Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37443 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello d Salerno h riformato la sentenza emessa il 14/02/2022 dal Tribunale di Nocera Inferiore, co la quale l’imputato era stato prosciolto per intervenuta prescrizione accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero e in rigetto dell’appe incidentale, ha condannato NOME COGNOME COGNOME pena di mesi sei di reclusione di C 154,00 di multa, in relazione al reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn. cod.pen., contestato all’imputato per essersi appropriato di energia elettri proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE mediante COGNOMEccio COGNOME rete dell’ente gestore.
La Corte territoriale ha osservato che il reato ascritto al ‘imputa originariamente contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen. – dov intendersi aggravato anche ai sensi dell’art.625, n.7, cod.pen., avendo avut furto a oggetto un bene destinato a pubblico servizio, in modo ritenere che il re ascritto fosse ancora perseguibile d’ufficio pure all’esito delle modifiche intro dal d.lgs. n.150/2022.
Ha quindi argomentato che, in ragione degli elementi di fatto acquisiti giudizio (rappresentati dCOGNOME testimonianza dell’agente verificatore in ordine sussistenza dell’COGNOMEccio abusivo e dal relativo verbale di verifica) non sussi alcun dubbio in ordine al perfezionamento del reato ascritto; ha quindi ritenu che la sentenza di proscioglimento dell’imputato emessa dal primo gi u dice, proprio in conseguenza della ravvisata contestazione in fatto dell’aggravante previs dall’art.625, n.7, cod.pen., fosse frutto di un erroneo calcolo del termi prescrizione; ha altresì ritenuto infondati i motivi di appello incidentale pro dall’imputato giungendo quindi a una determinazione della pena nel senso suddetto.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comrna 1, lett. cod.proc.pen. – la violazione dell’art.625, n.7, cod.pen. in relazione all’a cod.pen., attesa l’omessa contestazione della relativa circostanza aggravante c conseguente difetto della condizione di procedibilità.
Sul punto, richiamando l’arresto espresso da Sez. U, n. 24906 de 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, ha argomentato che l’aggravante in questione avesse natura valutativa, impedendo quindi che la stessa potesse e sere ascri in assenza di previa e specifica contestazione; conseguendone che il fat originariamente imputato dovesse – in considerazione della modifica dell’art.62
comma 3, cod.pen., operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 – ritenersi n procedibile per mancanza di querela.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. cod.proc.pen. – la violazione dell’art.522, comma 2, cod.proc.pen. l , in relazione all’art.517 cod.proc.pen., per avere la Corte territoriale, in consiguenza predette deduzioni, applicato all’imputato una circostanza aggravarlte in asse di previa contestazione.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qua concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
I due motivi articolati dCOGNOME difesa del ricorrente possono es congiuntamente esaminati; attenendo i medesimi COGNOME correttezza del percorso argomentativo seguito della Corte territoriale per avere ritenuto come contest in fatto l’aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen. e, pertanto, pe considerato non sussistente la condizione di procedibilità rappre’entata da querela, COGNOME luce del vigente disposto dell’art.624, comma 3, cod.pen..
Va quindi premesso che la fattispecie originariamente contestata all’odiern imputato (artt. 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seg della modifica dell’art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’a comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a deciprrere d dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore de suddetta modifica legislativa, l’art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle diposizion presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso termine per la presentazione della querela decorre dCOGNOME predetta data, s persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdo dal d.lgs.n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti – quali quello conte – commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023 P., Rv. 284749 – 01), come già affermato in continuità con il priricipio san anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2 21700 del 17/04/2019, NOME, Rv.276651 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 – 01).
Va quindi rilevato che, nel termine previsto dCOGNOME disposizione trlansitoria, è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabi sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen..
3. Ciò posto, i motivi sono infondati.
Nel caso in esame, l’azione penale è stata esercitata in relazione al contes impossessamento di energia elettrica, operata mediante un COGNOMEcciarhento abusivo «COGNOME rete Enel» operato tramite cavo e attraverso il solo esplicito riferimento circostanza aggravante prevista dall’art.625, n.2, cod.pen., consistente nell’ commesso il fatto mediante violenza sulle cose.
Si tratta allora di individuare il regime di procedibilità del reat contestato, tenuto conto che non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza legittimità in ordine COGNOME possibilità di una contestazione “in fatto” dell’aggr in parola.
Vanno difatti richiamate talune pronunce di legittimità, in cu la condot contestata aveva ad oggetto l’energia elettrica, in base COGNOME quale tale bene q deve considerarsi per la sua natura intrinseca come destinata a pubblico serviz sicché la semplice citazione del bene comporta di per sé un significato univo (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 – 02; Sez. 5, n. 2505 d 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285844 – 01).
Diversamente, in altre decisioni si è affermato che la mancanza nell’imputazione, di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l’impieg formule equivalenti, al fatto che la sottrazione sia stata commessa su c destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, impedisce’ di rit legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante di cui al 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, COGNOME, Rv 285465 – 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, COGNOME, Rv. 285647 – 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 – 01).
Ritiene il Collegio di aderire COGNOME giurisprudenza secondo cui la circostan aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall’es beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha complessiVamente un natura valutativa e non “autoevidente”, poiché impone una verifia di ordin giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutev scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01; Sez. 5, n. 28108 del 07/06/2024, COGNOME, n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, ugli, n.m.)
A tale conclusione si è pervenuti sulla scorta dei principi enunciati dalle Sez unite Sorge (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 – 01), che hanno affermato l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggrav a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione adeguatamente gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, tenOto conto de caratteristiche delle singole ipotesi circostanziali e, in particolare, della natu elementi costitutivi delle stesse.
Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferi mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l’indicazione del materiale è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in t suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio del diritt difesa.
Si è precisato in proposito che il carattere “autoevidente” dell’eleme aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso de suo inquadramento da parte della giurisprudenza; se così fosse, – a parte considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazi giurisprudenziale – nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi riportabili COGNOME aggravante dell’art. 476, comma 2, cod.pen., come quello del verbale redatto dal Polizia giudiziaria, o della autentica del notaio, atti pacificamente induadrati giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti.
Piuttosto, il parametro per riconoscere «la immediata percepibilità del portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o di un at dunque, la sfera delle conoscenze dell’uomo medio e cioè la possibilità per t “agente” di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la naltura dell’a o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esame, esposto a una valutazione più severa» (così in motivazione Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024 COGNOME, cit.).
Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsio normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità de condotta integrano l’ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuibili part connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la contestazione sarà priva di compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.
Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico questione può ritenersi adeguatamente contestato anche mediante l’impiego di formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesi efficacia la contestazione formale.
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Sul punto – in relazione a diverso contesto fattuale – vanno altr sì richi le considerazioni espresse, in parte motiva, da Sez. 4, n. 26798 del 11/06/20 Giannoni, Rv. 286650; nella quale è stato rilevato, in diretta co tinuità predetto arresto delle Sezioni Unite, come sia fondamentale (anche in relazione principio dettato dall’art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in teria di da parte del p.m. di enunciare il fatto ascritto “in forma chiara e precisa”) condotta sia contestata con sufficiente intellegibilità e completezza, in modo consentire una chiara percezione del complessivo disvalore de fatto e permettere all’imputato una difesa effettiva; con la conseguenza che l’elemen circostanziale può ritenersi effettivamente ascritto – pure in mancanza di carenza di riferimento normativo – in presenza di una contestaiione tale denotare la volontà dell’accusa di ricomprendere l’elemento Medesimo nel complessivo disvalore del fatto.
5. Applicando tali principi COGNOME circostanza aggravante di cui all’art. 625 cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del energia, oggetto di furto, non costituisca un connotato intrinseco ed autoevide del bene stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico su natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di “servizi pubblico” che si fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono Tese evid dal mero riferimento all’oggetto sottratto (così in motivazione Sez. 5, n. 3741 22/01/2024, COGNOME, cit.).
La destinazione a “pubblico servizio” del bene, la quale giustificala più sev punizione della condotta di ablazione e rende ragione del diverso regime d procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dCOGNOME fruizione pubb del bene stesso, bensì dCOGNOME dimensione pubblica e collettiva dell’intéresse at nel caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblito vantagg ovvero a un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, d 2014, COGNOME, Rv. 257773 – 01).
Lo stesso art. 625, n. 7bis cod. pen., il quale conforma l’effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un servizio pu attribuisce, dal canto suo, rilevanza decisiva COGNOME condizione che debba trattar servizio gestito da soggetto pubblico o privato in regime di concessictne pubblic
Alla luce di tali considerazioni, si deve in conclusione affermare c l’aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa, anch in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condilionata mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.)
6. Va peraltro rilevato che, accanto COGNOME contestazione formal dell’aggravante, deve ritenersi consentita – proprio in applicazione dei c principi derivanti dCOGNOME sentenza Sorge – anche una modalità di contestazione no formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all’imputato che dovr difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un inte dell’intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.
Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo imputazione si faccia menzione di una condotta di sottrazione posta in esse mediante COGNOMEccio diretto COGNOME rete di distribuzione dell’ente gestore; rete cap dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica” (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.; Sez. 5, h. 14890 14/03/2024, COGNOME, cit.; sez.5; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, cit.)
Nel caso in esame il capo di imputazione originariamente ascritto consente di ritenere contestata l’aggravante in questione, dal momento che, nella descrizio del fatto, oltre COGNOME menzione della condotta di impossessamento di energ elettrica, sussistono anche un esplicito riferimento COGNOME “rete” di compet dell’ente gestore, con conseguente espressa correlazione all’COGNOMEcciO diretto modalità di distribuzione verso un numero indeterminato di utenti.
Deve quindi ritenersi che la circostanza aggravante tuttora idonea relazione al vigente testo dell’art.624, ult.comma, cod.pen. – a determinar procedibilità d’ufficio del reato fosse stata complessivamente contestata in pu di fatto da parte dell’accusa.
Conseguendone la permanente procedibilità d’ufficio del reato e conseguentemente e in relazione al trattamento edittale previsto in materia furto pluriaggravato – la correttezza della decisione ascritta in ordine ‘COGNOME ma decorrenza del termine di prescrizione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Cinsigliere estensore
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La Presidente