Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42154 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SEZZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, resa all’esito di rito abbreviato, che aveva
condanNOME COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 615-ter, commi 1, 2, n. 1, e 3 cod. pen.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dei giudici di merito, l’imputato, nella qualità di ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la Procur della Repubblica di Latina, in violazione dei limiti e delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, si sarebbe abusivamente introdotto nel sistema informatico del registro degli indagati denomiNOME “SICP”, accedendo alle informazioni inerenti al procedimento penale n. 7484/16 mod. 21, a carico di COGNOME NOME, geometra in servizio presso l’ufficio antiabusivismo del Comune di Latina.
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 178, 179, 552 e 604 cod. proc. pen.
Rappresenta che: il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente l’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 615-ter cod. pen.; la difesa, con l’atto di gravame, aveva contestato l’applicazione di tale aggravante, evidenziando che essa non era stata contestata dal pubblico ministero; la Corte di appello ha ritenuto infondata la deduzione difensiva, sostenendo che l’aggravante risultava contestata in fatto.
Tanto premesso, il ricorrente censura la decisione della Corte di appello, sostenendo che l’aggravante in questione, avendo natura valutativa, non poteva essere ritenuta contestata in fatto.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Sostiene che la Corte di appello non avrebbe motivato adeguatamente, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 615-ter, comma 3, cod. pen.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1.1. Le Sezioni Unite, con la sentenza Sorge (n. 24906 del 18/04/2019), hanno accreditato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole alla c.d. contestazione “in fatto” delle aggravanti.
La pronuncia chiarisce che per «contestazione in fatto» si intende una formulazione dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge, ma che riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la circostanza, così da permettere all’imputato di averne piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa.
A ulteriore precisazione, le Sezioni Unite aggiungono che: «l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare alla natura degli elementi costitutivi delle stesse»; «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità» ovvero si riferiscono «a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive»; «in questi casi, invero, l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell’imputazione la fattispeci aggravatrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato»; diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative»; infatti «dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi, in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero, nella formulazione dell’imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio». In relazione a quest’ultimo tipo di circostanze, ove il risultato della suddetta valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la contestazione deve essere considerata priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’insegnamento delle Sezioni Unite, quindi, è nel senso di ammettere la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie.
Chiarezza e precisione della contestazione vanno raccordate, di volta in volta, alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, al natura degli elementi costitutivi delle stesse: in presenza di elementi valutativi, il
grado di determinatezza della contestazione va ragguagliato all’esplicitazione di essi.
Vi sono dei casi in cui la contestazione delle circostanze è resa immediatamente comprensibile dal mero riferimento a dati materiali che si possono definire “autoevidenti”, come ad esempio: il numero delle persone che hanno concorso nel reato di furto (art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.), quando l’imputazione indichi tutti i concorrenti; la pluralità delle persone offese, quando risulti dal capo di imputazione (cfr. Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013); il rapporto di parentela o di coniugio, quando l’imputazione lo specifichi (cfr. Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, Rv. 269615).
Sul versante opposto vi sono dei casi, come quello dell’aggravante del falso commesso su atto fidefacente, deciso da Sezioni Unite Sorge, che involgono elementi valutativi talmente complessi da non lasciare spazio ad alternative e rendere necessario esporre la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).
1.1.2. Occorre, per quanto detto, appurare se l’aggravante prevista dall’art. 615-ter, comma 3, cod. pen. abbia o meno natura valutativa.
Ebbene, questa Corte ha già riconosciuto la natura valutativa della circostanza in questione, evidenziando come essa non possa considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, ove i suoi profili valutativi non siano esplicitati nell’imputazione (cfr. Sez. 5, n. 7541 del 25/11/2021, Mezzina, Rv. 282982).
Si tratta, invero, di una circostanza che non consiste in comportamenti descritti nella loro materialità e che neppure si esaurisce nel mero riferimento a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive, ma che richiede valutazioni in ordine alla natura dell’interesse al cui servizio è posto il sistema informatico.
Deve essere, inoltre, escluso che si tratti di una circostanza valutativa che faccia riferimento a dati materiali “autoevidenti”, atteso che oggetto della valutazione è la natura dell’interesse al cui servizio è posto il sistema informatico, che è tutt’altro che scontata. Essa, invero, implica delicate valutazioni sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Quanto al primo, va rilevato che l’interesse pubblico deve essere identificato in relazione all’attività svolta, indipendentemente dal soggetto che la espleta, che potrebbe essere anche un privato che esercita un’attività di rilievo pubblicistico (Sez. 5, n. 10121 del 18/12/2014, Vasilev, Rv. 262610). Quanto all’altro profilo, va ricordato che, ai fini della configurabilità dell’aggravante, deve essere dato rilievo solo ai sistemi informatici di pubblica utilità, ossia a quelli «destinati al servizio di una collettivi
indifferenziata e indeterminata di soggetti, e non anche quelli a vario titolo riconducibili all’esercizio di diritti, pur di rilevanza collettiva, costituzionalmen tutelati» (cfr. Sez. 5, n. 24576 del 16/03/2021, Specchiarello, Rv. 281320).
Attesa la natura valutativa della circostanza in esame, essa, in conformità a Sezioni Unite Sorge, può essere contestata solo esponendo la natura pubblica dell’interesse al cui servizio è posto il sistema informatico, «o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma».
Venendo al caso in esame, deve escludersi che l’aggravante possa essere ritenuta contestata in fatto, atteso che, nell’imputazione, vi è il mero riferimento al registro “SICP”. Nell’imputazione, dunque, non solo manca l’indicazione della norma che prevede la circostanza, ma non è neppure esposta la natura pubblica dell’interesse al cui servizio è posto il sistema informatico, né direttamente, né mediante l’impiego di formule equivalenti.
I giudici di merito hanno erroneamente ritenuto contestata in fatto l’aggravante, che deve essere, invece, esclusa.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall’art. 615-ter, comma 3, cod. pen., che deve essere esclusa.
Deve essere disposto, conseguentemente, il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio.
1.2. Il secondo motivo di ricorso, essendo inerente al trattamento sanzioNOMErio, risulta assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 615-ter cod. pen., che esclude, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio.
Così deciso, il 24 settembre 2024.