Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5687 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OLIVETO CITRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdin
COGNOME, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 16 maggio 2023, ha confe quella del Tribunale cittadino, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per energia elettrica, commesso mediante apposizione di un magnete fisso sul contatore, alterare la registrazione e la fatturazione dei consumi, con l’aggravante di aver fatto valendosi di un mezzo fraudolento (nel periodo 1/4/2015-2/912016).
Secondo quanto risulta dalla sentenza d’appello, il primo giudice aveva raggiunta la prova della penale responsabilità sulla scorta di un materiale costituito dalle dichiarazioni del teste COGNOME (verificatore RAGIONE_SOCIALE) e dalla documen prodotta dal PM (verbale di verifica e denuncia).
La Corte territoriale, affrontata preliminarmente la questione inerente alla pr del reato, a seguito della riforma di cui al d. Igs. n. 150/2022 che ha reso p querela il reato contestato, ha ritenuto la novella ininfluente rispetto al caso essere, a suo giudizio, contestata in fatto l’aggravante della destinazione del ben servizio, fattispecie per la quale, anche dopo la riforma, il reato resta procedi Nella specie, secondo i giudici d’appello, l’aggravante si ricaverebbe dalla descrizi contenuta nell’imputazione, in essa facendosi espresso riferimento alla so dell’energia elettrica, bene che è per sua natura destinato a pubblico servizio.
Quanto al merito, quel giudice ha ritenuto che la prova derivasse, al d utilizzabilità del processo verbale di verifica e della denuncia, dirett testimonianza COGNOME, il quale aveva chiarito le modalità del controllo e riferito qu personalmente accertato, ritenendo irrilevante il mancato accertamento del quanti energia sottratto, verifica compiuta ex post dall’ente erogatore, il cui oggetto si porrebbe ogni caso al di fuori del perimetro d’indagine. Inoltre, il contatore manomesso se del quale l’imputato era socio ed era stato proprio l’imputato, chiamato dai verifi di poter accedere alla cassetta, a fornire le relative chiavi.
2. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, con riferim ritenuta procedibilità d’ufficio del reato, in violazione dell’art. 624, comma rilevando, in particolare, come il diritto vivente abbia escluso che possa ritenersi fatto un’aggravante, come quella all’esame, a contenuto valutativo.
Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio, rilevando parimenti la violazi divieto di reformatio in peius, atteso che dalla sentenza appellata non era ricavabile a riferimento all’aggravante della destinazione a servizio pubblico, tenuto anche calcolo della pena operato in quella sede (avendo il primo giudice ritenuto le prevalenti, proprio alla luce dell’unicità dell’aggravante contestata, quella cioè 625, n. 2, cod. pen.). In altre parole, l’operazione effettuata dalla Corte
determinato un’alterazione della contestazione effettiva, aggiungendo elementi circ prima non previsti, tali da connotare la condotta di una maggiore offensività.
Con il terzo motivo, infine, ha dedotto analogo vizio con riferimento all responsabilità, assumendo il difetto della prova dei relativi parametri temporali e ritenendo violato il protocollo valutativo di cui all’art. 192, cod. pen. e caren dall’apposizione del magnete sia derivata l’alterazione del calcolo dell’energia uti sarebbe idoneo a integrare al più, secondo il deducente, un tentativo di furto.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME NOME, depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
La sentenza va annullata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo di il cui esame è assorbente rispetto ai rimanenti.
La risposta del giudice del gravame, in merito alla permanente procedibilità per cui è processo è evidentemente correlata alla tematica della sussistenza dell della destinazione a pubblico servizio del bene sottratto che, nella specie, espressamente contestata dal pubblico ministero, il quale ha invece provveduto a c solo quella del mezzo fraudolento. A fronte di una sentenza di primo grado, nella q dato rinvenire alcun cenno a tale, ulteriore elemento circostanziale, anche a valutazione dell’effettivo disvalore della condotta, i giudici del gravame han ritenuto che la maggiore offensività del fatto derivasse dalla descrizione del contenuta nella imputazione.
