Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39970 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39970 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 7 febbraio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 29-11-2023, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 615 -ter cod. pen. loro contestato, ritenuta la remissione tacita di querela, e per l’effetto riduceva la pena loro inflitta in ordine alle rimanenti ipotesi di reato rispettivamente ascritte di cui agli artt. 615quater e 640ter cod. pen. in mesi 10, giorni 15 di reclusione ed € 900,00 di multa ciascuno.
2 . Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli
imputati, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riguardo alla omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 640ter cod. pen. posto che errata doveva ritenersi la decisione di appello che aveva ritenuto contestata in fatto l’aggravante del comma secondo della predetta norma di avere commesso il fatto mediante il furto o l’utilizzo indebito dell’identità digitale; invero, detta aggravante non risultava ritualmente contestata né poteva ricavarsi da alcuna espressione contenuta nella imputazione;
violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione della diminuzione massima di pena per le attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, in tema di contestazione in fatto di circostanza aggravante, la giurisprudenza di legittimità, con una serie di pronunce, ha sostanzialmente ammesso la contestazione in fatto delle aggravanti solo nei casi in cui dalla stessa descrizione del fatto la stessa pur non essendo esplicitata nel suo richiamo normativo risulti autoevidente; in questo senso si è affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestata anche quando nell’imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione. (Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Pg, Rv. 287615 – 01); ancora si è stabilito che in tema di circostanze aggravanti, non possono considerarsi legittimamente contestate in fatto e ritenute in sentenza le circostanze necessariamente caratterizzate da profili valutativi, ove questi ultimi non siano esplicitati nell’imputazione (Sez. 5, n. 7541 del 25/11/2021, dep. 2022, Mezzina, Rv. 282982 – 01).
1.1 Orbene proprio l’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare la fondatezza del motivo posto che, innanzi tutto, l ‘ope razione effettuata dal giudice di appello collide con la valutazione espressamente effettuata dal giudice di primo grado che, consacrando il fatto contestato, nella determinazione della pena fissava quale sanzione base quella di mesi 9 di reclusione così espressamente ritenendo di avere fatto riferimento proprio al comma primo dell ‘art. 640 -ter cod. pen. e non anche al successivo secondo comma che prevede quale pena base quella di anno uno di reclusione. Ed a fronte di tale conclusione del tutto irrituale in assenza di qualsiasi appello della parte pubblica
appare il ragionamento della Corte di appello di riqualificazione del fatto in termini aggravati.
1.2 In ogni caso sussistono ulteriori ragioni per ritenere errata la qualificazione giuridica di fatto aggravato ex secondo comma dell ‘ art. 640ter cod. pen. procedibile di ufficio operata dal giudice di secondo grado; ed invero l’imputazione dei capi B) e D) elevata a carico degli imputati a titolo di violazione dell ‘art. 640 -ter cod. pen.:
contiene il chiaro ed esplicito riferimento all’art. 640 -ter comma 1 cod. pen.;
-non fa alcun riferimento alla nozione di ‘ furto o indebito utilizzo di identità digitale ‘ ;
richiama addirittura, nella parte finale di entrambe le lettere B) e D) il compimento di ‘ atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale ‘ pur in presenza di un reato contestato in forma consumata e non tentata; così che la presenza di plurime indicazioni, alcune chiaramente frutto di errore, ha certamente impedito agli imputati di difendersi in ordine alla ipotesi di reato poi ritenuta in appello ai fini della procedibilità di ufficio.
Deve poi precisarsi che, in ogni caso, il contenuto della aggravante che si assume contestata in fatto non può ricavarsi dalla condotta contestata a titolo di art. 615quater cod. pen. ai capi A) e C) agli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME; la giurisprudenza di legittimità che ha ammesso la possibilità di ritenere contestata in fatto circostanze aggravanti, ha sempre richiesto che la descrizione dell’ipotesi sia ricavabile dallo stesso capo di imputazione oggetto di accertamento e non da altro reato pure contestato nel medesimo procedimento, altrimenti verificandosi una evidente violazione del diritto di difesa soprattutto a fronte di imputazioni complesse aventi ad oggetto molteplici condotte e fatti illeciti.
In particolare nella sentenza delle Sezioni Unite Sorge si è affermato che in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01).
Successivamente è stato affermato come in tema di contestazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l’aggravante è stata contestata, non è sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, del valore dei beni oggetto di sottrazione, ancorché di importo elevato, occorrendo, invece, onde
consentire l’esercizio del connesso diritto di difesa, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno (Sez. 5, n. 13236 del 10/12/2019, dep. 2020, Miari, Rv. 278948 – 01).
Orbene, l’applicazione dei sopra esposti principi , porta ad escludere che l’aggravante del comma terzo dell’art. 640 -ter cod. pen. possa ritenersi contestata in relazione alla elevazione nei confronti di un imputato nel corso dello stesso procedimento anche di altra contestazione afferente i reati di cui agli artt. 615ter e 615quater cod. pen. ove alcun richiamo espresso al furto od all’utilizzo indebito dell’identità digitale sia contenuto nello specifico capo di imputazione.
2.1 Ne consegue che deve ritenersi anche per tali delitti integrata l’ipotesi di remissione tacita della querela non potendo valutarsi alcuna aggravante contestata in fatto che determina la procedibilità di ufficio.
Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la Corte di appello ha escluso la possibilità di concedere la massima diminuzione per le generiche sulla base di plurimi argomenti adeguatamente esposti a pagina 5 della motivazione e non censurabili nella presente sede.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l’impugnata pronuncia deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui all’art. 640 -ter cod. pen. contestati ai capi B e D) della rubrica ad entrambi gli imputati e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente alla determinazione della pena per il solo re siduo reato di cui all’art. 615 -quater contestato ai capi A) e C) della rubrica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 640ter cod. pen. come ascritto ad entrambi gli imputati, perché il reato è estinto per remissione di querela e condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali in favore del querelante. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Roma, 12 novembre 2025 IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME