Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20109 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20109 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di:
NOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 del GIUDICE DI PACE di LATINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 583, primo comm n. 2, c.p., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 15 febbraio 2022, la cui motivazione risulta depositata in data 11 luglio 2023, il Giudice di pace di Latina ha assolto NOME dal delitto di cui all’art. 582 cod. pen. “perché il fatto non sussiste”, ritenendo non raggiunta la prova della responsabilità dell’imputato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizi motivazionali e violazione di legge per non avere il Giudice di pace rilevato che il capo di imputazione indicava, tra le conseguenze della condotta aggressiva dell’imputato, l’avulsione di tre denti: tanto avrebbe dovuto orientare verso la qualificazione del fatto, ai sensi dell’art. 583, primo comma, n. 2, cod. pen., con conseguente incompetenza del Giudice di pace. Vengono poi svolte doglianze relative al merito della decisione, rilevando che era opinabile ritenere insussistente la prova dei fatti per effetto della mancata comparizione della persona offesa, risultata irreperibile e le cui dichiarazioni avrebbe potuto essere acquisite, una volta divenuta impossibile l’audizione del teste.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 583, primo comma, n. 2, cod. pen., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Va premesso che viene in rilievo la ritenuta sussistenza di una circostanza aggravante, tale dovendo essere qualificato il dedotto indebolimento permanente di un organo, ai sensi dell’art. 583, primo comma, n. 2, cod. pen. (v., ex multis, Sez. 5, n. 5988 del 19/12/2022, dep. 2023, D.G., Rv. 284229 – 0).
Ne discende che non si pone un problema di esatta definizione giuridica del fatto, ma di verifica dell’esistenza o non di una rituale contestazione della circostanza aggravante.
Come chiarito da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 01, per «contestazione in fatto» si intende una formulazione dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o
nell’indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all’imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi. Le Sezioni Unite hanno aggiunto che «l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l’indicazione di tali elementi, nell’imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell’accusa da parte dell’imputato». In particolare, «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato». Diversamente avviene, precisano le Sez. U Sorge, «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell’irnputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall’imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l’individuazione dell’esito qualificativo che connota l’ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell’autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l’appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò posto, si osserva che, indipendentemente dagli approdi univoci raggiunti dalla giurisprudenza di questa Corte, quanto alla rilevanza dell’avulsione di un dente (v., ad es., Sez. 5, n. 27986 del 05/02/2013, M., Rv. 256357 – 0, per il caso di plurime fratture dentarie), la garanzia di precisa determinazione del contenuto dell’accusa rende decisivo il rilievo che la nozione di indebolimento
permanente di un organo comporta necessariamente valutazioni idonee a collocare le singole ipotesi all’interno della fattispecie circostanziale.
Ne segue che la mancanza di qualunque riferimento normativo o indicativo dell’indebolimento permanente di un organo nel capo di imputazione comporta l’assenza della contestazione della circostanza aggravante necessaria per radicare la diversa regola di competenza invocata dal ricorrente.
Le restanti doglianze sono assolutamente generiche sia quanto alla concreta portata di dichiarazioni delle quali non risulta dedotto che sia stata chiesta l’acquisizione, sia quanto alle garanzie idonee a superare il carattere sostanzialmente esclusivo di risultanze formatesi al di fuori del contraddittorio processuale (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 – 0)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso il 28/02/2024