Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38118 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38118 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 3 giugno 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 17 gennaio 2022, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di una autovettura;
letta la memoria depositata dal ricorrente;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’assenza della querela, è manifestamente infondato, essendovi in atti la “denuncia/querela” (cfr., p. 2) presentata dallo Straputicari il 6 giugno 2017; in tal modo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini della validità di una querela non è necessario l’uso d formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente l’autore, fermo restando che, ove emergano situazioni di incertezza, le dichiarazioni della persona offesa vanno comunque interpretate alla luce del favor querelae (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Rv, 287759 – 01; Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Rv. 251439 – 01);
rilevato, quanto ai restanti motivi, che la recidiva opera nell’ordinamento quale circostanza aggravante (inerente alla persona del colpevole: art. 70 cod. pen.), e come tale deve essere obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero in ossequio al principio del contraddittorio (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838 01; Sez. Un., 27/05/1961, Papò, Rv. 98479; Sez. Un., 23/01/1971, Piano) ma di cui è facoltativa l’applicazione;
considerato che ai fini della puntuale contestazione della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen., non è necessaria la specificazione degli elementi sui quali essa si fonda ma è sufficiente la sola individuazione del tipo, ovvero di una delle ipotesi previste nei var commi dello stesso art. 99 cod. pen. (Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, La Cava, Rv. 274446 – 01), fermo restando che il principio di correlazione tra accusa e sentenza deve essere ricostruito non in termini formalistici, legati all’adozione di formul sacramentali, ma alla luce della fondamentale garanzia difensiva del contraddittorio, che presuppone la chiara enunciazione dell’accusa (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 – 01);
rilevato che secondo il costante insegnamento di legittimità, la contestazione della recidiva ex art. 99 cod. pen., senza ulteriori specificazioni, è consentita, ma esclude che il giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più grave di quella semplice, cosicché la stessa non incide sul termine di prescrizione (Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016, dep. 2017, Bencandato, Rv. 270843 – 01; Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, dep. 2013, Alexa, Rv. 254692 – 01);
considerato che l’ulteriore motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla esistenza delle condizioni per ritenere il nuovo fatto espressione di una più accentuata pericolosità dell’imputato, risulta proposto per la prima volta dinanzi a questa Corte (cfr., p. 2 appello in cui il ricorrente si doleva soltanto del difetto di contestazione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025