valutazione scissa delle plurime ipotesi di non punibilità all’interno dell’art. 129 cod. proc. pen.
Per tale ragione, la presente decisione, pur non ponendosi in linea col precedente rappresentato dalla citata Sez. 5, n. 3741 del 2024, Mascali, Rv. 285878 – 02 cit., non appare ancora tale da radicare un contrasto interpretativo vero e proprio dal momento che si propone di rappresentare anche profili di analisi ulteriori e correlati alla peculiarità del regime transitorio della riforma Cartabia in tema di nuova procedibilità a querela.
5.2. L’analisi della prima questione fa emergere la peculiarità della situazione venutasi a creare con la vigenza del regime ordinario e transitorio previsto dalla riforma Cartabia (artt. 2 e 85 del d.lgs. n. 150 del 2022) in tema di furto aggravato: esso è passato dalla procedibilità di ufficio alla procedibilità a querela, salva la ipotesi- per quanto qui di interesse – dell’art. 625 n. 7 cod. pen. (con ulteriore eccezione riferita alla aggravante della esposizione alla pubblica fede).
In relazione ai numerosissimi reati di tal genere- contestati con aggravanti ex art. 625 diverse da quella indicata e portati a giudizio (nel caso di specie con un atto di citazione risalente addirittura al 23 dicembre 2021) secondo le regole della procedibilità di ufficio poi superata- la normativa in questione ha riconosciuto alla persona offesa il potere di “riportare” il reato sui binari della procedibilità, presentando querela entro il 30 marzo 2023 (tre mesi dalla entrata in vigore della riforma).
Nessun accorgimento occorreva accordare all’organo di accusa, al quale il sistema processuale già apprestava uno speculare e ordinario mezzo per il ripristino della procedibilità, attraverso lo strumento della contestazione suppletiva della circostanza aggravante utile, ove sussistente (art. 517 cod. proc. pen.).
Negare gli effetti di tale legittimo atto propulsivo del Pubblico ministero, in ragione dell’operatività della causa di improcedibilità “ora per allora”, anche in casi nei quali il Pubblico ministero non ha avuto alcuna possibilità di assumere l’iniziativa necessaria per adeguare il processo alle nuove regole, mette in pericolo, ad opinione di questo collegio, i valori tutelati dagli artt. 3 e 112 Cost.
5.3. Al riguardo, va evidenziato che l’esercizio del potere di contestazione suppletiva della aggravante, come riconosciuto dall’art. 517 cod. proc. pen. non prevede decadenze o limitazioni, neppure nel caso in cui l’elemento di fatto aggravatore fosse emerso già prima dell’esercizio della azione penale (sul punto cfr. sopra paragrafo 7.2.1.).
Pertanto, tenuto conto del momento in cui, per effetto della novella, si è posto il tema della nuova procedibilità del reato, e della durata del conseguente regime transitorio disegnato per l’iniziativa anche fuori udienza della persona offesa, la eventuale inattività processuale durante tale periodo impedisce di fatto al pubblico ministero di reagire in tempo e di prevenire il rischio della declaratoria di improcedibilità del reato. Sicché non appare ragionevole inibirgli il potere di contestazione suppletiva della aggravante nella prima udienza utile fissata dopo il 30 marzo 2023.
Nel caso di improcedibilità sopravvenuta il rapporto con il potere di contestazione suppletiva torna ad essere il frutto di un’opportuna valorizzazione del principio costituzionale della obbligatorietà della azione penale come tracciato dalla giurisprudenza maggioritaria al di fuori della ipotesi analizzata dalla sentenza delle Sezioni Unite COGNOME, che non ha inteso prendere le distanze dalla sentenza delle Sezioni Unite De COGNOME nel suo impianto AVV_NOTAIO.
5.4. Resta infine da esaminare la compatibilità della opzione interpretativa qui sostenuta con la struttura dell’art. 129 cod. proc. pen.: se, cioè, le diverse situazioni processuali evocate nell’articolo citato esigano un trattamento unitario oppure siano assoggettabili anche a valutazioni talvolta non omogenee.
Tale seconda opzione appare consentita, soprattutto quando è funzionale a una lettura compatibile costituzionalmente con il fenomeno processuale in rilievo.
5.4.1. La regola AVV_NOTAIO di cui all’art. 129 cod. proc. pen., sebbene sancita indistintamente per tutti i casi dalla stessa contemplati, non può non declinarsi in relazione ai caratteri specifici e alla correlativa modalità operativa delle cause di non punibilità di cui si occupa.
Nella giurisprudenza di legittimità è incontroverso che la mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela, osta all’inizio di qualsiasi attività processuale, e quindi, di qualsiasi altra indagine in fatto (così in motivazione Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, COGNOME) compresa quella riguardante l’esistenza in vita dell’imputato (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 245163).
Proprio in ragione della natura di statuizione processuale, la declaratoria di improcedibilità produce un effetto di giudicato che si potrebbe definire “affievolito”: essa non rappresenta una decisione che investe la regiudicanda, ma si arresta ad uno stadio pregiudiziale vale a dire al rilievo del difetto di una condizione necessaria perché il giudizio possa svolgersi o possa proseguire.
Le specifiche connotazioni della sentenza di improcedibilità inducono a ritenere che la verifica della sussistenza delle condizioni preliminari per procedere al giudizio vada compiuta avendo riguardo alla situazione esistente nel momento in cui la pronuncia deve essere assunta.
In caso contrario si avrebbe che il giudice dovrebbe rilevare la presenza di un ostacolo all’esame del merito della regiudicanda quando oramai quell’ostacolo è stato rimosso e sarebbe irragionevole dichiarare l’impossibilità di proseguire l’azione penale quando in realtà l’impedimento a procedere è venuto meno.
In definitiva:
il Pubblico ministero può validamente effettuare la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile di ufficio: ne ha il potere; ne ha l’occasione (offerta dal segmento processuale del contraddittorio che deve sempre necessariamente precedere l’assunzione della decisione);
con la contestazione suppletiva il thema decidendi si estende alla circostanza aggravante e viene eliminato l’ostacolo processuale al prosieguo dell’azione penale;
il giudice non ha ragione di emettere una sentenza di improcedibilità, poiché non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga una pronuncia “ora per allora”, dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità – a differenza dell’ipotesi di estinzione di un reato che, essendosi “spento” nella dimensione sostanziale, non può rivivere – anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e la decisione deve verificare la situazione al momento in cui è resa.
5.4.2. Assevera tale approdo il rilievo che all’interno dell’art. 129 – che pure è norma riepilogativa degli epiloghi decisori “immediati” in favore dell’imputato il non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità viene regolato in termini diversi nel primo e nel secondo comma.
In base al primo comma, rappresenta un epilogo processuale che opera al pari di quella sostanziale per proscioglimento nel merito o per estinzione, e, di per sé, inibisce anche qualsiasi ulteriore attività istruttoria, o “qualsiasi altra indagine in fatto” anche diretta all’accertamento della assenza di responsabilità, come attestano le sentenze che in presenza di tale causa di non punibilità non ritengono consentita la comparata valutazione sulla contestuale sussistenza delle cause di proscioglimento nel merito (Sez. 6, n. 5455 del 2020, Rv 280784; Sez. 2, n. 9803 del 1984, Rv 166567; Sez.2, n. 45160 del 2015, Rv 265098; Sez. n. 4746 del
1996, Rv 204841; Sez. U, n. 49783 del 2009, Rv 245163); invece, in base al comma 2 dell’art. 129 la declaratoria di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità non è menzioNOME assieme alle cause di estinzione del reato che, dal canto loro, sono assoggettate alla regola della prevalenza del proscioglimento nel merito, quando evidente.
5.4.3. Infine va menzioNOME la giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez.U, n. 24246 del 2004, Rv 227681, COGNOME) che, in tema di rapporto tra giudicato sostanziale (da ricorso inammissibile) e causa estinzione del reato per remissione di querela, ha già dato prova di effettuare una distinzione rispetto alle altre cause di estinzione del reato elencate nell’art. 129 cod. proc. pen., in ragione della peculiare struttura processuale degli effetti della remissione. Ha infatti ritenuto la remissione capace di prevalere, a differenza delle altre cause estintive.
5.5. Il complesso del rapporto così ricostruito fra contestazione suppletiva e maturata causa di improcedibilità, quantomeno in relazione alle coordinate temporali sopra evidenziate e alla novità rappresentata dalla riforma Cartabia sul tema, porta a concludere nel senso che deve essere riconosciuta piena efficacia giuridica e operativa alla contestazione suppletiva effettuata in udienza dal Pubblico ministero pur quando la improcedibilità si è virtualmente prodotta.
La nullità verificatasi nel giudizio di primo grado, impone di annullare senza rinvio la sentenza impugNOME, trasmettendo gli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugNOME e dispone rimettersi gli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Siracusa.
Così deciso il 11/04/2024