Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26145 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26145 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ENNA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a NICOSIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NICOSIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di ENNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
I difensori degli imputati hanno depositato per via telematica memoria difensiva e conclusion scritte in replica – l’AVV_NOTAIO, per conto di COGNOME – e memoria difensiva in repl l’AVV_NOTAIO, per conto della COGNOME.
Ritenuto in fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha proposto ricorso per cassazion per saltum avverso la sentenza del Tribunale di Enna del 6 dicembre 2023, che ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624,625 n.2 cod. pen. a loro contestato per impossessati di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa in danno dell’RAGIONE_SOCIALE – mediante allaccio diretto abusivo alla Rete di distribuzione.
1.E’ stato dedotto un solo motivo, che ha denunciato il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett cod. proc. pen. in relazione all’art. 517 cod. proc. pen. perché il giudice monocratic pronunciato il verdetto impugNOME dopo aver precluso al pubblico ministero, nel corso de dibattimento e prima dell’inizio della discussione, di procedere alla contestazione supplet dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., relativa alla consumazione del fatto su destiNOME a pubblico servizio; anzi, secondo il requirente, la indicazione della natura destinazione del bene all’utilità collettiva dovrebbe ritenersi già inglobata nell’incolp mossa ai due imputati.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato, per più ragioni.
1.11 Tribunale di Enna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati pe difetto di querela, in applicazione del disposto dell’art. 624 cornma 3 cod. pen., n formulazione introdotta dall’art. 2 comma 1 lett. i) del Decr. Lgs. n. 150 del 2022, ch stabilito la procedibilità a querela della persona offesa del delitto di furto, anche se aggr salve alcune eccezioni – per le quali continua a procedersi di ufficio tra le quali è d’int per il presente procedimento quella dell’art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen., attinente al commissione del fatto su cose “destinate a pubblico servizio”. In relazione ai fatti commes prima dell’entrata in vigore della riforma, ovvero prima del 30 dicembre 2022 (come quello all’attenzione del collegio), l’art. 85 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022 ha sancito che per i perseguibili a querela in base alle innovazioni normative (tra cui il delitto di cui ag 624,625 n. 2 cod. pen., contestato ad litteram), il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data quando la persona offesa (come nel caso di specie) abbia avuto in precedenza notizia del fatto di reato.
2.All’udienza del 7 giugno 2023 – subito dopo la riapertura del dibattimento, dunque al prima udienza utile nella vigenza della c.d. riforma Cartabia, testè menzionata – il pubb ministero ha espresso l’immediato intendimento di elevare contestazione suppletiva della circostanza aggravante suddetta e il giudice, sull’opposizione della difesa degli imputati che chiesto di emettere sentenza di proscioglimento non essendo intervenuta la querela della persona offesa entro il termine imposto dalla disciplina transitoria, non ha consentito alla p pubblica di formulare la contestazione e si è riservato di decidere; all’udienza del 6 dicem 2023 l’organo giudicante ha dapprima pronunciato un’ordinanza reiettiva dell’impulso del pubblico ministero e, subito dopo, letto il dispositivo, con motivazione contestuale, d sentenza oggetto del ricorso.
