Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
COGNOME COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso; NOME COGNOME, per l’imputato, che ha chiesto udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 13 giugno 2023, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., per mancanza della necessaria querela.
Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato, «al fine di trarne profitto, s impossessava di Kwh 13.570 di energia elettrica, sottraendola all’RAGIONE_SOCIALE, mediante allaccio abusivo diretto alla rete RAGIONE_SOCIALE, effettuato con la manomissione della calotta del contatore e dei tenoni di fissaggio posteriori, in modo tale da alterare la registrazione dei consumi di energia elettrica …».
Il Tribunale ha osservato che: per effetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 150 del 2022, la fattispecie originariamente contestata rientrava tra quelle divenute perseguibili a querela; alla scadenza del termine previsto dal regime transitorio dettato dall’art. 85 del d.lgs. citato, non era stata presentata alcuna istanza di punizione da parte della persona offesa; non poteva attribuirsi alcuna valenza processuale alla contestazione suppletiva fatta (all’udienza del 13 giugno 2023) dal pubblico ministero, avente a oggetto la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n.7, cod. pen., in quanto tardivamente operata, dopo che era già emersa l’insussistenza sopravvenuta della condizione di procedibilità.
Pur condividendo, in astratto, la configurabilità della predetta circostanza aggravante in relazione al reato oggetto di giudizio, il Tribunale ha ritenuto che il decorso del termine relativo alla proposizione della querela imponesse l’immediata declaratoria dell’improcedibilità dell’azione penale.
Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali.
Rappresenta che il pubblico ministero, alla prima udienza successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, aveva contestato la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n.7, cod. pen., che rendeva il reato procedibile d’ufficio.
Tanto premesso, sostiene che il Tribunale, nel ritenere priva di rilievo la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero, avrebbe violato gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. e avrebbe leso il potere del pubblico ministero di esercitare l’azione penale e di modificare l’imputazione.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.
Il difensore, pur condividendo la decisione del Tribunale, ha posto in rilievo ulteriori elementi che dovrebbero indurre a rigettare il ricorso del Procur generale.
Ha, infatti, rilevato che, in ogni caso, il reato oggetto del capo di imputazione risultava estinto per prescrizione prima della “nuova” contestazione del pubblico ministero. Invero, tenuto conto del periodo di sospensione di 64 giorni previsto dalla normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 (udienza del 28/04/2020 rinviata d’ufficio al 09/03/2021), il termine massimo di prescrizione – pari a sette anni e sei mesi – risultava decorso il 26 dicembre 2022. Né si potrebbe far riferimento al più ampio termine di prescrizione previsto per la fattispecie aggravata, atteso che la contestazione dell’aggravante era intervenuta quando il reato risultava già prescritto.
Al riguardo, il difensore ha posto in rilievo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49935 del 28/09/2023, hanno affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva (che è una circostanza a effetto speciale) non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva, dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
In applicazione di tale principio di diritto, nel caso in esame, la contestazione dell’aggravante a effetto speciale, effettuata dal pubblico ministero all’udienza del 13 giugno 2023, sarebbe del tutto priva di rilievo, atteso che è stata effettuata quando il reato era ormai già estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
L’unico motivo di ricorso è fondato, atteso che il reato deve essere considerato procedibile d’ufficio, risultando contestata la circostanza aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio.
Va premesso che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 20 n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen., è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi:
se la persona offesa è incapace, per età o per infermità;
se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o
stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza);
se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, numero 7-bis.
In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, primo comma, cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 citato.
Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; nell’originaria imputazione non era indicata la norma che prevede l’aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio, anche se era specificato che il furto di energia elettrica era stato realizzato mediante allaccio diretto all rete di distribuzione dell’ente gestore.
La circostanza aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico (sulla natura della res, su la sua specifica destinazione e sul concetto di “pubblico servizio”), che riposa su considerazioni in diritto che non sono rese palesi dal mero riferimento all’oggetto sottratto.
Tuttavia, come già affermato da questa Corte, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche un tipo di contestazione “non formale”, quando la descrizione di essa renda manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, n.m.).
Le Sezioni Unite, con la sentenza Sorge (n. 24906 del 18/04/2019), hanno accreditato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole alla c.d. contestazione “in fatto” delle aggravanti.
5.1. La pronuncia chiarisce che per «contestazione in fatto» si intende una formulazione dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge, ma che riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la circostanza, così da permettere all’imputato di averne piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa.
A ulteriore precisazione, le Sezioni Unite aggiungono che: «l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particola alla natura degli elementi costitutivi delle stesse»; «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive»; «in questi casi, invero, l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell’imputazione la fattispe aggravatrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguat esercizio dei diritti di difesa dell’imputato»; diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta ag stessi, la previsione normativa include componenti valutative, risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative»; infat «dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi, in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero, nella formulazione dell’imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio». In relazione a quest’ultimo tipo di circostanze, ove il risultato della suddetta valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la contestazione deve essere considerata priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.
5.2. L’insegnamento delle Sezioni Unite è, quindi, nel senso di ammettere la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie.
Chiarezza e precisione della contestazione vanno raccordate, di volta in volta, alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, natura degli elementi costitutivi delle stesse: in presenza di elementi valutativi, i grado di determinatezza della contestazione va ragguagliato alla esplicitazione di essi.
Vi sono dei casi in cui la contestazione delle circostanze è resa immediatamente comprensibile dal mero riferimento a dati materiali che si possono definire “autoevidenti”, come ad esempio: il numero delle persone che hanno concorso nel reato di furto (art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.), quando l’imputazione indichi tutti i concorrenti; la pluralità delle persone offese, quand risulti dal capo di imputazione (Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013); il rapporto di parentela o di coniugio quando l’imputazione lo specifichi (Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, Rv. 269615); la minore età della vittima, quando
l’imputazione indichi l’età della persona offesa o la sua data di nascita (Sez. 5 n. 28668 del 09/06/2022, Rv. 283540).
Sul versante opposto vi sono dei casi, come quello della aggravante del falso commesso su atto fidefacente, deciso da Sezioni Unite Sorge, che involgono elementi valutativi talmente complessi da non lasciare spazio ad alternative e rendere necessario esporre la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).
Ciò induce a precisare che la natura “autoevidente” dell’elemento aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso dell’inquadramento di esso da parte della giurisprudenza. Se così fosse – a parte la considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazione giurisprudenziale – nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere la necessità di specifica e puntuale contestazione in relazione a una serie di casi pacificamente inquadrati dalla giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti, come quelli del verbale redatto dalla Polizia giudiziaria e dell’autentica del notaio.
Tra gli elementi “autoevidenti” e quelli implicanti valutazioni molto complesse si collocano le varie tipologie di circostanze che, come detto, richiedono un’esplicitazione delle loro caratteristiche in termini adeguati.
Nella sentenza Sorge, si ricostruisce in modo articolato e non con una soluzione rigida la questione riguardante le modalità di contestazione delle aggravanti che non presentano la caratteristica della autoevidenza. Nei casi in cui la circostanza aggravante è integrata da elementi che richiedono un apprezzamento giuridico/fattuale di natura complessa, il cui esito è necessariamente “aperto”, per le Sezioni Unite, è certamente doverosa una contestazione che risulti chiara e precisa, ma è anche consentito che il connotato giuridico/fattuale in questione possa ritenersi adeguatamente contestato mediante “espressioni evocative” che lo riguardino espressamente. E che, perciò, risultano idonee a sostituire, con la medesima efficacia, la contestazione formale.
Per le aggravanti valutative, risulta, pertanto, consentito il ricorso a una contestazione “non formale”, mediante il ricorso alla perifrasi o al “giro di parole”.
6. Il Collegio aderisce alla giurisprudenza secondo cui ha natura “valutativa” e non “autoevidente” la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio; con la precisazione, però, che, in coerenza a Sezioni Unite Sorge, essa possa ritenersi contestata anche quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, n.m.). Deve, cioè, ritenersi consentita una sua contestazione “non formale”, «seppur doverosamente indicativa della finalità in
gioco: e cioè quella di rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività e diretto a vantaggio della stessa» (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291).
6.1. La destinazione a pubblico servizio del bene-energia, oggetto di furto, non è un connotato intrinseco e autoevidente del bene medesimo, posto che, per essere affermata o negata, richiede una complessa valutazione da parte dell’interprete, riguardante anche norme extra-penali. Ciò che determina la punizione più grave è, infatti, la dimensione pubblica e collettiva dell’interesse eventualmente attinto nel caso concreto.
L’aggravante in questione mira a punire più severamente l’azione ablativa dell’agente in quanto pertinente a un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per una sua intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggio.
La verifica circa la sussistenza della aggravante in parola passa inoltre per la nozione, più generale, di “destinazione a pubblico servizio”, che non è data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, Giordano, Rv. 257773).
6.2. In conclusione, l’aggravante in questione è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche una tipologia di contestazione “non formale”, che, però, deve essere congeniata in maniera da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.
Tale scopo appare raggiunto quando – come nel caso in esame – nel capo di imputazione si faccia riferimento a una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete, per l’appunto, capace di dare luogo a un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica” (così Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, n.m.).
Discende che il Tribunale, a fronte di un capo di imputazione che specificava che il furto di energia era stato realizzato mediante allaccio diretto alla rete d distribuzione dell’ente gestore, ha fatto un uso errato della regola di giudizio posta dall’art. 129 cod. proc. pen., poiché, pur in presenza della contestazione “non formale” di un’aggravante idonea a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece ritenuto decisivo il dato della mancanza di querela della persona offesa.
Le osservazioni contenute nella memoria difensiva non sono fondate.
Il difensore ha invocato una pronuncia delle Sezioni Unite, secondo la quale, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la contestazione di una circostanza aggravante a effetto speciale (nello specifico la recidiva) non rileva, se essa sia stata fatta dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517).
Ebbene, nel caso in esame, atteso che l’aggravante doveva essere considerata contestata già con l’originaria formulazione dell’imputazione, non solo il reato risultava fin dall’origine procedibile d’ufficio, ma il termine di prescrizione, dall’inizio, era quello più ampio previsto per la fattispecie aggravata. Nel caso in esame, dunque, non viene proprio in rilievo Sezioni Unite Donningo, atteso che il più ampio termine di prescrizione non risulta determinato per effetto della contestazione del pubblico ministero, operata a reato già estinto, ma deriva dall’originaria imputazione.
Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Catania per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Così deciso, il 23 maggio 2024.