Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33069 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33069 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in data 27 novembre 2023 ha prosciolto per difetto della condizione di procedibilità della querela NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di furto di uno zaino di NOME COGNOME.
La refurtiva era posta all’interno di un furgone e, pertanto, era contestata l’aggravante della esposizione alla pubblica fede, come pure nell’imputazione si
t
dava atto che gli autori del reato di furto utilizzavano «anche la carta di credito contenuta nel portafogli per acquistare sigarette e tabacco».
Avverso la sentenza ricorre il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Catania, proponendo un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata sia viziata, in quanto ha dichiarato l’improcedibilità senza valutare il fatto reato relativo alla carta di credit pure contestato nell’imputazione, di indebito utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, risultando quindi il delitto ex art. 493-ter cod. pen. contestato in fatto ed essendo tale condotta concorrente con quella di furto.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto disporsi l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
A ben vedere non vi è dubbio che nell’imputazione fosse riportata all’interno della descrizione della condotta qualificata come furto – l’espressione «utilizzando anche la carta di credito contenuta nel portafogli per acquistare sigarette e tabacco».
Come anche certo è che la contestazione possa anche essere effettuata solo in fatto, pur in mancanza degli articoli di legge: e però, perché sia tale, deve essere effettuata in forma chiara e precisa almeno quanto al fatto.
E bene, la condotta che si assume contestata in fatto dalla Procura ricorrente risulta ‘inclusa’ in quella di furto e non risulta tale da consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa, come dimostra anche la circostanza che né il Giudice,
né il Pubblico ministero che ha concluso in udienza, né a maggior ragione la Difesa, abbiano rilevato che quella frazione di condotta potesse integrare in sé un ulteriore profilo della imputazione quale reato a se stante.
In proposito non vi è dubbio alcuno che in tema di contestazione dell’accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell’esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01, nel caso in cui, a fronte della precisa contestazione della condotta di detenzione illegale di un’arma, la rubrica del capo di imputazione conteneva l’erroneo riferimento alla violazione della disciplina in tema di porto delle armi a bordo di aeromobili; o anche, nello stesso senso, Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258920 – 01; conf. n. 18027 del 2004 rv. 227972 – 01, n. 437 del 2005 rv. 230858 – 01, n. 44707 del 2005 rv. 233069 – 01, n. 39533 del 2006 rv. 235373 -01, n. 45289 del 2011 rv. 250991 – 01, n. 22434 del 2013 rv. 255772 – 01).
Anche le Sezioni Unite hanno osservato come «pacifico il principio, nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ai fini della contestazione dell’accusa ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non già l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati.
Ed invero il requisito della “enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione delle misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge”, imposto a pena di nullità dall’art. 55 comma 1, lett. c), e comma secondo, cod. proc. pen., per il decreto di citazione a giudizio, ha la funzione di informare l’imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse al fine di consentirgli l’esercizio del diritto di difesa. Esso, pertanto, può dirsi soddisfatto quando il fatto addebitato sia enunciato in modo tale che l’interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza. Ne consegue, altresì, che la mancata indicazione dello specifico articolo di legge relativo ad una circostanza aggravante del reato, di per sé, non vale a farla ritenere insussistente, ove la stessa risulti in forma chiara e precisa contestata in fatto, sì da consentire la difesa su ogni elemento di accusa» (Sez. U, Sentenza n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430 – 01).
Ma nel caso in esame la contestazione del delitto ex art. 493-ter risulta assolutamente implicita, sostanzialmente embrionale, monca anche in fatto, in quanto non solo graficamente si tratta di una condotta che non ha alcuna autonomia da quella di furto, essendo in quest’ultima contenuta nell’interpretazione offertane dalla Procura ricorrente, ma la stessa è anche
deficitaria della richiesta precisione, in quanto alcun riferimento vi è al fine d profitto, proprio della fattispecie astratta, oltre a mancare del riferimento alla norma incriminatrice, che, si badi, nei casi che riguardano un reato – e non una circostanza aggravante – hanno visto per lo più questa Corte confrontarsi con richiami normativi errati, ma comunque esistenti (il che non è nel caso in esame), in sostanza in grado di indicare alla difesa, ma anche al giudice, l’esistenza di una autonoma condotta da valutare.
