Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34663 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34663 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1316 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 10/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
-Relatore-
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA. Avverso la sentenza del 04/12/2024 COGNOMEa Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto, per tutti i ricorrenti, l’annullamento senza rinvio COGNOMEa sentenza impugnata, essendo i reati ascritti estinti per prescrizione; uditi i difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO COGNOME, per NOME COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME, per NOME COGNOME, anche in sostituzione COGNOME‘AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, che hanno insistito per l’annullamento COGNOMEa sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, per quel che in questa sede rileva, così provvedeva sugli appelli proposti nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza emessa in data 12 febbraio 2015 dal Tribunale di Napoli;
nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiarava non doversi procedere in relazione al capo hh) COGNOME‘imputazione, rideterminava la pena per il capo gg), in anni cinque di reclusione ed euro 1000,00 di multa, per COGNOME; anni sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa per COGNOME;
nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiarava non doversi procedere in relazione al capo nn) COGNOME‘imputazione; rideterminava per entrambi la pena per il capo mm) nella misura di anni sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa;
confermava nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo i motivi di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo gg, più episodi di estorsione consumata in concorso, commessi fino al 31 marzo 2003, posti in continuazione); motivi distinti ma sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti censori COGNOMEa sentenza impugnata.
2.1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione COGNOMEa legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), giacché la Corte ha ritenuto contestata in fatto la circostanza aggravante COGNOME‘aver commesso il fatto in più persone riunite (art. 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 1, terza ipotesi, cod. pen.), laddove nella parte descrittiva COGNOMEa imputazione, così come nella indicazione numerica COGNOMEa norma incriminatrice, mai era stata descritta una condotta estorsiva commessa dagli imputati simultaneamente alla presenza o comunque nei confronti COGNOMEa persona offesa; consegue ad avviso del ricorrente la nullità COGNOMEe sentenze di primo e secondo grado, secondo quanto prescritto dagli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen.; né la circostanza ad effetto speciale era stata mai oggetto di contestazione suppletiva o integrativa da parte COGNOMEa pubblica accusa nel corso del giudizio.
2.1.2. 3. e 4. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, vengono dedotti i vizi COGNOMEa violazione e falsa applicazione COGNOMEa legge penale ed esiziale di
motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla non rilevata prescrizione (per come nel tempo è stato declinato l’istituto di diritto penale sostanziale) del reato descritto al capo gg), ai sensi degli artt. 2, 157 e ss. cod. pen.
2.1.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono ancora la violazione COGNOMEa legge penale ed il vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per la mancata correlazione tra la contestazione COGNOMEa circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen. e la decisione di primo grado, confermata sul punto in appello, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
2.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo mm, più episodi di estorsione consumata in concorso, commessi fino al marzo 2002, posti in continuazione); motivi distinti ma sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti censori COGNOMEa sentenza impugnata.
2.3.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione COGNOMEa legge penale, inosservanza di quella processuale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e cod. proc. pen.) in ordine alla dichiarazione di responsabilità per i contestati reati, atteso che l’accertamento COGNOMEa responsabilità per il fatto contestato fonda ed è stato argomentato sulla sola base COGNOMEe dichiarazioni rese nel contraddittorio dalla persona offesa costituitasi parte civile. Con i motivi di gravame, la difesa aveva diffusamente argomentato sulla non affidabilità soggettiva del teste (già condannato per gravi fatti commessi in contiguità con il sodalizio mafioso egemone sul territorio anche dopo la consumazione dei delitti per cui è processo) e sulla non attendibilità del narrato. La motivazione COGNOMEa Corte di merito sul punto si caratterizzava per mera apparenza, non avendo la Corte affrontato gli argomenti (sostenuti da corredo documentale e perfino giudiziario) di censura proposti dalla difesa con i motivi di appello. La Corte territoriale si era infatti limitata a richiamare solo in parte il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabili alle dichiarazioni COGNOMEa persona offesa, anche se costituita parte civile le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per la valutazione COGNOMEa prova dichiarativa; dimenticando che il narrato di parte civile può essere legittimamente posto da solo a fondamento COGNOME‘affermazione di penale responsabilità COGNOME‘imputato, ma previa verifica, corredata da idonea motivazione, COGNOMEa credibilità soggettiva del dichiarante e COGNOME‘attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214).
