Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32073 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NICOSIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 del TRIBUNALE di ENNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria dell’Avvocato Generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio;
lette le note difensive del difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Enna dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per il delitto di furto aggravato di gas per mancanza di querela.
In particolare, con decreto di citazione diretta a giudizio del 5 maggio 2023, gli imputati erano chiamati a rispondere del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, mediante la manomissione del misuratore gas installato a servizio della propria abitazione sita nel Comune di Capizzi in INDIRIZZO, si impossessavano di 11494 metri cubi di gas, che sottraevano all’ente erogatore RAGIONE_SOCIALE, con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di un mezzo fraudolento.
All’udienza del 29 gennaio 2024, il Pubblico Ministero chiedeva di contestare in via suppletiva l’aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio.
Avverso la richiamata sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha proposto ricorso immediato per cassazione deducendo sia che la circostanza aggravante era stata adeguatamente contestata in fatto sia che il Pubblico Ministero può effettuare contestazioni suppletive sino alla conclusione del giudizio di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del Pubblico Ministero deve essere rigettato.
Occorre premettere, anche sulla scorta dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite “Sorge” (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01), che la circostanza aggravante della sottrazione di un bene ad un pubblico servizio ha carattere valutativo poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della “res”, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (v., tra le altre, Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 – 01; Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, PG c. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285465 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, COGNOME, Rv. 281556 – 01).
A tal fine assume rilievo se il capo di imputazione sia stato formulato con riferimento ad una serie di elementi descrittivi e qualificativi che hanno reso pienamente esercitabili i diritti di difesa del soggetto nei confronti del quale è
mossa una prospettazione accusatoria, anche in relazione alla circostanza aggravante dell’essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio.
Il tema della contestazione delle circostanze aggravanti deve essere collocato, invero, nel perimetro della necessità di una informazione dettagliata, diretta all’imputato, circa la natura del fatto che vale ad aggravare le conseguenze sanzionatorie. Necessità che deriva non solo dalla inequivoca formulazione delle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con le quali deve essere effettuata la contestazione del fatto e delle sue aggravanti, ma anche e soprattutto dal livello di tutela preteso a riguardo all’art. 6, par. 3, let a), della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali laddove individua, tra i canoni dell’equo processo, quello che l’imputato sia reso edotto della prospettazione accusatoria formulata a suo carico, ciò che è prodromico all’esercizio, da parte dello stesso, del fondamentale diritto di difesa.
D’altra parte, la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha posto in rilievo tali esigenze difensive dell’imputato, rispetto a modifiche in peius “a sopresa”, ossia non precedute da una adeguata contestazione, nella fondamentale sentenza c.d. Drassich I c. Italia, la quale, in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per un reato (la corruzione in atti giudiziari) che non era indicato nel provvedimento di rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessuna fase del procedimento e la riqualificazione aveva avuto luogo solo al momento della deliberazione della Corte di cassazione e non era stata evocata da alcuna delle controparti o dei giudici in una fase anteriore del procedimento, ha ritenuto integrata una violazione dell’art. 6, § 3, della Convenzione EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell’Il dicembre 2007, Drassich c. Italia, §§ 34 ss.).
Lo scopo di rendere in concreto l’imputato edotto della prospettazione accusatoria in tutte le sue componenti, id est anche in quelle che investono gli elementi accessori del fatto, come quelli circostanziali, è raggiunto quando egli possa, in forza della lettura del capo di imputazione, esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
In altre e più chiare parole, tale scopo è raggiunto tutte le volte che la contestazione della circostanza aggravante consenta di rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla prospettazione accusatoria per come aggravata, ossia, nel caso in esame, per aver sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.
Nella fattispecie per cui è processo, non può ritenersi che la contestazione fosse stata adeguatamente compiuta, secondo i canoni cui si è fatto sinora riferimento, atteso che nel capo di imputazione si faceva, piuttosto, riferimento
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alla manomissione del contatore del gas, con contestazione peraltro della relativa circostanza aggravante dell’essersi gli imputati avvalsi di un mezzo fraudolento.
Né, del resto, nel proprio ricorso il Pubblico Ministero ha esplicitato perché avrebbe dovuto ritenersi adeguatamente contestata la circostanza aggravante dell’essere la res sottratta adibita allo svolgimento di un pubblico servizio.
Nella delineata situazione processuale, assume rilievo decisivo la circostanza che gli imputati sono stati tratti a giudizio con decreto di citazione diretta del Pubblico Ministero del 5 maggio 2023, ossia in un momento successivo non solo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato, intervenendo sull’art. 624, terzo comma, cod. pen., il regime di procedibilità del delitto di furto, ma anche al decorso del termine contemplato dalla disposizione transitoria espressa dall’art. 85 del predetto decreto per la presentazione della querela da parte della persona offesa.
Di conseguenza il Pubblico Ministero era in grado, nella data nella quale ha effettuato la citazione diretta a giudizio, di esercitare correttamente l’azione penale anche rispetto al mutato regime di procedibilità del delitto, sicché ha operato una propria scelta qualificatoria decidendo di non contestare anche la circostanza aggravante correlata alla sottrazione del bene ad un pubblico servizio, che non trova alcuna rispondenza nella descrizione dei fatti oggetto dell’imputazione, a differenza della circostanza aggravante dell’uso del mezzo fraudolento.
Il ricorso del Pubblico Ministero deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere COGNOME