3.La sentenza è affetta da nullità assoluta ai sensi degli artt. 179 comma 1 cod. proc. pen. 178 lett. b) cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, in presenza d violazione di norme processuali che attengono all’iniziativa del pubblico ministero nell’eserc dell’azione penale (sez.5, n. 17533 del 11/04/2024, COGNOME, non mass.). Il pubblic ministero è il “dominus” esclusivo dell’azione penale (da ultimo, sez. 2, n. 9039 del 17 genna 2023, COGNOME, ma v. anche in motivazione l’ancor più recente Sez. U n. 49935 del 28/09/2023, Domingo) e costituisce suo potere-dovere e conseguente facoltà la modificazione dell’imputazione a norma degli artt. 516 e segg. del codice di rito (cfr. ora anche gli artt comma 1 bis e 554 bis commi 5 e 6 cod. proc. pen., introdotti dal ID. Lgs. n. 150 del 202 anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, senza al necessità di elementi sopravvenuti (sez. U n. 4 del 28/10/1988, Barbagallo); non è richiest alcun “nulla osta” del giudice ai fini della validità del mutamento dell’imputazio dell’integrazione di cui agli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. – inclusa la introd nell’addebito di ulteriori circostanze aggravanti – e fa solo eccezione l’ipotesi, che qu rileva, della contestazione di un “fatto nuovo” (art. 518 cod. proc. pen.), in relazione al essa è consentita nel corso del dibattimento in cui la pubblica accusa richiede di formalizza soltanto se il giudice concede in tal senso autorizzazione, una volta raccolto il conse dell’imputato. In definitiva, ben può il giudice disattendere la prospettazione accusatoria suoi elementi costitutivi e/o accessori, e dunque assolvere od escludere le circostanz aggravanti contestate, ma non può impedire al pubblico ministero di esercitare le propri prerogative, tra l’altro di notoria copertura costituzionale (art. 112 Cost.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. La sentenza impugnata dovrebbe pertanto, per ciò solo, essere annullata con rinvio al giudice di primo grado, vedendosi in un caso di ricorso per saltum, a norma dell’ad. 569 comma 4 cod. proc. pen., che prevede che la Corte di Cassazione, quando pronuncia annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice d’appello “fuori dai casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annulla sentenza di primo grado”, dunque anche a mente dell’ad. 604 comma 4 cod. proc. pen. al cospetto di una nullità assoluta del provvedimento del primo giudice.
4.E’ necessario peraltro puntualizzare che, nel caso di specie, sussiste la violazione di le denunciata dalla parte pubblica, anche sotto altro dirimente profilo, perché l’attribuzione imputati della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., per essere s commesso il reato di furto su bene destiNOME a pubblico servizio – così perseguibile d’uffici deve trarsi dal perspicuo ed univoco tenore dell’imputazione e, dunque, reputarsi gi regolarmente contestata, senza necessità di ulteriori precisazioni integrative.
4.1.Ritiene invero il collegio che la tematica oggetto del presente scrutinio debba esse affrontata tenendo presente un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza legittimità, che ha stabilito che la ritualità e completezza della formulazione dell’imputaz che rappresenta il fulcro dell’editto accusatorio con il quale deve misurarsi l’esercizio del di difesa, rinvenga il proprio parametro di riferimento, anche alla luce dei valori costituz (artt. 24 e 117 Cost.) e sovranazionali (art. 6 par. 3 lett. a) della CEDU), nei con sostanziali dei suoi enunciati, che prevalgono sulle indicazioni “letterali” e “numeriche” articoli di legge che espressamente la disciplinino. L’elaborazione interpretativa così forma ha alimentato la questione della “contestazione in fatto”, con cui si intende – anche a rigu delle circostanze aggravanti – una elezione dell’imputazione che non sia espressa nell proposizione rigorosamente letterale della fattispecie circostanziale o nell’individuazione d specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all’imputato di av piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. U n.24906 del 18/04/2019, COGNOME; cfr. anche Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 26961.5; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, COGNOME, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2.Lo snodo fondamentale della pronuncia “COGNOME” del massimo consesso nomofilattico, che nello specifico ha riguardato la problematica della contestazione “in fatto” delle circost aggravanti, è sostanzialmente rappresentato dalla distinzione del caso in cui l’element circostanziale sia nell’imputazione per così dire “autoevidente” – non richieda cioè particol enunciazioni e precisazioni (come, a