La Contestazione della Recidiva: Tempistiche e Conseguenze Processuali
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di contestazione recidiva, chiarendo i termini entro cui l’imputato deve sollevare l’eccezione per la sua mancata contestazione formale da parte del Pubblico Ministero. La decisione sottolinea la distinzione tra nullità assolute e relative e le diverse conseguenze che ne derivano per il diritto di difesa. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante caso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, per il reato previsto dall’art. 391-ter del codice penale. In entrambi i gradi di giudizio, i giudici avevano applicato le circostanze attenuanti generiche, ritenendole però solo equivalenti e non prevalenti sulla recidiva, che era stata considerata ‘sussistente e contestata’.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando le proprie doglianze su due motivi principali, strettamente collegati tra loro:
1. L’erronea applicazione della recidiva, poiché tale aggravante non era mai stata formalmente oggetto di contestazione recidiva da parte del Pubblico Ministero, né in primo grado né in appello.
2. La conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, derivante proprio dalla mancata contestazione formale.
La mancata contestazione recidiva e la decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo una chiara lezione sulla natura del vizio processuale lamentato. Secondo gli Ermellini, il motivo di appello del ricorrente non si era lamentato della mancata contestazione formale della recidiva, ma si era limitato a contestarne l’applicazione.
La Corte ha specificato che la mancata contestazione formale della recidiva non pregiudica il diritto dell’imputato di individuare con esattezza il fatto che gli viene addebitato, poiché i precedenti penali sono a lui noti. Di conseguenza, tale omissione non genera una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ma una nullità di carattere relativo.
Le Motivazioni
Le nullità relative, a differenza di quelle assolute, devono essere eccepite tempestivamente dalla parte interessata. La Corte, richiamando consolidata giurisprudenza, ha affermato che la doglianza relativa alla mancata formale contestazione della recidiva avrebbe dovuto essere sollevata specificamente con un motivo di ricorso in appello. Proporre la questione per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione è tardivo e, pertanto, inammissibile.
In sostanza, la difesa avrebbe dovuto contestare il vizio procedurale nel primo atto utile successivo, ovvero l’atto di appello. Non avendolo fatto, ha perso il diritto di far valere tale vizio nelle fasi successive del giudizio. La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse stato ‘inammissibilmente posto per la prima volta in questa sede’.
Le Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un importante principio di procedura penale: la diligenza processuale è fondamentale. Le eccezioni relative a nullità non assolute, come la mancata contestazione recidiva, devono essere sollevate nei tempi e nei modi previsti dalla legge. In caso contrario, si decade dalla possibilità di farle valere. Per gli avvocati difensori, ciò significa esaminare con la massima attenzione ogni atto del procedimento e formulare i motivi di appello in modo completo e specifico, includendo non solo le questioni di merito ma anche quelle procedurali. Per l’imputato, questa decisione conferma che la conoscenza dei propri precedenti penali è un fattore che il sistema giuridico considera nel bilanciare le garanzie difensive con l’efficienza del processo.
La mancata contestazione della recidiva da parte del Pubblico Ministero è sempre un errore che annulla la sentenza?
No, secondo la Corte di Cassazione si tratta di una nullità relativa e non assoluta, poiché non pregiudica il diritto dell’imputato di conoscere pienamente il fatto contestatogli, essendo i suoi precedenti penali a lui noti.
Quando deve essere sollevata l’eccezione per la mancata contestazione formale della recidiva?
L’eccezione deve essere sollevata tempestivamente con uno specifico motivo di ricorso in appello, ovvero nel secondo grado di giudizio. Non può essere proposta per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se l’eccezione sulla mancata contestazione della recidiva viene sollevata per la prima volta in Cassazione?
Se l’eccezione viene sollevata per la prima volta in Cassazione, il relativo motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2557 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2557 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha condannato NOME COGNOME per il reato ex art. 391-ter, commi 1 e 3, cod. pen. descritto nel capo B delle imputazioni applicando le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza per avere erroneamente applicato la recidiva sebbene tale aggravante non sia stata formalmente contestata dal Pubblico ministero – né nel primo grado di giudizio, né in appello (primo motivo di ricorso) – così violando il principio del contraddittorio e il diritto di difesa (secondo motivo di ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella sentenza impugnata si assume la recidiva, già applicata dal Tribunale, come «sussistente e contestata», sebbene nel capo di imputazione riportato nella sentenza la recidiva non sia formalmente contestata, e si motiva, relativamente a entrambi gli imputati appellanti, circa la non concessione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla sussistente recidiva.
Tuttavia, il motivo di appello, nel contestare espressamente la applicazione della recidiva, non si duole della sua mancata contestazione formale, che invece, – poiché non pregiudica il diritto dell’imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli (essendo i precedenti penali a lui noti) e produce una nullità non assoluta ma relativa – avrebbe dovuto essere rilevata tempestivamente con un motivo di ricorso in appello (Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Rv. 276742), mentre è stata inammissibilmente posta per la prima volta in questa sede (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368; Sez. 2 n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025