Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 973 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 973 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NISCEMI il DATA_NASCITA NOME nato IN MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d’appello di Catania
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria depositata dalla difesa di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza emessa il 21/10/2021 dal Tribunale di Ragusa, con la quale NOME COGNOME, e NOME COGNOME (unitamente ai coimputati, non appellanti, NOME COGNOME e NOME COGNOME) erano stati condannati in ordine al reato previsto dagli artt. 110, 81 cpv., 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., rideterminando la pena -previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti -in mesi quattro di reclusione ed € 102,67 di multa ciascuno.
La Corte territoriale ha previamente osservato come non potesse essere condivisa la valutazione difensiva, in base alla quale il reato contestato sarebbe divenuto procedibile a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10
ottobre 2022, n.150, essendo stata ascritta l’aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen. e potendo ritenersi che la stessa fosse stata idoneamente contestata attraverso il riferimento alle modalità della condotta, eseguita mediante un allaccio abusivo alla rete pubblica di erogazione.
La Corte ha quindi rigettato i motivi inerenti all’affermazione di penale responsabilità degli imputati, alla luce dell’identificazione operata dalle forze dell’ordine degli occupanti degli stabili riforniti di energia elettrica per effetto dell’allaccio a busivo, tutti ubicato presso un conglomerato di piccole abitazione site nella INDIRIZZO, nel Comune di Acate; ha quindi ritenuto sussistenti entrambe le circostanze aggravanti contestate, applicabili nei confronti di tutti gli imputati attesa la loro natura oggettiva, ritenendo accoglibile il motivo inerente al trattamento sanzionatorio, previo giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti medesime.
Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite i rispettivi difensori, articolando tre motivi di impugnazione dal coincidente tenore letterale.
Con il primo motivo hanno dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. -la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art.521 cod.proc.pen., per effetto della ritenuta sussistenza della circostanza ag gravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., in assenza di una specifica e formale contestazione.
Con il secondo motivo hanno dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. -l’inosservanza della legge penale in ordine al regime di procedibilità del reato, atteso che non risultava presentata alcuna querela da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e che dov eva considerarsi applicabile retroattivamente il regime previsto dal d.lgs. n.150/2022.
Con il terzo motivo hanno dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. -l’inosservanza della legge penale in relazione alle disposizioni applicabili in materia di prescrizione.
Hanno dedotto che, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado doveva intendersi già decorso il termine massimo di prescrizione proprio del reato contestato, pari ad anni sette e mesi sei.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
La difesa di NOME COGNOME ha fatto pervenire memoria, nella quale ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
4. I ricorsi sono inammissibili.
5. Il primo dei comuni motivi di ricorso, attinente alla dedotta violazione degli artt. 521 e art.625, n.7, cod.pen. -per avere la Corte ritenuto sussistente tale ultima circostanza aggravante in assenza di effettiva contestazione -è inammissibile in quanto aspecifico e comunque manifestamente infondato.
Va osservato che, sulla base del tenore testuale del capo di imputazione, agli odierni ricorrenti risultava essere stata contestata, non solo la circostanza aggravante prevista dal n.2 dell’art.625 cod.pen., ma anche quella prevista dal n.7, a propria volt a perfezionata, secondo l’ipotesi accusatoria, nell’«impossessamento di energia elettrica» operato «mediante allaccio multiplo alla rete elettrica mediante sezionamento dei cavi RAGIONE_SOCIALE e collegamento degli stessi a dei conduttori privati», pur senza l’espres so riferimento alla natura di servizio pubblico della res oggetto della sottrazione.
Peraltro, come osservato dalla Corte territoriale proprio nel passaggio argomentativo attinente alla procedibilità d’ufficio del reato ascritto, questa Corte ha ritenuto, in più occasioni, che la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res , sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore; evidenziando, peraltro e nella specifica fattispecie relativa al furto di energia elettrica, che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica” (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291; in senso conforme anche Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287615, Sez. 5, n. 34061 del 28/06/2024, COGNOME, Rv. 286937; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, COGNOME, Rv. 286943, nelle quali è stato ritenuto che possa ritenersi adeguatamente contestata la relativa circostanza anche quando nell’imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione; conclusioni, a propria volta, da ritenere coerenti con quelle espresse, in diversa fattispecie, da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).
Nel caso in esame, quindi, la Corte -coerentemente con tali principi -ha ritenuto, al di là del formale riferimento al n.7 del comma primo dell’art.625 cod.pen., che l’aggravante potesse ritenersi adeguatamente contestata ‘in fatto’
mediante il rilievo della qualità di gestore di servizio pubblico della persona offesa RAGIONE_SOCIALE, a propria volta titolare di una rete elettrica in grado di raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone (cfr., sul punto, Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285844 -01; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 -02).
Ne consegue che, le deduzioni poste alla base del motivo di ricorso sono -da un lato -manifestamente infondate, in quanto (sulla base dei principi prima esposti) una contestazione operata in punto di fatto della relativa aggravante deve ritenersi consentita.
Mentre, dall’altro, le deduzioni stesse sono aspecifiche, non prendendo effettivamente posizione sul passaggio argomentativo in cui la Corte ha ritenuto, sempre in coerenza con i citati arresti, che la relativa contestazione in fatto fosse stata realmente perfezionata.
All’inammissibilità del primo motivo consegue quella degli ulteriori due motivi comuni.
Difatti, attesa la sussistenza esplicita della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio, permane il regime di perseguibilità d’ufficio del reato contestato in riferi mento all’attuale testo dell’art.624, ultimo comma, cod.pen., come risultante per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150.
D’altra parte, attesa la contestazione di tale aggravante e il regime edittale applicabile ai sensi dell’art.625, ultimo comma, cod.pen. (prevedente la reclusione da tre a dieci anni e la multa da € 206,00 a € 1.549,00), non risultavano evidentemente maturati al momento della sentenza di appello e vista la data del fatto (03/05/2016) i termini massimi di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen..
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME