Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34240 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a JESOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 30 gennaio 2023, il Tribunale di Venezia aveva condannato NOME NOME per i reati di furto e di danneggiamento aggravato, commessi il 22 dicembre 2022, in concorso con COGNOME NOME.
Con sentenza del 28 settembre 2023, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo le aggravanti di cui
all’art. 61, nn. 2 e 5, cod. pen., contestate in relazione al reato di danneggiamento, e rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato e il COGNOME si sarebbero impossessati di un autocarro, sottraendolo al legittimo proprietario, che l’aveva momentaneamente parcheggiato lungo la pubblica via. Nel corso della fuga, l’autocarro era finito fuori strada e, a seguito di ciò, i due r si erano azzuffati tra loro. Gli agenti della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE erano intervenuti su posto e avevano diviso i due litiganti; il COGNOME, tuttavia, aveva reagito, sferrando un calcio all’autovettura di servizio.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali.
Rappresenta che: la difesa, con l’atto di appello, aveva eccepito la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, con riferimento al reato di danneggiamento, atteso che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente l’aggravante dell’aver commesso il fatto su di un bene destinato a pubblico servizio, in mancanza di una sua specifica contestazione; la Corte di appello aveva ritenuto infondata la censura mossa dalla difesa, in quanto il danneggiamento aveva avuto ad oggetto un’auto della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che per definizione è destinata al pubblico servizio.
Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che la destinazione al pubblico servizio costituisce una connotazione qualitative del bene, che implica una valutazione riservata, in prima istanza, al pubblico ministero e, successivamente, al giudice. La necessaria valutazione sulla connotazione qualitativa del bene precluderebbe la possibilità di una contestazione in fatto dell’aggravante in questione.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Rappresenta che la difesa, con l’atto d’appello, aveva contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo che l’imputato aveva danneggiato l’auto della RAGIONE_SOCIALE colpendola con un calcio che era diretto all’originario altro imputato, con il quale stava litigando, e che sol accidentalmente raggiungeva il veicolo.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello, in ordine a tale motivo di gravame, avrebbe reso una motivazione non sufficiente, facendo un «superficiale e frettoloso riferimento agli atti del processo».
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Rappresenta che la difesa, con l’atto d’appello, aveva contestato la partecipazione effettiva dell’imputato al furto dell’autocarro, rappresentando la possibilità che il reato fosse stato commesso dal solo COGNOME (in particolare, secondo la ricostruzione difensiva, il COGNOME, dopo aver rubato il camion, avrebbe impattato contro un muretto di recinzione e l’imputato sarebbe sopraggiunto solo successivamente all’impatto, trovando l’autore del furto riverso per terra).
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello, in ordine a tale motivo di gravame, avrebbe motivato «in modo del tutto generico».
2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 81 cod. pen.
Lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessivo aumento di pena determinato per il reato posto in continuazione, sostenendo che, in ordine a tali punti, la Corte di appello avrebbe completamente omesso di motivare.
2.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione.
Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di rispondere al motivo di gravame con il quale la difesa, rappresentando anche elementi di novità relativi alla nuova condotta di vita tenuta dall’imputato, aveva chiesto alla Corte di appello di rivalutare il diniego espresso dal giudice di primo grado alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto annullare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La circostanza aggravante di avere commesso il fatto su un bene destinato a pubblico servizio è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico (sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di “pubblico servizio”), che riposa su
considerazioni in diritto che non sono rese palesi dal mero riferimento all’oggetto sottratto.
Tuttavia, come già affermato da questa Corte, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche un tipo di contestazione “non formale”, quando la descrizione di essa renda manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, n.m.).
Il Collegio aderisce a questa giurisprudenza, secondo la quale ha natura “valutativa” e non “autoevidente” la circostanza aggravante dell’essere il bene destinato a pubblico servizio; con la precisazione, però, che, in coerenza a Sezioni Unite Sorge, essa possa ritenersi contestata anche quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione. Deve, cioè, ritenersi consentita una sua contestazione “non formale”, «seppur doverosamente indicativa della finalità in gioco: e cioè quella di rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto» o danneggiato «un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività e diretto a vantaggio della stessa (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291).
Ebbene, nel caso in esame, il riferimento espresso a un’automobile della RAGIONE_SOCIALE, contenuto nell’imputazione, rendeva manifesto al NOME che doveva difendersi dall’accusa di avere danneggiato un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività. La particolare connotazione delle auto di servizi della RAGIONE_SOCIALE, invero, rende evidente la loro destinazione alla soddisfazione di interessi pubblici, escludendo qualsiasi dubbio al riguardo.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, invero, ha evidenziato che il calcio era stato sferrato dopo che gli agenti avevano separato i due litiganti (“in un momento successivo alla ritenuta sottrazione”), in tal modo escludendo la possibilità che il calcio potesse essere diretto al correo.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, infatti, ha risposto allo specifico motivo d’appello, sostenendo che la diversa ricostruzione dei fatti risultava smentita dal COGNOME, che aveva “chiamato in correità” l’imputato. Le dichiarazioni del COGNOME trovavano riscontro negli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria e nelle altre testimonianze. Si tratta di una motivazione logica e coerente, rispetto alla quale il ricorrente non ha dedotto alcun travisamento di prova o vizio logico determinante.
1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
La censura relativa all’entità dell’aumento di pena per la continuazione, invero, risulta manifestamente infondata.
Deve essere evidenziato che: è stata applicata la recidiva reiterata; la pena per il reato più grave è stata determinata in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa; l’aumento per la continuazione è stato pari ad appena tre mesi di reclusione ed euro 60,00 di multa, che è ben inferiore a quello previsto dall’art. 81 cod. pen., che stabilisce che, nel caso di recidiva reiterata, l’aumento di pena non può essere inferiore ad un terzo della pena prevista per il reato più grave.
Quanto alle attenuanti generiche, va rilevato che già il motivo di appello risultava inammissibile, in quanto privo della necessaria specificità. L’appellante, infatti, si era limitato a un generico riferimento alle altre argomentazioni esposte nell’atto di gravame. Al riguardo, deve essere ricordato l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’inammissibilità di un motivo di appello deve essere rilevata anche in sede di legittimità. Invero «l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630).
1.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che questa Corte ha già evidenziato che: il presupposto da cui deve muovere il giudice, al fine di verificare dell’applicazione della pena sostitutiva, «è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull’esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva, che necessita di essere soddisfatta anche durante l’esecuzione della pena»; il controllo di legittimità, «rispetto alla decisione del giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva, non può che fermarsi, secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quell specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio, alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi ad una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involge il rispetto delle prescrizioni (e non solo quelle imposte dal giudice ma anche quelle insite nelle stesse pene sostitutive che tendenzialmente impongono adempimenti comportamentali specifici)» (Sez. 5, n. 43622 dell’11/07/2023, COGNOME, n.m.). (Sez. 5, n. 43622 dell’11/07/2023, COGNOME, n.m.).
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte di appello, nel rispondere al motivo di gravame, ha reso una motivazione adeguata in ordine
all’esercizio del suo potere discrezionale, rappresentando che non vi erano i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, in considerazione dei gravi precedenti a carico dell’imputato e della pericolosa personalità dimostrata dal COGNOME, anche con i fatti oggetto del presente processo.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 12 giugno 2024.