Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3597 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3597 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30.1.2025 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia con cui in data 25.3.2024 il Tribunale di Torre Annunziata, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 bis cod.pen. aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di furto a lei ascritto per difetto della condizione di procedibilità, premessa, invece, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen., contestata in fatto, ha ritenuto la penale responsabilità dell’imputata e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell’art. 625 cod.pen., la ha condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
Il fatto contestato all’imputata, nella qualità di legale rappresentante della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, é di essersi impossessata reiteratamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di energia elettrica sottraendola all’RAGIONE_SOCIALE, mediante l’applicazione di un mezzo fraudolento, ovvero di un dispositivo magnetico sul misuratore di energia, tale da determinare un’alterazione del predetto misuratore che registrava un assorbimento minore rispetto a quanto erogato pari a circa l’85% in meno con un consumo degli ultimi cinque anni stimato in Euro 84.590,00 (fatto commesso in Santa Maria La Carità fino al 29.9.2020).
Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.
Con il primo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
Si assume, citando la pronuncia della Suprema Corte n. 16497 del 2025 che ha fornito chiarimenti sulla legittimità della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen., che occorre distinguere tra due fattispecie.
Nella prima l’allaccio diretto alla rete di distribuzione, anche se non riproduce la dizione di bene destinato a pubblico servizio, é sufficiente a rendere palese l’interesse collettivo coinvolto sicché il reato rimane procedibile d’ufficio.
Nell’altra ipotesi, la manomissione del contatore mediante magnete, manca dell’aggancio alla funzione pubblica del bene e se l’imputazione tace sulla destinazione a servizio pubblico, l’aggravante de qua non può essere applicata ed il fatto ricade nell’alveo del furto semplice la cui perseguibilità richiede la querela della persona offesa.
L’aggravante in questione é di natura valutativa sicché l’imputato deve conoscere fin dall’inizio il maggior disvalore che gli si imputa.
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per
assoluta carenza e manifesta illogicità della motivazione laddove non ha applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza delle condizioni che ne consentivano il riconoscimento.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso per essere il reato non procedibile per mancanza di querela (con assorbimento della ulteriore censura).
La procedibilità del reato per cui é processo é correlata alla sussistenza dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio del bene sottratto che, nella specie, non è stata espressamente contestata dal pubblico ministero ma é stata ritenuta dai giudici di appello.
Va premesso che ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. pen (nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022) il delitto di furto é punibile a querela della persona offesa; si procede, tuttavia, d’ufficio, per quel che qui rileva «se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede)», ossia anche nel caso in cui esso sia commesso su cose destinate a pubblico servizio.
Si è già chiarito che la ratio dell’aggravante de qua risiede nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione e la sussistenza di tale presupposto determina l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa (Sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002, Rv. 226117; Sez. 4, n. 1850 del 7/1/2016, Rv. 266229).
Essa, peraltro, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull’accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (in motivazione, Sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, Rv. 257773).
Il tema che viene in discussione con l’odierno ricorso é quello della contestazione in fatto di un’aggravante che ricorre quando nella imputazione siano descritti gli elementi fattuali di una determinata fattispecie (circostanziale) anche se non esattamente identificata nei richiami normativi.
Occorre prendere le mosse da un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ritualità e la completezza della formulazione dell’imputazione, che rappresenta il fulcro dell’editto accusatorio con il quale deve misurarsi l’esercizio del diritto di difesa, rinvengono il proprio parametro di riferimento, anche alla luce dei valori costituzionali (artt. 24 e 117 Cost.) e sovranazionali (art. 6 par. 3 lett. a della CEDU), nei contenuti sostanziali dei suoi enunciati, che prevalgono sulle indicazioni ‘letterali’ e ‘numeriche’ degli articoli di legge che espressamente la disciplinino.
L’elaborazione interpretativa così formatasi ha alimentato la questione della ‘contestazione in fatto’, con cui si intende, anche a riguardo delle circostanze aggravanti, una elezione dell’imputazione che non sia espressa nella proposizione rigorosamente letterale della fattispecie circostanziale e/o nell’individuazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all’imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 269615; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Rv. 242027).
Tappa fondamentale dell’elaborazione giurisprudenziale sul tema é la sentenza Sez. U. Sorge (Sez. U., n. 24906 del 18.4.2019, Rv. 275436) che, in tema di falso in atto pubblico, ha ritenuto non legittimamente contestata, sì da non poter essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’art. 476, comma 2, cod.pen., qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma.
In applicazione del principio, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha escluso che la mera indicazione dell’atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l’attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione.
Lo snodo fondamentale della pronuncia ‘Sorge’, che nello specifico ha riguardato la problematica della contestazione ‘in fatto’ delle circostanze aggravanti, è sostanzialmente rappresentato dalla distinzione del caso in cui l’elemento circostanziale sia nell’imputazione per così dire ‘autoevidente’ ovvero non richieda particolari enunciazioni e precisazioni (come, a titolo puramente esemplificativo, quello del delitto commesso in danno di un ‘minore’ o commesso con l’uso di ‘arma’) da quello in cui, invece, la conformazione dell’aggravante di fattispecie non sia immediatamente percepibile in forza delle
più comuni e diffuse conoscenze ed esiga un’informazione più specifica e dettagliata, assuma insomma carattere ‘valutativo’.
Vi sono dei casi in cui la contestazione delle circostanze è resa immediatamente comprensibile dal mero riferimento a dati materiali che si possono definire ‘autoevidenti’, come ad esempio: il numero delle persone che hanno concorso nel reato di furto (art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.), quando l’imputazione indichi tutti i concorrenti; la pluralità delle persone offese, quando risulti dal capo di imputazione (Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, Rv. 280013); il rapporto di parentela o di coniugio quando l’imputazione lo specifichi (Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 269615); la minore età della vittima quando l’imputazione indichi l’età della persona offesa o la sua data di nascita (Sez. 5 n. 28668 del 09/06/2022, Rv. 283540).
Si é a riguardo sottolineato che non ‘può esigersi dall’imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l’individuazione dell’esito qualificativo che connota l’ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell’autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l’appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessità dell’enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell’imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa’ (vedi Sez. U., Sorge in motivazione).
In altri termini, ai fini della verifica del grado di sufficiente chiarezza e determinazione dell’imputazione, il criterio discretivo é dato dalla intelligibilità del fatto, nella sua completezza, da parte dell’imputato e dalla volontà dell’accusa di ricomprendere nel disvalore di esso anche l’elemento circostanziale non espressamente indicato attraverso elementi normativi o descrittivi.
Con specifico riferimento alla contestazione in fatto della circostanza aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio, si sono registrati orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità.
Si é da una parte sostenuto che non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., costituita dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, nel caso in cui nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma ( Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Rv. 285465; Sez. 5, n. 26511 del 13.4.2021, Rv. 281556).
Dall’altra si é invece affermato che può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7),
cod. pen., in quanto l’energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente l’indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all’RAGIONE_SOCIALE, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell’energia) ( Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285844; Sez. 4, n. 48259 del 7.11.2023, Rv. 285422)
Si é altresì ritenuto che la circostanza aggravante dell’essere il bene oggetto di furto destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità può ritenersi correttamente contestata anche quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (così Sez. 5 n. 4767 del 21/01/2025, Rv. 287615; Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Rv. 285878; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291; Sez. 5, n. 34061 del 28/06/2024, Rv. 286937; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943).
Le diverse opzioni ermeneutiche evidenziano l’impossibilità di definire un unico criterio valutativo valevole per ogni fattispecie, dovendosi in realtà tenere conto della specificità del caso che il giudice é chiamato ad affrontare.
Proprio sulla base dell’analisi dei principi sanciti dalle Sezioni Unite Sorge, si é posta in rilievo la specificità della quaestio iuris che il giudice è chiamato a risolvere caso per caso, in relazione agli elementi emergenti ed alla concreta possibilità dell’esplicarsi delle prerogative difensive, dovendosi ritenere che l’imputazione può contenere anche elementi dai quali emerga la volontà della pubblica accusa di non contestare un dato elemento circostanziale e quella del giudice di non ritenerlo contestato in fatto.
La conclusione di tale iter logico argomentativo, in cui la contestazione deve sempre misurarsi con le prerogative difensive é il principio affermato in un più recente arresto ( Sez. 4, n. 26798 dell l’11/06/2024, Rv. 286650), che comunque si pone in linea di continuità con Sez. U. Sorge, secondo cui in tema di circostanze, non può ritenersi implicitamente contestata in fatto e riconosciuta in sentenza un’aggravante, nel caso in cui l’imputazione contenga l’esplicita contestazione di una diversa aggravante, con l’indicazione dei relativi riferimenti normativi e con l’analitica descrizione della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di appello che, nel silenzio dell’imputazione e della decisione di primo grado, aveva ritenuto implicitamente contestata l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., necessaria ai fini della procedibilità d’ufficio del delitto di furto, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sul rilievo che era stata contestata la sola aggravante della violenza sulle cose, ininfluente a tali fini).
Tale pronuncia pone in rilievo che al fine di ritenere la contestazione in fatto di un elemento circostanziale aggravante non espressamente richiamato nella imputazione, ‘deve compiersi un’operazione complessa che non si ferma alla natura valutativa o meno dell’elemento non espressamente contestato, ma tiene conto di tutti gli indicatori offerti dall’imputazione e di tutti gli elementi del caso specifico, proprio con riferimento ai requisiti essenziali dell’atto che contiene l’accusa, alla valutazione del disvalore del fatto operata in primo luogo dal pubblico ministero e al recepimento che di esso ha fatto il giudice anche ai fini della commisurazione della pena. Solo in tal modo è possibile un giudizio che salvaguardi effettivamente l’esercizio dei diritti di difesa dell’imputato’.
Ebbene, nel caso in scrutinio, non solo il capo d’imputazione non reca la contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen. ma anzi il Pubblico Ministero aveva originariamente contestato altra aggravante, ovvero quella di di cui all’art. 625 n. 7 bis, cod.pen. esclusa peraltro dal giudice di primo grado non reputando la ricorrenza di un’ipotesi di manomissione dell’impianto. Con la conseguenza che, nella specie, l’elemento circostanziale della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio è stato valutato solo dal giudice d’appello, chiamato a esaminare la specifica quaestio iuris inerente alla improcedibilità sopravvenuta del reato così come contestato, senza che il pubblico ministero avesse ritenuto di farvi alcun cenno nella imputazione, né il giudice di primo grado dato conto della sua ricorrenza.
In applicazione dei principi dianzi evidenziati, non ritenendosi pertanto sussistente un’ipotesi di contestazione in fatto dell’aggravante de qua, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per difetto di querela.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela.
Così deciso in Roma il 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME Dovere