2.3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ancora i medesimi vizi (art. 606 co. 1 lett. b ed e, cod. proc. pen.) per mancanza degli elementi costitutivi del reato di estorsione, per difetto di apprezzamento di contenuti minatori e per la liceità COGNOMEa domanda restitutoria.
2.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione COGNOMEa legge processuale penale ed il vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.) in ordine al riconoscimento COGNOMEa circostanza aggravante COGNOMEe più persone riunite ex artt. 628, comma terzo, n. 1, ultima ipotesi e 629, comma secondo, cod. pen. In difetto di contestazione in fatto ed in diritto, la Corte ha tratto spunto per ritenere integrata l’aggravante ad effetto speciale sol perché la persona offesa ha dichiarato in dibattimento di essere stata minacciata di morte da COGNOME e COGNOME nel settembre 2002 presso un centro commerciale sito in Casoria, a seguito COGNOMEa richiesta loro rivolta di dilazione del pagamento del debito usurario, senza tener conto COGNOMEa contestazione che racchiude la cronologia COGNOME‘occorso al marzo del 2002, con intima ed insanabile contraddizione.
2.3.4. Con il quarto motivo, il solo COGNOME deduce violazione COGNOMEa legge processuale penale ed il vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.) in ordine al mancato riconoscimento COGNOMEe circostanze attenuanti generiche ed alla riduzione del trattamento sanzionatorio.
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2025, la Corte sulle conclusioni COGNOMEe parti presenti, in epigrafe sinteticamente riportate, riservava la decisione in camera di consiglio, all’esito COGNOMEa quale dava lettura COGNOMEa decisione, sostenuta dai seguenti motivi in diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, volto a stigmatizzare il punto COGNOMEa decisione che ha ritenuto contestata in fatto (tanto per il capo gg, quanto per il capo mm) la circostanza aggravante ad effetto speciale COGNOME‘aver commesso il fatto in più persone riunite, è fondato; consegue (in ipotesi per tutti) l’estinzione dei reati di estorsione semplice (art. 629, primo comma, cod. pen.), come contestati, a cagione del tempo (ben oltre 20 anni) decorso tra la data dei commessi reati e quella COGNOMEa definizione del grado di appello (4 dicembre 2024). Tuttavia, la fondatezza anche dei motivi di ricorso (sovrapponibili nel contenuto
censorio) proposti nell’interesse dei soli NOME COGNOME e NOME COGNOME, diffusi sui temi COGNOMEa violazione COGNOMEe regole che presiedono all’accertamento COGNOMEa responsabilità e COGNOMEa violazione COGNOME‘obbligo di offrire risposta argomentativa adeguata alla specificità del motivo di gravame (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in motivazione) che chiedeva di valutare con rigore assoluto le dichiarazioni rese dalla parte civile, impone -per questi ultimil’annullamento COGNOMEa decisione impugnata, per la prevalenza che deve offrirsi allo scrutinio sulla responsabilità rispetto alla presa d’atto COGNOMEa estinzione del reato (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286880); atteso che, definito il tema COGNOMEa responsabilità penale, residua comunque quello COGNOMEa responsabilità civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dall’illecito, non più qualificabile come reato (Corte cost. n. 182/2021).
Tanto premesso, le contestazioni che si leggono ai capi GG ed MM COGNOMEa rubrica imputativa, nel riportare i numeri degli articoli di legge violati, non recano indicazione del comma secondo COGNOME‘art. 629 cod. pen., né richiamano nel numero l’art. 628, comma terzo, numero 1, cod. pen. Il dato non è in discussione.
2.1. Nella parte discorsiva di entrambe le imputazioni non si legge alcun cenno COGNOMEa descrizione di condotte concorsuali commesse nella contemporanea presenza di entrambi i rispettivi imputati. Anche questo dato non è discusso.
