Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18455 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18455 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 14/12/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione distrettuale per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha esposto i motivi di ricorso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
. RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell’odierno ricorrente ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il precedente 3 ottobre, in relazione ai delitti di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, attivo in Reggio Calabria e paesi limitrofi, e tentata estorsi aggravata (anche) dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (capi A ed S della provvisoria imputazione).
1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente, sia il concorso nell’episodio es tentato ai danni di imprenditore edile del circondario, sia la partecipazione al soda ‘ngranghetista a base territoriale, attese le relazioni intessute con gli altri sodali loc associazione. La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avvis Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate tra il ricorrente ed altri sodali, ov contezza del ruolo svolto nella organizzazione logistica delle estorsioni e nella coercizi al pagamento degli imprenditori estorti; consegue la valutazione di un ruolo effettivo efficace interno al RAGIONE_SOCIALE, per l’impegno assunto e la messa a disposizione del sodaliz mafioso e per la stessa capacità di gestire le vicende produttive di reddito che vedevan impegnata la compagine attiva sul territorio.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall’art 173, comma 1, disp. a cod. proc. pen.:
2.1. Inosservanza della legge penale processuale stabilità a pena di nullità (art. 60 comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis, cod. pen., 273 proc. pen., giacché la contestazione del fatto associativo in forma c.d. “aperta” difetta d indicazione del termine iniziale della permanenza, che il Tribunale della garanzia cautelar ha fatto decorrere di volta in volta dalla data (2021) di alcune delle conversazi intercettate o dalla data (2018) del fatto estorsivo contestato al capo S;
2.2. violazione della legge incriminatrice e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, let ed e, cod. proc. pen.) quanto a valutazione degli elementi indiziari atti a dimostrare partecipazione associativa mafiosa del ricorrente, che, in assenza di episodi concreti d manifestazione di affectio, resta affidata a vuote formule lessicali, che fondano soprattutto sui rapporti di parentela dell’indagato;
2.3. ancora, i medesimi vizi sono denunziati in quanto nessun elemento intercettivo induce a ritenere che il ricorrente sia rimasto attivamente interessato alla estorsione di cui al (..) S, il deserto dimostrativo avvolge la condotta materiale di concorso, restando affidata gravità indiziaria alla mera congettura; nessun elemento concreto induce a ritenere che
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nel tentativo di tale estorsione sia stato usato un metodo mafioso o che si fosse agito co finalità mafiose;
2.4. esclusa la geometria mafiosa dell’agire, neppure può ritenersi integrata la presunzion di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., col risultato di lasciare al de dimostrativo degli atti la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari poste a sost del presidio carcerario imposto, per una condotta che non è dimostrata in tempi successivi all’anno 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati, giacché inidonei a vincere le ritenute ed argoment sussistenza e validità dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno del coercizione personale ante iudicium.
1.1. Il Tribunale, valorizzando anche gli aspetti relativi al fattivo intervento del ri nella vicenda estorsiva (capo S, contributo nella coercizione della vittima per indu all’adempimento non iure e contra ius), ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione associativa sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con i soggetti deputati ad organizzare le estorsioni sul territorio e condividerne i ricavi. lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici di (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti; né, per vero, possono affacciarsi dubbi di lo argomentativa quanto ad oggetto e natura dei colloqui intercettati. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono di individuare sintomi di illogi contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa, anche e soprattutto, dal ruolo svolto nel concorrere all consumazione di episodi fine, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 – 01).
Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l’andamento di conversazioni non altrimenti leggibili nella fase ad evidenza indiziaria, difesa ha opposto (con i motivi di ricorso) la storica incensuratezza del ricorrente, olt diverso significato delle conversazioni intercettate.
Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente s
evince il. ruolo determinante ed efficace anche nella, imposizione del giogo estorsivo soggetto non immediatamente condiscendente. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazion il ruolo ed il concorso nei delitti fine, espressioni tipiche e paradigma dell’assoggettamento omertoso del territorio e delle aziende che in quel territorio son costrette ad intraprendere commercio, industria o servizi.
Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduc la violazione della regola processuale indicata all’art. 273 cod. proc. pen., per censur l’omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all’ammissib delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’ 606, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., in difetto di una espressa sanzione di inutilizza nullità, inammissibilità, decadenza.
Né dalla morfologia della contestazione “aperta”, che non reca indicazione del dies a quo della ritenuta permanenza nella partecipazione associativa, possono riverberare effetti invalidanti sul titolo cautelare adottato. Ai sensi di quanto dispone l’art. 292, comma lett. b, cod. proc. pen., la descrizione del fatto contestato nell’incidente cautelare rivestire i caratteri della sommarietà, il che trova ratio giustificativa nella necessaria fluidità della imputazione che caratterizza la fase delle indagini preliminari, almeno fino all’eserc dell’azione penale (Sez. 2, n. 2940 del 24/1/2012 n.m.; Sez. 2, n. 4299 del 22/08/2000, Rv. 217206; Sez. 2, n. 2750 del 16/04/1997, Rv. 207834: La disposizione di cui all’art. 292, secondo comma, lett. b), cod. proc. pen., secondo la quale l’ordinanza che applica la misura cautelare contiene «la descrizione sommaria del fatto», deve essere interpretata nel senso che è sufficiente un’indicazione dei fatti sintetica e schematica, se alcuna specificazione di elementi di dettaglio; è cioè bastevole, per la validità provvedimento, che siano tratteggiate le linee esterne della contestazione, in modo che l’interessato sia posto in grado di conoscere il fatto per cui è applicata la misura e di approntare la propria difesa, riservata poi la precisa contestazione al momento in cui pubblico ministero esercita l’azione penale. Ne consegue che l’indicazione della data in cu si assume essere iniziata la consumazione di un determinato reato non è elemento necessariamente indispensabile per la descrizione sommaria del fatto, tanto più quando si tratti di reato permanente che, come tale, non si è consumato in uno specifico momento ma copre un lungo arco di tempo. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenu legittimo il provvedimento cautelare applicato per il delitto di associazione per delinque de/quale veniva indicata solo la data – «fino al …» – di accertamento finale).
) 1 1.2. Del pari è a dirsi per la censura posta dal ricorrente all’argomentare indiziario in t di aggravante “mafiosa” (art. 416 bis. 1 cod. pen., avvinto alla sistematica codicistica
virtù del principio c.d. della “riserva di codice”, recentemente posto a corollario, art. cod. pen., dei principi che identificano la legge penale, al titolo I del libro I de sostanziale), dacché il Tribunale ha tratto dalle stesse modalità delle articolate vice estorsive il paradigma del “modo” mafioso e delle stesse “finalità” di un tale agire.
Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione adeguata, logica e no contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudi propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l’obiettiva esistenza di gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l’ontologica e giurid sussistenza del conato estorsivo contestato, così come nei particolari effetti speci aggravate, e della partecipazione associativa.
1.3. Nondimeno per i ben rappresentati pericula libertatis, concretamente identificati nel pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili. Del resto, la presunzione relat di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) ed assolut (quanto ad adeguatezza del presidio imposto) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva. Sul punto specifico il ricorso palesa evidenti ragioni di aspecificità.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., condanna al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell’istituto penitenziario di provvedere agli adempime indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.