Va evidenziato come – escludendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero anche per il caso di omessa contestazione di una circostanza aggravante – la Corte costituzionale con sentenza n. 230 del 2022 abbia chiarito come il potere del giudice di intervenire sull’imputazione debba essere dimensionato così da non svuotare del tutto «lo spazio valutativo del pubblico ministero sulla concreta configurazione dell’imputazione» e debba tenere in considerazione l’aspettativa dell’imputato di essere giudicato e di poter predisporre la propria strategia processuale rispetto all’imputazione così come ex ante disegnata dal pubblico ministero.
D’altro canto, anche la Corte Edu ha chiarito che le esigenze dell’art. 6, par. 3, lett. a) della Convenzione rappresentano corollari decisivi del diritto ad un processo equo garantito: la richiamata disposizione convenzionale attribuisce all’atto di imputazione un ruolo decisivo nel procedimento penale.
L’imputato deve essere informato “il più presto possibile” e “dettagliatamente” dell’accusa, cioè dei fatti materiali a suo carico e sui quali si basa l’accusa, nonché della natura dell’accusa, cioè della qualificazione giuridica data a questi fatti. È vero, osserva la Corte Edu, che la portata delle informazioni «dettagliate» di cui a tale disposizione varia a seconda delle circostanze particolari del caso di specie: e però l’imputato deve in ogni caso disporre di elementi sufficienti per comprendere appieno le accuse a suo carico, al fine di preparare adeguatamente la sua difesa. L’adeguatezza delle informazioni, riguardo all’accusa, quindi, deve essere valutata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), che riconosce ad ogni individuo il diritto di disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la propria difesa, e alla luce del più AVV_NOTAIO diritto ad un equo processo garantito dall’articolo 6, paragrafo 1 (Mattoccia c. Italia, n. 23969/94, § 60, CEDU 2000-IX, che richiama COGNOME et Sassi c. France , no 25444/94, § 54, CEDH 1999-II).
È di tutta evidenza, anche alla luce dei principi convenzionali, che a fronte di una contestazione dapprima provvisoria, caratterizzata da fluidità, nel progredire del procedimento sempre più consolidata, come insegnano Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, Battistella, Rv. 238239 – 01, un grado di dettaglio adeguato debba essere raggiunto con il decreto che dispone il giudizio, a seguito
dell’udienza preliminare o dell’udienza predibattimentale ex art. 554-bis, comma 6, introdotta dal d.lgs. 150 del 2022, destinate entrambe a consentire anche la precisazione dell’imputazione nel contraddittorio delle parti: l’imputazione così consolidata deve avere le caratteristiche di precisione e dettaglio che non si ravvisano nel caso in esame.
Del tutto infondata è la doglianza che individua una imputazione non valutata, elusa da parte del Giudice. La frase indicata in premessa costituisce un conato descrittivo, del tutto embrionale, che difetta del tutto del grado di dettaglio e d autonomia che consenta alle parti del processo e allo stesso Giudice di coglierne la sussistenza.
Ciò rimanda, evidentemente, alla tecnica di redazione dell’imputazione, che va messa a punto da parte dell’organo d’accusa secondo i requisiti prescritti dall’art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., norma che già richiede che la contestazione del fatto avvenga «in forma chiara e precisa», il che non è avvenuto nel caso di specie, costituendo la condotta ex art. 493-ter un fatto nuovo, mai contestato, oltre che in diritto, neanche nella sua descrizione fattuale.
Deve pertanto affermarsi che, in tema di imputazione ex art. 429 cod. proc. pen. e di dettaglio dell’accusa ex rt. 6, par. 3, lett. a) e b) CEDU, se pur sempre si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate, occorre però che il fatto sia descritto in modo dettagliato e puntuale, il che non avviene in caso di descrizione in forma implicita o embrionale, senza completi riferimenti fattuali alla fattispecie astratta di reato né in fatto né in diritto; in tal caso non vi è esercizio dell’azione penale a riguardo così che il Giudice non è tenuto a decidere in ordine a una ipotetica imputazione, non percepibile come autonoma contestazione di reato.
Ne consegue che il ricorso della Procura AVV_NOTAIO territoriale è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Così deciso il 14/06/2024