Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46081 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46081 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni e repliche dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 6 marzo 2017 dal Tribunale di Roma nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui all’art. 633 cod. pen.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 157 cod. pen.
Dal momento che l’imputazione del delitto di invasione sarebbe avvenuta formalmente non “in forma aperta”, con indicazione della permanenza in atto, ma con contestazione “chiusa” («fatto accertato il 5 marzo 2012»), risulterebbero errate le considerazioni dei giudici di appello, secondo cui, in difetto di prova della eventuale interruzione della condotta, la permanenza si sarebbe protratta sino alla pronuncia di primo grado. Il reato, dunque, dovrebbe ritenersi estinto per intervenuta prescrizione già prima della decisione qui impugnata.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura – sotto il profilo della violazione degli artt. 633 e 639-bis cod. pen. – l’affermazione di penale responsabilità. Il consenso della titolare dell’assegnazione dell’appartamento di edilizia popolare, compagna convivente del ricorrente a detta della difesa (che critica le contrarie conclusioni dei giudici di merito), renderebbe di rilievo meramente amministrativo o civilistico l’ingresso e la permanenza nell’abitazione da parte di COGNOME.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La contestazione riporta, quale data del fatto, soltanto l’indicazione «accertato in Roma, il 05.03.2012». Il ricorrente equivoca la consolidata categorizzazione, ritenendo che la suddetta contestazione sia stata effettuata “in forma chiusa”, così cristallizzando il fatto entro quella data finale e precludendo al giudice di tener conto dell’eventuale successivo protrarsi dell’attività criminosa, salva l’ipotesi di contestazione suppletiva ex art. 516 cod. proc. pen.
L’affermazione non è corretta. Invero, in tema di reati permanenti, il sintagma “contestazione chiusa” fa riferimento a quei capi di imputazione che delineano un preciso perimetro cronologico della condotta, precisamente individuata nel tempo, quantomeno nel suo momento finale. Viceversa, si ha “contestazione aperta” – o “a consumazione in atto” – quando il pubblico ministero si limiti ad indicare esclusivamente la data iniziale o la data dell’accertamento, ma non la data di cessazione della condotta illecita, con formule quali “sino alla data odierna”, “fino all’attualità”, “con condotta perdurante” ovvero, come nel caso di specie, “accertato in data X”. In presenza di una contestazione “aperta”, il giudice ha la possibilità di condannare l’imputato per la condotta tenuta fino alla data della
h
sentenza di condanna di primo grado (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267085. Cfr. anche, in termini, da ultimo, Sez. 2, n. 37104 del 2023, COGNOME, n.m. e Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277788).
Nel caso di specie (relativo a una contestazione inequivocabilmente aperta), non emerge peraltro ex actis, né è stato comunque devoluta al giudizio di questa Corte, alcuna diversa delimitazione temporale dei fatti.
Con il secondo motivo, il ricorrente propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità, in merito in particolare alla effettività della relazione tr stesso e la titolare dell’assegnazione dell’appartamento.
La Corte di appello territoriale, con motivazione che non palesa alcuna incongruenza o illogicità, confermando le conclusioni del Tribunale, ha ampiamente illustrato gli elementi a carico del ricorrente, evidenziando in concreto l’univocità e la concordanza del quadro probatorio per quanto attiene l’inverosimiglianza dello stato di convivenza tra COGNOME e COGNOME (posto, tra l’altro, che la donna, nel periodo in esame, risultava sposata con terzi, con prole legittima nata nel medesimo contesto cronologico, e che la presenza saltuaria nell’immobile poteva ben derivare da altre ragioni, quali la percezione di un corrispettivo per l’uso dell’appartamento).
L’invocata rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione è preclusa, nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 606 c.p.p. e maliziosa immutazione della realtà da parte della originaria formale assegnataria, mai nella effettiva disponibilità del bene, esclude alla radice la rilevanza della ipotetica efficacia scriminante di una eventuale autorizzazione del precedente legittimo detentore.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2023
DEPOSITATO IN CANCELLAFtiAC