2.2. La Corte di appello, cui la violazione di legge era stata devoluta con specifico motivo di gravame, ha, tuttavia, ritenuto infondata la doglianza (sia con riferimento al capo GG, che con riguardo al capo MM), atteso che nel corso COGNOME‘esame testimoniale le persone offese avevano riferito di alcuni episodi di minaccia realizzati nella compresenza degli imputati (pag. 7, 9 e 10 COGNOMEa motivazione). Dunque, la Corte riteneva storicamente provato, ancorché non contestato in imputazione, che almeno alcune COGNOMEe minacce estorsive fossero state realizzate alla presenza di ambo gli attori interessati.
Orbene, non è qui questione di valutare la fondatezza storica COGNOME‘assunto esposto in motivazione (per quanto i motivi proposti, soprattutto COGNOME e COGNOME pure ne facciano cenno), quanto di assecondare o meno la fondatezza del motivo che denunzia la violazione COGNOMEa legge penale, per avere la Corte di merito ritenuto che la prova (raggiunta) COGNOMEa sussistenza COGNOMEa circostanza possa consentire di superare la mancanza di contestazione di quella stessa circostanza in imputazione o, per meglio dire, di integrarne la parte descrittiva a processo in corso, a prescindere da un una rituale contestazione suppletiva operata secondo quanto prescrive l’art. 517 cod. proc. pen. Assunto che renderebbe, all’evidenza, senza significato tale ultima previsione normativa.
2.3. La giurisprudenza di questa Corte, sin da Sezioni unite Alberti (n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518-01), insegna che ‘Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale COGNOMEe più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione COGNOMEa violenza o COGNOMEa minaccia’. Il principio è stato poi ribadito e declinato, a seconda COGNOMEe concrete fattispecie, numerose altre volte dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione (tra le tante, Sez. 2 n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 671 del 23/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 287817; Sez. 2, n. 19646 del 26/05/2025, COGNOME, non massimata). COGNOMEa correttezza di tale affermazione di principio non mostra di dubitare, invero, neppure la Corte territoriale, che ritiene però, come poco sopra riferito, che la traccia di tale simultanea presenza, non descritta in imputazione e, tuttavia, palesatasi nel corso COGNOMEa istruttoria, possa efficacemente tener luogo di una contestazione mancante, integrandone, per così dire, il testo a posteriori .
2.4. Tale convincimento è errato in diritto.
2.4.1. Questa Corte ha recentemente (Sez. 5, n. 15455 del 26/11/2024, dep. 2025, La Giglia, Rv. 287730) ribadito che ‘In assenza COGNOMEa contestazione di una circostanza aggravante, il giudice non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto COGNOME‘art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata tamquam non esset un’aggravante non contestata e, quindi, non oggetto di contraddittorio tra le parti’.
Più volte si era già puntualizzato che la “diversità del fatto” ex art. 521 cod. proc. pen. è da escludere quando risultino configurabili esclusivamente nuove o diverse circostanze aggravanti (tra le altre: Sez. 4, n. 44973 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282246, sub nn. 2-4 del considerato in diritto, pp. 2-3; Sez. 1, n. 25882 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 263941, sub n. 2 del “considerato in diritto”, pp. 2-3; Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, COGNOME, Rv. 240896, la cui massima ufficiale recita «Il giudice che riconosca la diversità di una circostanza aggravante rispetto a quella originariamente contestata, non può trasmettere gli atti al Pubblico ministero ai sensi COGNOME‘art. 521, comma 2, cod. proc. pen., atteso che le circostanze sono elementi esterni al fatto che non ne determinano la diversità»). Deve, quindi, escludersi che la diversità di una circostanza aggravante, così come la presenza o l’assenza di un’aggravante, determini diversità del fatto o sia comunque riconducibile alla relativa nozione, in quanto la circostanza aggravante non incide sulla fattispecie incriminatrice ma rileva solo al fine COGNOMEa maggiore gravità COGNOME‘illecito, che resta tale. Il “fatto diverso”, consiste, difatti, in
