Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33077 Anno 2024
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33077 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/12/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 7 giugno 2022 del Tribunale di Termini Innerese che, per quanto di interesse in questa sede, aveva prosciolto NOME COGNOME da un’imputazione di furto contestato come commesso in data 9 ottobre 2017 ed aveva affermato la penale responsabilità del predetto per due delitti di minaccia commessi in data 10 ottobre 2017 (capi b e c) e, applicata la recidiva reiterata specifica e ritenuta la continuazione tra i due reati, lo aveva condannato alla pena di mesi undici di reclusione.
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Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 522, 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen. nella parte in cui ha applicato l’aggravante di cui all’art. 612 secondo comma, cod. pen. sebbene la stessa non fosse stata contestata.
Con l’atto di appello si era dedotto che il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena della reclusione sebbene non fosse stata contestata alcuna aggravante oltre alla recidiva, ma la Corte di merito ha rigettato il motivo di gravame, affermando che l’aggravante risultava contestata in fatto, tenuto conto della oggettiva gravità delle frasi intimidatorie, trattandosi di minacce di morte.
Evidenzia il ricorrente che nei capi di imputazione non è contenuto alcun riferimento, neppure fattuale, alla gravità delle minacce, non venendo indicato il secondo comma dell’art. 612 cod. pen. e neppure essendo affermata tale gravità, e che comunque la aggravante non è suscettibile di essere contestata in fatto, poiché trattasi di previsione normativa che necessariamente include componenti valutative.
Il ricorrente invoca la sentenza delle Sezioni Unite «Sorge» (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436) e anche altre sentenze di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 25222 del 14/07/2020, COGNOME, Rv. 279596; Sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, Turè, Rv. 279158) e segnala che, in mancanza di un’espressa contestazione, l’imputazione risulta priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della circostanza con conseguente lesione del diritto di difesa.
Conseguentemente, non poteva essere irrogata la pena della reclusione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante di cui all’art 612, secondo comma, cod. pen.
Sostiene che, mancando nei capi di imputazione qualsiasi riferimento normativo o fattuale alla gravità delle minacce, non poteva sostenersi che queste fossero state contestate in fatto e che l’affermazione della Corte di merito di volersi uniformare ai principi affermati da questa Corte di cassazione appare illogica e contraddittoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di reato di falso in atto pubblico,
che non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen., qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).
Le Sezioni Unite sono pervenute a tale conclusione facendo applicazione di un più ampio principio secondo il quale, mentre la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in «comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive» poiché in tali ipotesi «l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell’imputazione fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibil l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato», la contestazione in fatt deve ritenersi non consentita in relazione alle «circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative», cosicché «le modalità della condotta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative».
Pertanto, laddove «il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall’imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l’individuazione dell’esito qualificativo che connota l’ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell’autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contesta trattandosi per l’appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessità dell’enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell’imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie».
Questa Corte di cassazione ha applicato i suddetti principi al reato di minaccia ed in particolare all’aggravante di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen. osservando che quest’ultima non può considerarsi legittimamente contestata in fatto, sicché non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, qualora, nell’imputazione, non sia esposta la natura grave della minaccia, o
direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Sez. 5, n. 25222 del 14/07/2020, COGNOME, Rv. 279596; Sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, Turè, Rv. 279158).
Nel caso di specie, i capi di imputazione b) e c) non contengono la menzione del secondo comma dell’art. 612 cod. pen. e neppure in essi si afferma che le minacce sono gravi, cosicché, in applicazione dei principi sopra illustrati, deve concludersi che l’aggravante prevista dalla citata disposizione non sia stata contestata.
Peraltro, neppure risulta che essa sia stata applicata dal Tribunale, atteso che nella motivazione della sentenza di primo grado neppure si fa riferimento alcuno alla sua applicazione e non si afferma in alcun modo che le minacce sarebbero gravi.
Non essendo l’aggravante della gravità della minaccia stata contestata, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata limitatamente alla sua applicazione.
Nel caso di specie, tuttavia, la circostanza che la aggravante non abbia mai costituito oggetto di contestazione incide non solo sul trattamento sanzionatorio, ma anche sulla individuazione del giudice competente per materia in primo grado, dovendo questo essere identificato nel giudice di pace.
Deve, infatti, ricordarsi che il reato di minaccia semplice di cui al primo comma dell’art. 612 cod. pen. rientra nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000, e che l’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della perpetuatio iurisdictionis purché il reato gli sia stato correttamente attribuito ab origine e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo (Sez. U., n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869).
Nel caso di specie, l’aggravante che avrebbe reso il reato di competenza del Tribunale non è stata mai contestata.
Peraltro, la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l’attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall’art. 12 cod. proc. pen. (Sez. 1., n. 5676 del 06/10/2022, dep. 2023,
Tribunale di Belluno, Rv. 284211) e nel caso di specie i reati di minaccia risultano contestati come commessi in data 10 ottobre 2017, mentre il reato di furto per il quale l’imputato è stato prosciolto era contestato come commesso in data 9 ottobre 2017, cosicché non era concepibile ab origine un concorso formale tra i tre reati.
Ne consegue che l’annullamento deve avere ad oggetto entrambe le sentenze di merito e deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Bagheria.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
Ritenuta la competenza del Giudice di pace, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese per l’ulteriore corso.
Così deciso il 21/06/2024.