titolo puramente esemplific:ativo, quello del deli commesso in danno di un “minore”, o commesso con l’uso di “un’ arma”) GLYPH – da quello in cui, invece, la conformazione dell’aggravante di fattispecie non sia immediatamente percepibile dalle più comuni e diffuse conoscenze ed esiga una informazione più specifica e dettagliata, assuma insomma carattere “valutativo”. A tale seconda categoria è suscettibile di appartenere, a parere del collegio, la circostanza aggravante della commissione del fatto su cosa destinata pubblico servizio, che rende indispensabile, pertanto, un apprezzamento in termini giuridici e fattuali del caso concreto condotto all’attenzione del giudice (perché, ad esempio, nulla vi che anche un privato possa procurarsi autonomamente fonti energetiche); in assenza della indicazione esplicita della norma della legge penale o della diretta riproduzione del test
essa, inequivocabilmente espressive della avvenuta contestazione, è necessario che l’articolazione dell’incolpazione possieda “connotati evocativi” ragionevolmente chiari e ido a dar conto della volontà dell’organo dell’accusa di attribuire l’elemento aggravator aggiunta qualificatrice rispetto alla condotta di base. D’altro canto, nemmeno si pretende dettare un criterio inflessibile ed omnicomprensivo sulle modalità di redazione di contestazione chiara e precisa del fatto aggravatore (così in parte motiva sez. 5, n. 14890 d 14 marzo 2024, COGNOME), nel senso che l’analisi deve investire il caso concreto e valutare s l’elaborazione dell’imputazione e la descrizione degli indicatori di aggravamento d comportamento siano stati efficacemente rispettosi dell’inviolabile diritto di difesa del si nel caso che ne occupa, in particolare, può ritenersi esauriente anche un modello d contestazione non formale, che sia congegNOME in modo tale da rendere inequivoco il rimprovero all’imputato di aver sottratto un bene posto a soddisfacimento di un bisogno dell collettività e a suo diretto vantaggio (sez.5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, non mass sez. 5, n. 19209 del 11 aprile 2024, COGNOME, non mass.).
4.3.La condotta addebitata agli imputati consiste nell’impossessamento, mediante sottrazione, di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa in danno dell’RAGIONE_SOCIALE – acronimo di RAGIONE_SOCIALE che pacificamente gestisce, sia pure nel contesto di un mercato che non gli assicura i monopolio assoluto del soddisfacimento dei relativi bisogni, un servizio pubblico essenzial nell’interesse della collettività dei cittadini; la natura pubblicistica dei servizio reso da promana da variegate fonti normative, tra le quali, in rapida rassegna, possono elencars l’art.l della legge 12 giugno 1990 n. 146, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei mi del 27 gennaio 1994 sui principi relativi all’erogazione dei pubblici servizi, individuat quelli che erogano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, acqua e gas; le leggi sulle privatizzazioni e sulle isti delle autorità amministrative indipendenti, che hanno chiarito che sono da ricomprendere tra servizi pubblici le imprese erogatrici di servizi relativi, tra l’altro, ai tra telecomunicazioni, alle fonti di RAGIONE_SOCIALE e agli altri servizi pubblici (art. 2 L. 30 lugli 474); la normativa istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui a novembre 1995 n. 481 (recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utili l’art. 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le sue competenze sono state estese al settore idrico e, correlativamente, la su denominazione è stata modificata in “RAGIONE_SOCIALE Gli elementi descrittivi del comportamento oggetto dell’addebito richiamano, inoltre, modalità della sua attuazione, consistita nell’ Risalta dunque di ogni evidenza, dal medesimo tenore del testo imputativo, ancorchè scevro della specificazione letterale dell’effetto aggravatore connesso all’illecito, che ai preve attribuisca un comportamento integrativo di un furto che ha per oggetto una cosa destinata a
servizio pubblico, il cui flusso è stato oggetto di intercettazione e di indebita asporta mediante un collegamento diretto con la rete di distribuzione; non tanto, dunque, per l caratteristiche soggettive e strutturali dell’organismo che distribuisce l’RAGIONE_SOCIALE, che possied comunque valenza orientativa ai fini della comprensione della riprovazione, quanto piuttosto per i connotati oggettivi di un servizio reso da quell’ente ad una indiscriminata comunità persone.
5.Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Enna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enn per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 02/05/2024
Il consÌgliere estensore
Il Presidente