Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16351 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato in Spagna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, la quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso e per l’annullamento della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/09/2023, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del 10/05/2022 del G.u.p. del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione ed C 500,00 di multa per il reato di rapina impropria in concorso (con NOME NOME), aggravata dall’essere stata la violenza commessa da più persone riunite; circostanza aggravante che il G.u.p. del Tribunale di Milano riteneva essere stata contestata in fatto.
Tale sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano era stata emessa dopo che, con ordinanza del 10/05/2021, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato che era stata presentata dall’COGNOME, aveva revocato la sentenza del 23/07/2020 del Tribunale di Milano – che era stata emessa in esito a giudizio ordinario e che era divenuta irrevocabile il 01/10/2020 – di condanna dello stesso COGNOME alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C 618,00 di multa.
Avverso l’indicata sentenza del 18/09/2023 della Corte d’appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «per avere la Corte territoriale ignorato la violazione del divieto di reformatio in peius del Gip del Tribunale di Milano disattendendo anche la regola della correlazione tra accusa e sentenza».
Il ricorrente rappresenta che, rispetto alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C 618,00 di multa che era stata irrogata per il reato di rapina impropria non aggravata dal Tribunale di Milano con la sentenza del 23/07/2020 poi revocata dalla Corte d’appello di Milano, la pena di due anni di reclusione ed C 500,00 di multa irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Milano e confermata dalla Corte d’appello di Milano per lo stesso reato ma aggravato dall’essere stata la violenza commessa da più persone riunite configurerebbe una non consentita modifica in peius del trattamento sanzionatorio sia in quanto il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., «comporterà, se confermata la suddetta decisione, conseguenze per la fase dell’esecuzione penale data la riconducibilità all’art. 4 bis dell’O.P.», sia in quanto «con la riduzione per il rito da parte del primo Giudice si sarebbe giunti ad una pena finale da espiare ben minore rispetto a quella emessa dalla dottoressa NOME (GIP)».
COGNOME contesta la tesi della Corte d’appello di Milano secondo cui, nella specie, si sarebbe in presenza di una mera «riqualificazione del fatto» la quale, ai sensi dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., «sfugge al divieto di reformatio in peius» (pag. 2 della sentenza impugnata).
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 516 e 517 dello stesso codice e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta che la circostanza aggravante dell’essere stata la violenza commessa da più persone riunite «sia stata contestata solo in sede di discussione e poi sentenza avanti al medesimo Magistrato e non prima (tantomeno
nella pronuncia del 2020), violando irrimediabilmente il diritto di difesa del signor COGNOME (indipendentemente quindi dalla sussistenza della stessa aggravante) colpito in sede procedurale», atteso che «non è stato concesso al ricorrente di legittimamente difendersi conoscendo e valutando prima della discussione (se non addirittura prima della scelta del rito) la sussistenza e le conseguenze della (non) contestata aggravante, costituendo detto modus operandi una palese violazione del diritto di difesa».
Il ricorrente lamenta altresì che tale violazione sarebbe sussistente anche «alla luce della recente riforma Cartabia», la quale ha previsto che, anche nel caso di contestazione di una circostanza aggravante ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., l’imputato può formulare richiesta di “patteggiamento” o di sospensione del procedimento con messa alla prova (il riferimento appare essere al comma 1 dell’art. 519 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 30, comma 1, lett. I, n. 1 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. Quanto alla censura che riguarda il profilo della correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, il Collegio condivide il consolidato principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione “in fatto” della stessa, così che l’imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, COGNOME, Rv. 273473-01; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255793-01; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, COGNOME, Rv. 253776-01).
Le Sezioni unite della stessa Corte di cassazione (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436-01) hanno in particolare chiarito come «la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell’imputazione fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibil l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato».
In conformità con tale principio, si deve ritenere l’ammissibilità della contestazione in fatto e dell’attribuzione in sentenza della circostanza aggravante della rapina delle più persone riunite nel caso in cui il capo d’imputazione, pur non menzionando la norma che prevede tale aggravante (l’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.), rappresenti la simultanea presenza di almeno due compartecipi nel
luogo e nel momento del fatto (in senso analogo, con riguardo all’aggravante delle più persone riunite delle lesioni personali: Sez. 5, n. 22120 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283218-01).
Ciò chiarito, il Collegio ritiene che le conformi sentenze dei giudici di merito abbiano correttamente ritenuto che la circostanza aggravante delle più persone riunite fosse stata contestata in fatto nel capo d’imputazione, nel quale il reato di rapina impropria era stato contestato all’COGNOME «perché, in concorso con NOME COGNOME , al fine di consentire la fuga nonché di assicurare ad NOME il possesso del cellulare iPhone 7 plus, appena sottratto a NOME COGNOME, che cercava di trattenerlo, usava violenza nei confronti di NOME COGNOME bloccandogli le gambe e facendolo cadere a terra, ove veniva colpito dall’COGNOME con pugni alla schiena e con dei calci al fondo schiena».
Da tale descrizione dei fatti contestati risulta infatti chiaramente la simultanea presenza, nel luogo e nel momento del fatto, dei due correi e, in particolare, che, mentre la persona offesa cercava di trattenere il concorrente COGNOME, l’COGNOME bloccava le gambe della stessa persona offesa e la faceva cadere a terra, dove essa veniva colpita dall’NOME NOME.
Poiché, pertanto, i presupposti in fatto che integravano la circostanza aggravante erano precisamente enunciati nel capo d’imputazione, ne discende la manifesta infondatezza della doglianza del ricorrente in ordine al lamentato difetto di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza e alla conseguente asserita nullità della stessa sentenza per difetto di contestazione.
1.2. Quanto alla censura che riguarda il profilo del divieto di reformatio in peius, nella giurisprudenza della Corte di cassazione costituisce un principio consolidato, affermato anche dalle Sezioni unite della stessa Corte, quello secondo cui il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel nuovo giudizio conseguente all’annullamento della sentenza di primo grado – impugnata dal solo imputato – disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell’atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata (Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, COGNOME, Rv. 233729-01. Nello stesso senso, tra le tante: Sez. 3, n. 6710 del 18/10/2017, COGNOME, Rv. 272117-01; Sez. 2, n. 24820 del 25/02/2009, M., Rv. 244453-01).
Ad analoga conclusione di non operatività del divieto di reformatio in peius si deve pervenire con riferimento al nuovo giudizio conseguente alla revoca della sentenza di primo grado a seguito dell’accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato e della restituzione degli atti al giudice di primo grado, atteso che la rescissione del giudicato si fonda sulla ritenuta nullità assoluta e insanabile della dichiarazione di assenza dell’imputato, vizio, questo, che travolge l’intero giudizio
e la sentenza con cui esso è stato deciso, la quale, essendo perciò priva di effetti, non può quindi costituire un valido termine di paragone rispetto al quale raffrontare il trattamento sanzionatorio poi irrogato nel nuovo giudizio.
Il concetto di reformatio in peius implica infatti logicamente la necessità dell’esistenza di un termine di paragone rappresentato da una precedente sentenza, presupposto, questo, che viene a mancare quando tale sentenza sia stata “cancellata” perché costituente il provvedimento finale di un giudizio nullo, in quanto essenzialmente e ab origine viziato; con la conseguenza che, per effetto di una tale sentenza, non si può ritenere acquisita, in capo all’imputato, alcuna posizione sostanziale favorevole.
In questi casi di invalidità del pregresso giudizio, quello nuovo si configura come del tutto autonomo e non come una fase d’impugnazione – come è invece previsto nell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il quale ha riguardo alla decisione del giudice d’appello nell’ipotesi di impugnazione del solo imputato – ed è, appunto, tale autonomia a precludere l’operatività di un limite al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.
Fermo restando il carattere dirimente di quanto si è appena esposto, si deve aggiungere, per completezza, tenuto conto del profilo di asserita violazione del divieto di reformatio in peius che è stato prospettato dal ricorrente, che costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, non costituisce violazione del suddetto divieto la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell’appello quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario ai sensi dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 273923-01; Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, dep. 2012, Protoduari, Rv. 252007-01; Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 262286-01; Sez. 5, n. 42611 del 20/04/2005, COGNOME, Rv. 232995-01).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Da quanto si è detto al punto 1.1, discende che, poiché il capo d’imputazione rappresentava la simultanea presenza dei due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, le conformi sentenze dei giudici di merito si sono limitate a qualificare tale fatto, legittimamente contestato, come circostanza aggravante delle più persone riunite, prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen.
Ciò posto, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha statuito affermando un principio al quale il Collegio, condividendolo, intende dare continuità – che l’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, sancito dall’art. 111, terzo comma, Cost., e dall’art. 6, commi 1 e 3, lett. a) e b),
CEDU, come interpretati nella sentenza della Corte EDU 11/12/2007, Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948-01; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135-01).
Inoltre, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia, conformemente all’art. 111 cost. e all’art. 6 CEDU, come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l’imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione (Sez. 2, 46786 del 24/10/2014, COGNOME, Rv. 261052-01).
Nel caso in esame, posto che, come si è detto, i presupposti in fatto che integravano la circostanza aggravante delle più persone riunite erano precisamente enunciati nel capo d’imputazione, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, il suo diritto alla difesa e al contraddittorio non si possono ritenere violati, atteso che, da un lato, la qualificazione della suddetta circostanza aggravante si doveva ritenere uno sviluppo tutt’altro che imprevedibile e che, dall’altro lato, l’imputato e il suo difensore hanno senz’altro avuto la possibilità d contestare detta qualificazione sia con l’appello sia con il ricorso per cassazione.
Quanto, infine, alla lamentata impossibilità di esercitare i diritti di chiedere “patteggiamento” o la sospensione del procedimento con messa alla prova che sono attualmente attribuiti all’imputato dall’art. 519 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 30, comma 1, lett. I), n. 1), del d.lgs. n. 150 del 2022, sufficiente osservare, da un lato, che l’COGNOME aveva già chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e, dall’altro lato – e in ogni caso – che la faco dell’imputato di formulare le suddette richieste è prevista, dal novellato art. 519, comma 1, cod. proc. pen., per quanto qui rileva, nel caso in cui il pubblico ministero contesti una circostanza aggravante che sia emersa nel corso dell’istruzione dibattimentale, laddove, nel caso in esame, come si è visto, la circostanza aggravante della rapina delle persone riunite era già contestata in fatto nel capo d’imputazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/02/2024.