Orbene, sul punto, si è già precisato che la ratio dell’aggravante della quale si discute risiede certamente nella maggior tutela che deve essere offerta a determinat ragione della loro destinazione e la sussistenza di tale presupposto determina l dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa (sez del 17/4/2002, Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01).
Essa, peraltro, è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento terminali collocati in una proprietà privata, proprio in ragione della ratio sopra evocata, rilevando, per l’appunto, non l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre t rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distol le cose destinate al pubblico servizio non si identificano perché la loro funzione é perché sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di mano del contatore). Detta aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in r
destinazione di beni strumentali, si incentri sull’accessibilità di essi ad opera d dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche la destinazione di risorse umane e materiali (in motivazione, sez. 5, n. 698/201 dunque, corretto affermare che la rado del maggior disvalore della condotta non risiede n fatto che l’allacciamento o la manomissione avvengano sul contatore installato nella privata, bensì sulla destinazione del bene “energia” (così come delle risorse garantirne l’erogazione) alla fruizione da parte della generalità dei consociat anche sez. 5, n. 40989 del 8/9/2023, n.m.; n. 33824 del 5/6/2023, mm.).
5. Ciò posto, va tuttavia precisato che il tema all’esame è quello della conte fatto di un’aggravante e non quello della riqualificazione giuridica del fatto come secondo il diritto vivente, infatti, quest’ultima concerne “un’ipotesi criminosa quella contestata, pur se tale da potervi ricondurre il fatto materialmen nell’imputazione”; la contestazione in fatto, invece, ricorre quando nella contest descritti gli elementi fattuali di una determinata fattispecie (circostanziale) esattamente identificata nei richiami normativi in detta imputazione formalmente i Pertanto, é evidente che la soluzione della questione giuridica inerisce al contestazione da parte della pubblica accusa.
Deve, poi, tenersi presente che i principi affermatisi nella giurisprudenza in contestazione in fatto di elementi circostanziali non sono applicabili in modo indi con riguardo a tutte le fattispecie, a prescindere, cioè, dalle particolari conno quali le stesse sono costruite nelle norme che le prevedono.
Fatta tale premessa, deve intanto ribadirsi che per «contestazione in fa intendersi, conformemente ai principi costantemente affermati dalla giurispru legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti, una for dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della f circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge che la prevede, m maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la consentendo all’imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la difesa sugli stessi (sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, COGNOME, Rv. 271261; sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269615; sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255793; sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, COGNOME, Rv. 253776; sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, COGNOME, Rv. 242027), in maniera che sia coerente anche con il princip correlazione tra accusa e sentenza.
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità di una contestazione in fatto di singole deve operarsi un necessario distinguo a seconda della natura degli elementi costit circostanze esaminate, aspetto che implica evidentemente anche il profilo inerente a precisione e determinatezza che rende l’indicazione di esse nella imputazion garantire all’imputato una puntuale comprensione dell’accusa mossagli. Ciò in l’imputazione può considerarsi certa solo se il fatto sia contestato nei suoi elemen
e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio di difesa, la contestazione non dovendo esser riferita soltanto al capo di imputazi stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pong in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (sez. 5, n. 51248 del 5/ Cutrera, Rv. 261741-01). Quanto, poi, al profilo della completezza, é sufficiente ch sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di acc è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché intellegibili, non equivoci e conoscibili dall’imputato (sez. 5, n. 10033 del 19/1 Ioghà, Rv. 269455-01, in cui la Corte ha ritenuto chiaramente contestato il fatto in r un’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale costruita mediante riferim “immobilizzazioni” risultanti dal bilancio di una specifica annualità; sez. 3, 4/12/2017, dep. 2018, Scrudato, Rv. 273692-01; sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 201 Morante, Rv. 258948-01).