un’ipotesi storica difforme rispetto a quella contestata e con essa incompatibile (così Sez. 4, n. 31446 del 25/16/2008, COGNOME, cit., sub n. 3.2 dei “motivi COGNOMEa decisione”, p. 5) e la relativa nozione, che è desumibile dall’art. 649 cod. proc. pen., deve essere correlata alle componenti essenziali COGNOMEa fattispecie, attinenti: alla condotta; al nesso causale; all’evento. Nessuna rilevanza è, pertanto, a tal fine attribuibile, non soltanto alla definizione giuridica, ma anche alle circostanze, che non determinano diversità del fatto, ma ad esso accedono, semplicemente appunto – circostanziandolo, cioè, rendendolo più o meno grave. E nessuna possibilità è, per conseguenza, data al giudice che ritenga la sussistenza di una ulteriore aggravante o che riconosca la diversità di una circostanza rispetto a quella originariamente contestata, di trasmettere gli atti al Pubblico ministero e di vanificare, così, l’inerzia di questi, che, qualora non abbia tempestivamente e ritualmente contestato la nuova o diversa circostanza aggravante, non può che subire il giudicato destinato a formarsi sull’originaria contestazione, senza rimedio. Detto in altri termini: anche ove il giudice ravvisi la sussistenza di una circostanza aggravante, non può restituire gli atti al P.m., cosi consentendo il recupero COGNOMEa mancanza; ciò in quanto l'”antidoto” previsto dall’art. 521 cod. proc. pen. per “neutralizzare” l’ipotesi di inerzia del P.m. può essere attivato soltanto ove il ‘fatto’ risulti diverso (nel suo nucleo essenziale: condotta-nesso-evento) da come descritto nell’imputazione, non già ove invece risulti essere il medesimo, benchè diversamente circostanziato.
2.4.2. Tale soluzione è in linea con la decisione COGNOMEa Corte costituzionale n. 230 del 2022, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale COGNOME‘articolo 521, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, quando accerti che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione. Giacché l’alternativa metterebbe in crisi lo stesso principio di terzietà ed imparzialità del giudice e favorirebbe l’adagiarsi COGNOMEa imputazione al processo, che deve invece restare un prius rispetto al momento dimostrativo COGNOME‘ipotesi d’accusa, pena una deleteria confusione tra ipotesi, tesi e sintesi, che demolirebbe lo stesso sillogismo giudiziario.
2.4.3. L’aggravante ad effetto speciale ritenuta in sentenza deve pertanto ritenersi tamquam non esset .
Consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto calcolare il decorso del termine di prescrizione facendo riferimento al reato di estorsione semplice contestato (con massimo edittale di dieci anni di reclusione) e non a quello di
estorsione aggravata dalle più persone riunite, illegittimamente ritenuto in sentenza.
3.1. L’istituto COGNOMEa prescrizione è di diritto penale sostanziale, in quanto essa, prim’ancora che morte del reato è misura COGNOMEa legalità COGNOMEa pretesa punitiva COGNOMEo Stato nel tempo; consegue che partecipa COGNOMEa disciplina del principio di legalità scolpito nel testo COGNOME‘art. 2, comma quarto, cod. pen., che impone di applicare alla fattispecie la legge penale più favorevole.
Rientra, infatti, nella previsione del terzo comma (oggi quarto, n.d.e.) COGNOME‘art. 2 del codice penale anche la durata del termine COGNOMEa prescrizione del reato; tanto che, quando il giudice, nella valutazione di un fatto commesso in epoca antecedente l’entrata in vigore COGNOMEa novella del 1974, riconosce la sussistenza d’una circostanza attenuante, che importa una variazione quantitativa COGNOMEa pena edittale, detta valutazione opera a favore COGNOME‘imputato ai fini COGNOMEa determinazione del tempo necessario per la prescrizione, indipendentemente dal giudizio di comparazione ex art 69 cod. pen. (così la datata giurisprudenza COGNOMEa Corte, nella sua massima espressione di collegialità, Sez. U, n. 10624 del 06/10/1979, Messina, Rv. 143619). Negli stessi termini si esprime anche la giurisprudenza del secolo corrente (Sez. 5, n. 29698 del 25/05/2016, Omochi, Rv. 267386; Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016, dep. 2017, A., Rv. 268865).
3.2. Applicata all’istituto COGNOMEa prescrizione la più favorevole disciplina dettata dalla novella n. 251 del 2005, in assenza di sospensioni rilevanti, per i reati commessi -al più tardi- nel marzo 2003 il termine risulta ineluttabilmente elasso nel 2015, ben nove anni prima COGNOMEa data COGNOMEa decisione di secondo grado.