Tali connotati, peraltro, possono essere ravvisati o meno nella casistica s ad una valutazione compiuta, in primo luogo, dal pubblico ministero nella formu dell’imputazione e, di seguito, dal g risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, con la preci ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né dall’imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l’individuazione dell’esit che connota l’ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso val dell’autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse» (Sez. U, n. 18/4/2019, COGNOME, in motivazione, in fattispecie relativa alla ammissibilit contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod. pe Supremo collegio della nomofilachia ha affermato il principio per il quale la stes ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza qualora nel capo d’imputazione non sia esposta ‘la natura fidefacente d direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’in della relativa norma, escludendo che la mera indicazione dell’atto, in relazione condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l’attribuzio qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione, l’enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell’imp prevista dalla legge processuale, sta a significare c:he è rimesso prima di tutto ministero esplicitare compiutamente l’accusa dalla quale il soggetto accusato de posto in condizioni di difendersi, senza che lo stesso sia onerato di rinvenire nell la scelta fra più possibili conclusioni in concreto operata dalla pubblica accusa.
Pertanto, in base a tale ricostruzione, è corretto affermare che la conte fatto non pone particolari problemi nel caso di circostanze aggravanti «… … le c secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti n materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristich questi casi, invero, l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nel fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibi esercizio dei diritti di difesa dell’imputato. Diversamente avviene con riguardo alle aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalit condotta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari qualitative o quantitative» (Sez. U, COGNOME del 2019, cit., in motivazione).
6. La giurisprudenza successiva, peraltro, ha calibrato tali principi, attrav della casistica, addivenendo a soluzioni in realtà non perfettamente allineate, sepp asseritamente coerente con i principi fissati dal diritto vivente.
Si è così ritenuta non validamente contestata “in fatto” la circostanza agg cui all’art. 576, comma 5 -bis, cod. pen. in un capo di imputazione per lesioni che menzioni qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza della specie, indicata come carabiniere scelto), senza contenere riferimenti chiari e commissione del fatto “nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del serv è parte integrante della previsione circostanziale (sez. 5, n. 33523 del 20/6/2019, Atia, Rv. 276590-01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio di condanna per difetto di querela); oppure la circostanza aggravante di cui quinquies, comma secondo, cod. pen., qualora essa venga delineata solo attraverso il al comma quarto dell’art. 617 quater, cod. pen. (sez. 5, n. 49142 del 30/9/2019, COGNOME, Rv.278052-01, in fattispecie in cui la contestazione conteneva esclusivamente l’in dello sportello bancomat di un istituto di credito, quale luogo in cui erano s apparecchiature finalizzate ad intercettare comunicazioni, senza esplicitare nulla ìn natura di impresa esercente un servizio di pubblica utilità dell’istituto di credi quella del danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di una specifica ind cui si comprenda che l’aggravante è stata contestata, non essendo sufficient indicazione, nel capo di imputazione, dei valore dei beni oggetto di sottrazione, importo elevato, occorrendo, invece, onde consentire l’esercizio del connesso diritt che sia esplicitata la rilevante gravità del danno [sez. 5, n. 13236 del 10/12/2019 Miari, Rv. 278948-01, in fattispecie in tema di furto, in cui la Corte ha ri ritualmente contestata l’aggravante in quanto l’indicazione delle cose sottrat effettuata con generico riferimento a “numerosi gioielli (indicati in allegato el fattispecie aggravata di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., qualora, nell’i non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l’ formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (In applic
principio, la Corte ha escluso che, ai fini della configurabilità dell’ipotesi a sufficiente il mero richiamo in imputazione alla “gravità” della minaccia, attes meramente valutativa di siffatta qualificazione (sez. 5, n. 13799 del 12/2/2020, COGNOME, Rv. 279158-02; n. 25222 del 14/7/2020, COGNOME, Rv. 279596-03); o, ancora, l’aggravante dell’offesa recata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa nel il capo d’imputazione si limiti a contestare l’utilizzo del fax, senza ulteriori ind che la qualificazione di uno strumento tecnico per la trasmissione/comunicazion “mezzo di pubblicità” richiede componenti valutative relative alla capacità diff stesso di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezza di persone. (sez. 5, n. 37067 del 24/5/2022, COGNOME, Rv. 283570-01).
Di contro, si è esclusa la violazione dell’art. 522, cod. proc pen. e, quindi, correttamente contestata in fatto l’aggravante speciale di cui all’art. 219, comma 1), legge fati. perché il riferimento alla stessa, in tutti i suoi elemen implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l’imputato in condizione di conoscere il significato dell’accusa e di esercitare il d (sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, RV. 279840-01); e si è ritenuta parimenti esclus la violazione dell’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, proprio in materia di furto di energia elettrica, qualora nell’imputazione l’aggravante del “mezzo fraudolento indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi rendendo così possibile l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato (sez. 1/12/2020, dep. 2021, Co/ucci, Rv. 280472-01, in fattispecie in cui la Corte ha rite correttamente contestata all’imputato l’aggravante nel riferimento all’uso di cavi la realizzazione della condotta di allaccio abusivo del contatore ad altre utenze cond
Allo stesso modo, si è esclusa ogni componente valutativa e, quindi, corret ritenuta contestata in fatto l’aggravante prevista dall’art. 602 ter, c:omma 1, lett. b), cod. pen., relativa alla finalizzazione dei delitti di tratta di persone e riduzione servitù allo sfruttamento dell’attività di prostituzione, purché nell’imputazione sia evidenziata tale finalità (sez. 5, n. 1104 del 11/11/2021, dep. 2022, E, Rv. 28286
Da tale, incompleta rassegna emerge già con tutta evidenza com fondamentale, ai fini della verifica del grado di sufficiente chiarezza e dete dell’imputazione, la intelligibilità del fatto, nella sua completezza, da parte del volontà dell’accusa di ricomprendere nel disvalore di esso anche l’elemento circosta espressamente indicato attraverso elementi normativi o descrittivi. Si tratta, dun prospettiva sostanzialistica fondata, come le Sezioni Unite hanno avuto modo di af con riguardo alla correlazione fra l’accusa e la decisione, sulla concreta po l’imputato di approntare la propria difesa (Sez. U’ n. 36551 del 15/7/2010, motivazione, in cui si richiama anche Sez. U, n. 16 del’ 1996, COGNOME).
Ed è, pertanto, in tale ottica che si è affermato, per esempio, che l’aggra più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicché cui l’imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente conte fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della p aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effe psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione (sez. 5, n. 27386 Fracasso, Rv. 283575-01, in tema di lesioni volonl:arie); laddove, sempre in fatti lesioni personali volontarie, si è ritenuta di contro legittimamente contesta ritenuta in sentenza l’aggravante delle più persone riunite nel caso in d’imputazione, pur non menzionando l’art. 585, primo comma, cod. pen., rappres simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazion condotta violenta. (sez. 5, n. 22120 del 28/4/2022, Lo COGNOME, Rv. 283218-01).
Per quanto qui di maggior interesse, poi, proprio in ipotesi di furto di energi si è escluso che possa ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta i circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., c dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nel tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego d equivalenti ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (sez. 5, n 13/4/2021, COGNOME, Rv. 281556-01; conforme, sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, COGNOME, Rv. 285465-01; contra, però, sez. 4, n. 48529 del 7/11/2023, COGNOME, Rv, 285422-02, in cui si è invece affermato che, in tema di furto di energia elettrica, può ritenersi leg contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specific formulazione, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, co quanto l’energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazio funzionalmente destinato a un pubblico servizio).
Nel primo degli arresti da ultimo citati, si è precisato che la considera destinazione delle cose oggetto di furto a pubblico servizio implica necessariamente l di un’opzione valutativa che si radica su elementi di fatto, ma impone una verific giuridico sulla natura della res e, appunto, sulla sua specifica destinazione. Di contro precedente contrario sopra richiamato, si è ritenuto, in aperto contrasto, che il affermato non fosse condivisibile proprio avuto riguardo al bene “energia e muovendo La Corte di legittimità dall’assunto che, in tale ipotesi, «la finalità servizio è immanente e ricorre costantemente, indipendentemente dalle modalità conc esecuzione della sottrazione, dalla natura pubblica o privata dell’ente erogatore o del bene, dall’eventuale danno provocato all’apparecchio destinato alla f dall’effettivo nocumento arrecato alla somministrazione di energia ad altri utenti non è richiesta, ai fini di una compiuta risposta difensiva, una previa e
esplicazione, la sua contestazione, potendo ritenersi soddisfatta mediant enunciazione della condotta incriminata.
8. Tanto premesso, questa Corte ritiene che, nella specie, il segnalato contr concreto irrilevante. Intanto, come sopra chiarito, la valutazione da operare ritenere la contestazione in fatto di un elemento circostanziale aggra espressamente richiamato nella imputazione, deve compiersi un’operazione compless non si ferma alla natura valutativa o meno dell’elemento non espressamente contest che tenga conto di tutti gli indicatori che l’imputazione contiene e di tutti gli ele specifico, proprio con riferimento ai requisiti essenziali dell’atto che contiene valutazione del disvalore del fatto operata in primo luogo dal pubblico minis recepimento che di esso ha fatto il giudice anche ai fini della commisurazione della in tal modo è possibile un giudizio che salvaguardi effettivamente l’esercizio de difesa dell’imputato.
Con specifico riferimento al caso all’esame, questa Corte ritiene che la va sulla chiarezza e precisione dell’imputazione, oltre che della sua completezza, de rigorosamente condotta alla stregua del principio affermato dalle Sezioni unite COGNOME del 2019, là dove il Supremo consesso ammonisce sulla necessità che le prerogative di non risentano della scelta della pubblica accusa di non descrivere un elemento circo e neppure indicarlo, come nella specie, attraverso il dato normativo. Ciò mett peraltro, la specificità della quaestio iuris che il giudice è chiamato a risolvere caso per cas in relazione agli elementi emergenti e alla concreta possibilità dell’esplicarsi dell difensive, dovendosi ritenere che l’imputazione può contenere anche elementi d emerga la volontà della pubblica accusa di non contestare un dato elemento circosta quella del giudice di non ritenerlo contestato in fatto. Nel caso all’esame, per contestazione espressa dell’aggravante era ancor più necessaria, non tanto per ch elementi materiali della condotta, ma soprattutto in ragione della espressa con della diversa aggravante del mezzo fraudolento che l’accusa ha ritenuto di dover in mediante i riferimenti normativi, che attraverso un’analitica descrizione dell materiale. Oltre a ciò, si consideri il silenzio motivazionale del primo giud all’esistenza dell’elemento circostanziale in questione che, pertanto, è rimasto anc al giudizio sul complessivo disvalore del fatto e sulla individuazione del t sanzionatorio più adeguato rispetto al caso concreto. Con la conseguenza che, nell l’elemento circostanziale della destinazione del bene sottratto a un pubblico servi valutato solo dal giudice d’appello, chiamato a esaminare la specifica quaestio iuris inerente alla improcedibilità sopravvenuta del reato così come contestato, senza che il ministero abbia ritenuto di farvi alcun cenno nella imputazione, né il giudice di p abbia dato conto della sua ricorrenza, anche per escluderla implicitamente, e sen parte pubblica abbia azionato il rimedio specifico previsto dal legislatore per l’eventuale, implicita esclusione dell’aggravante in esame (art. 593, commal,
pen.), trattandosi di fattispecie per la quale, in presenza di più aggravanti, la una pena autonoma (art. 625, comma 2, cod. pen.) che abilita il pubblico min proporre appello.
Proprio l’esistenza di tali indicatori ha determinato una sostanziale indete circa gli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale di che trattasi, pro diretta conseguenza, un affievolimento delle garanzie difensive, il cui rispetto è preciso e vincolante richiamo operato dalle Sezioni unite nella sentenza del 201 COGNOME, garanzie che costituiscono, peraltro, il fondamento dei principi sopra richiamati, nel caso all’esame, il tema specifico della destinazione del bene sottratto a servizio non ha mai costituito oggetto di discussione tra le parti e/o di valutazi del primo giudice.
9. Una volta esclusa la contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’ar cod. pen., sub specie destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, a s dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l’art. 624, c pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L’art. 85 del citato modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 2022, n. 162), peraltro, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifi di procedibilità, ha stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in v stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l’a penale non poteva essere proseguita, per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere pro per mancanza di querela.
Deciso il 10 gennaio 2024