Tuttavia, si è già detto in apertura, che, in presenza COGNOMEa parte civile costituita, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286880; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273) impone al giudice COGNOMEa impugnazione di privilegiare la decisione di proscioglimento nel merito, piuttosto che rilevare immediatamente la sopravvenienza COGNOMEa causa estintiva.
4.1. Orbene, mentre i ricorrenti COGNOME e COGNOME non hanno posto, per il reato loro ascritto in concorso al capo GG, questioni di motivazione sull’accertamento COGNOMEa responsabilità e sulla rispondenza a parametri legali COGNOMEa valutazione, le difese di COGNOME e COGNOME hanno posto la questione con riferimento alla estorsione contestata in concorso al capo MM.
4.2. Per COGNOME e COGNOME, pertanto, in assenza di motivi di ricorso focalizzati sul punto, l’annullamento agli effetti penali COGNOMEa sentenza impugnata va disposto senza rinvio, con la conferma COGNOMEe statuizioni civili, giacché l’accertamento del
fatto produttivo di danno civile (non del reato) è irrevocabile, in quanto non contestato.
4.3. I difensori di COGNOME e COGNOME hanno, in particolare, censurato la motivazione COGNOMEa sentenza impugnata laddove ha offerto riscontro argomentativo solo apparente (col mero richiamo di principi elaborati sul tema da questa Corte e valutazione riflessa da altra imputazione irrevocabilmente accertata, ma riferita a fatti diversi) a motivi di ricorso specifici, diffusi e dettagliati, che contestavano non solo l’affidabilità soggettiva COGNOMEa fonte dichiarativa interessata, ma l’attendibilità stessa del narrato, sia con riferimento a contraddizioni plurali COGNOMEa narrazione, che con riferimento alle confusioni di date, luoghi e persone nella descrizione del fatti. Orbene, su tali specifici temi, corredati e sostenuti da documenti e testi motivazionali tratti da altre sentenze, la Corte non ha svolto alcuno sforzo motivazionale, così integrando il vizio di mancanza di motivazione. Incorre, infatti, in una motivazione apparente il giudice di appello che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il gravame (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME Coco, Rv. 286406). E’ pertanto censurabile nella sede di legittimità la decisione, resa in grado di appello, che abbia del tutto rinunciato alla presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva COGNOME‘impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand’anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa COGNOMEa sentenza. Diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l’ha mai scrutinata (in questi precisi termini: Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, NOME, Rv. P_IVA).
4.4. La sentenza impugnata va pertanto annullata nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME con rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione COGNOMEa Corte d’appello di Napoli.
Il rinvio va disposto in favore COGNOMEa Sezione penale COGNOMEa Corte partenopea tabellarmente competente, atteso che dal testo motivazionale COGNOMEe Sezioni unite COGNOME (cit.), alle pagine da 15 a 17, si può ricavare il principio COGNOMEa prevalenza del giudizio penale sulla responsabilità (anche a reato prescritto) da svolgersi, in caso di ultrattività COGNOMEa responsabilità civile, secondo le regole di accertamento del fatto proprie del processo penale, avendo portata poziore l’interesse
COGNOME‘imputato al proscioglimento nel merito anche con le formule ‘dubitative’ sulla prova di cui al comma 2 COGNOME‘art. 530 cod. proc. pen.
Il principio è stato più chiaramente esplicitato anche da Sez. 5, n. 46780 del 20/09/2021, COGNOME, Rv. 282380; da Sez. 6, n. 5222 del 10/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287646; Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, del 2022, COGNOME, Rv. 282815; Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini Rv. 287704 – 01; che lo hanno, nel più recente arresto così declinato: ‘In tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi COGNOME‘art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l’annullamento COGNOMEe disposizioni o dei capi COGNOMEa sentenza impugnata concernenti l’azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso COGNOME‘imputato agli effetti penali.’.
Nella fattispecie la Corte -ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma COGNOMEe statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi COGNOME‘art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un’aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado- ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME perché il reato, esclusa la sussistenza COGNOME‘aggravante, è estinto per prescrizione, con conferma COGNOMEe statuizioni civili. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione COGNOMEa Corte di Appello di Napoli.
Così deciso il 10 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME